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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 26 novembre 2021

Cassazione n. 47224/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 agosto 1983 avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 17 ottobre 2019 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], tramite.- il difensore di fiducia, impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna del predetto alla pena ritenuta di giustizia, applicata in suo danno dal Tribunale di Macerata in esito a giudizio abbreviato, alla luce della ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 allo stesso ascritto. 2.Lamenta la difesa violazione degli artt. 178, comma 1, lettera c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. atteso che il decreto di citazione in giudizio in grado di appello sarebbe stato notificato non al difensore dell'imputato ( avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ebbe ad assisterlo in primo grado e poi a redigere l'appello) ma ad altro precedente difensore (avvocato [OSCURATO:PERSONA]), già revocato in primo grado.

Da qui la violazione addotta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.

2. La disamina degli atti, favorita dalla natura processuale del vizio prospettato, consente di confermare che, come emarginato dal ricorso, sin dal primo grado, il difensore del ricorrente era unicamente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: oltre al dato formale della intestazione della sentenza di primo grado, ne vale a conferma la nomina in tal senso resa, depositata agli atti del giudizio, datata 15 novembre 2017, contenente anche la revoca di ogni mandato difensivo precedenteii.

Emerge, inoltre, che il citato avvocato [OSCURATO:PERSONA] ebbe anche a predisporre e interporre l'appello nell'interesse dell'imputato .

Per contro, gli atti introduttivi del giudizio di appello risultano notificati al precedente difensore dell'imputato (anche con riferimento a quest'ultimo, che mai ha provveduto a revocare la pregressa elezione di domicilio presso detto difensore); e ciò malgrado sia l' intestazione relativa all'avviso relativo al decreto di citazione a giudizio come anche la stessa intestazione della sentenza impugnata facciano unico e corretto riferimento all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], mai attinto dalla relativa notifica.

3. Da qui la nullità correttamente prospettata, all'evidenza destinata ad inficiare la decisione impugnata, perchè assunta senza la preventiva rituale istaurazione del contradditorio nei confronti del difensore di fiducia dell'appellante, che non ebbe a prendere parte in alcun modo al relativo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

Così deciso il 26/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] lbo 4.0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 agosto 1983 avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 17 ottobre 2019 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], tramite.- il difensore di fiducia, impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna del predetto alla pena ritenuta di giustizia, applicata in suo danno dal Tribunale di Macerata in esito a giudizio abbreviato, alla luce della ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 allo stesso ascritto. 2.Lamenta la difesa violazione degli artt. 178, comma 1, lettera c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. atteso che il decreto di citazione in giudizio in grado di appello sarebbe stato notificato non al difensore dell'imputato ( avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ebbe ad assisterlo in primo grado e poi a redigere l'appello) ma ad altro precedente difensore (avvocato [OSCURATO:PERSONA]), già revocato in primo grado. Da qui la violazione addotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. 2. La disamina degli atti, favorita dalla natura processuale del vizio prospettato, consente di confermare che, come emarginato dal ricorso, sin dal primo grado, il difensore del ricorrente era unicamente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: oltre al dato formale della intestazione della sentenza di primo grado, ne vale a conferma la nomina in tal senso resa, depositata agli atti del giudizio, datata 15 novembre 2017, contenente anche la revoca di ogni mandato difensivo precedenteii. Emerge, inoltre, che il citato avvocato [OSCURATO:PERSONA] ebbe anche a predisporre e interporre l'appello nell'interesse dell'imputato . Per contro, gli atti introduttivi del giudizio di appello risultano notificati al precedente difensore dell'imputato (anche con riferimento a quest'ultimo, che mai ha provveduto a revocare la pregressa elezione di domicilio presso detto difensore); e ciò malgrado sia l' intestazione relativa all'avviso relativo al decreto di citazione a giudizio come anche la stessa intestazione della sentenza impugnata facciano unico e corretto riferimento all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], mai attinto dalla relativa notifica. 3. Da qui la nullità correttamente prospettata, all'evidenza destinata ad inficiare la decisione impugnata, perchè assunta senza la preventiva rituale istaurazione del contradditorio nei confronti del difensore di fiducia dell'appellante, che non ebbe a prendere parte in alcun modo al relativo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 26/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] lbo 4.0
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