CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17958/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni consequenziale effetto di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] parzialmente riformando la sentenza del Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ad esito di giudizio abbreviato, appellata da [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la contestata recidiva rideterminando la pena per il delitto allo stesso ascritto (capo 1) artt. 110, 81, 629 cod. pen. ed art. 7 della I. n. 203 del 1991). 2. Ha proposto ricorso per cassazione Commisso, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli art. 192, comma 1, e art. 533, comma 1, cod. proc. pen. , nonché art. 629 cod. pen.; la Corte di appello ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen. utilizzando elementi probatori non qualificati dal requisito della gravità, precisione e concordanza, sostanzialmente concentrandosi esclusivamente sulle intercettazioni ambientali, senza fornire logiche e convincenti ragioni che possano provare oltre ogni ragionevole dubbio, che il ricorrente fosse effettivamente il destinatario della tangente; manca qualsiasi elemento di prova in ordine alla ricorrenza dell'elemento psicologico del delitto contestato, essendosi la Corte basata esclusivamente sul contesto ambientale di riferimento; la responsabilità del Commisso viene ricavata esclusivamente dall'esegesi delle intercettazioni, senza adeguata risposta ai rilievi difensivi. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della aggravante di cui alla I. n. 203 del 1991 ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.; la Corte di appello ha ritenuto senza alcuna reale motivazione, in mancanza di argomentazioni convincenti che l'appartenenza del Commisso alla cosca territoriale nota come cosca Commisso fosse ex se foriera di carica intimidatoria ultronea; le conclusioni sul punto sono raggiunte in modo automatico, senza alcuna caratterizzazione effettiva delle condotte in senso aggravato. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi reiterativi, generici e non consentiti. 2. Il primo motivo di ricorso si caratterizza per la sua evidente aspecificità e genericità in mancanza di reale confronto con le ampie, articolate e persuasive argomentazioni spese dalla Corte di appello nel ricostruire la responsabilità del ricorrente per il delitto ascritto sia con riferimento all'elemento oggettivo che soggettivo. In tal senso, va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). Nel riproporre pedissequamente i motivi di appello, così come nell'articolare una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 3. Di fatto il ricorrente si è limitato a riproporre il tema introdotto con il motivo di appello, relativo ad una limitata e non corretta considerazione degli esiti captativi da parte della Corte di appello, senza realmente confrontarsi con la motivazione del giudice di secondo grado, limitandosi nella sostanza, e in presenza di una c.d. doppia conforme a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. Tale argomentazione difensiva è del tutto inammissibile, in considerazione del costante principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01).E' consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l'avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01). Principio questo che ha trovato fedele applicazione nella motivazione della Corte di appello con particolare riferimento alle conversazioni del tutto evocative intercorse tra Commisso e Aiello, presso la lavanderia riferibile al Commisso denominata "ape green", caratterizzati, come evidenziato puntualmente con motivazione logica e persuasiva dalla Corte di appello, da particolare genuinità, immediatezza e mancanza di filtri, tanto da poter consentire una ricostruzione ampia ed articolata del sistema di estorsione ambientale ricorrente nel caso in esame nella gestione del sistema rifiuti e dei relativi trasporti nella zona oggetto di investigazione (pag. 7 e seg.). Tali elementi hanno poi trovato un'ampia attività di riscontro nelle dichiarazioni rese da diversi soggetti, tra i quali l'Aiello, che hanno intrapreso un rapporto di collaborazione con la giustizia ed al teste qualificato [OSCURATO:PERSONA]. Con tale ampia motivazione il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a proporre il medesimo motivo articolato in appello, senza alcun reale confronto con le argomentazioni spese dal giudice di secondo grado. 3. Anche il secondo motivo di ricorso si presenta del tutto reiterativo ed aspecifico quanto alla ricorrenza della aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 19921, ora 416-bis.1 cod. pen., oltre che meramente enunciativo, senza alcuna argomentazione anche nel corpo del motivo, quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. In primo luogo si deve evidenziare come tale motivo si presenti del tutto aspecifico anche considerato il tenore dell'imputazione elevata. Difatti, nell'ambito dell'imputazione è stata contestata l'aggravante di cui all'art. 7 cit. in relazione all'aver "agevolato" le attività dell'associazione e non il metodo che invece rappresenta l'oggetto dell'argomentazione proposta con il motivo di ricorso. In tal senso, deve essere sottolineata la aspecificità del motivo proposto che all'evidenza non si confronta non solo con la motivazione della sentenza, ma anche con la contestazione elevata. Devono anche in questo caso essere richiamati i principi sopra enunciati, in ordine all'inammissibilità di motivi aspecifici e reiterativi che non si confrontano con la motivazione della sentenza, soprattutto tenuto conto dell'ampia considerazione del tema da parte del giudice di secondo grado (pag. 32 e seg.) quanto alla aggravante contestata al fine di "agevolare" l'associazione 'ndranghetistica di riferimento, in relazione al riscontrato ruolo del ricorrente quale esponente apicale della società di Siderno e componente del vertice della consorteria criminale di riferimento nella provincia di [OSCURATO:PERSONA]. Manifestamente infondata anche la censura relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha difatti con specifica enunciazione, mediante argomentazioni logiche e persuasive, affrontato il tema relativo all'impossibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche (p. 35 e seg.). Con tali argomentazioni il ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterare in modo del tutto astratto e generico la richiesta di concessione delle circostanze in questione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento