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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 16385/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento ci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/09/2022 del GIP TRIBUNALE di PIACENZAdate--&9`~reri+e-Perr+i-r udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 143 d.p.

OSSERVA Rilevato che la persona offesa impugna con ricorso per cassazione il decreto di archiviazione emesso a seguito di opposizione e udienza camerale, deducendo vizi di legge sostanziale e di motivazione; Considerato che tale provvedimento non è impugnabile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento ci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/09/2022 del GIP TRIBUNALE di PIACENZAdate--&9`~reri+e-Perr+i-r udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 143 d.p. OSSERVA Rilevato che la persona offesa impugna con ricorso per cassazione il decreto di archiviazione emesso a seguito di opposizione e udienza camerale, deducendo vizi di legge sostanziale e di motivazione; Considerato che tale provvedimento non è impugnabile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/03
Decreto Cassazione n. 16385/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris