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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38731/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose.

Rilevato che il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1. Mancanza di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.;

2. carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ed al mancato contenimento della pena entro il minimo edittale;

3. Carenza di motivazione in ordine alla sospensione della condanna al pagamento delia provvisionale.

Viste le conclusioni della parte civile costituita depositate in atti.

Considerato che la sentenza impugnata è assistita da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente.

Considerato che la prima ragione di doglianza è reiterativa di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di merito e disattese con argomentazioni del tutto congrue, avendo i giudici posto in evidenza come la prova dell'effrazione della serratura del garage della persona offesa fosse stata raggiunta per mezzo delle testimonianze raccolte dagli operanti di polizia e dalla persona offesa, Dall'[OSCURATO:PERSONA].

Considerato che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già valutati in sede di merito e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale nel motivare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., laddove evidenzia come i danni cagionati dalla commissione del furto e il valore dei beni sottratti non possano essere considerati di entità irrisoria come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità ai fini dell'applicazione della invocata attenuante).

Considerato che l'ultimo motivo di doglianza è del pari manifestamente infondato; invero, il provvedimento con il quale I giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (così Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Rv. 277711).

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Dall'[OSCURATO:PERSONA], che, in base alla qualità dell'opera prestata, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo.

Il ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere, altresì, condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della parte civile Dall'[OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro millecinquecento, oltre accessori come per legge.

Così deciso il 3 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose. Rilevato che il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Mancanza di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.; 2. carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ed al mancato contenimento della pena entro il minimo edittale; 3. Carenza di motivazione in ordine alla sospensione della condanna al pagamento delia provvisionale. Viste le conclusioni della parte civile costituita depositate in atti. Considerato che la sentenza impugnata è assistita da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente. Considerato che la prima ragione di doglianza è reiterativa di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di merito e disattese con argomentazioni del tutto congrue, avendo i giudici posto in evidenza come la prova dell'effrazione della serratura del garage della persona offesa fosse stata raggiunta per mezzo delle testimonianze raccolte dagli operanti di polizia e dalla persona offesa, Dall'[OSCURATO:PERSONA]. Considerato che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già valutati in sede di merito e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale nel motivare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., laddove evidenzia come i danni cagionati dalla commissione del furto e il valore dei beni sottratti non possano essere considerati di entità irrisoria come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità ai fini dell'applicazione della invocata attenuante). Considerato che l'ultimo motivo di doglianza è del pari manifestamente infondato; invero, il provvedimento con il quale I giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (così Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Rv. 277711). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Dall'[OSCURATO:PERSONA], che, in base alla qualità dell'opera prestata, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. Il ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere, altresì, condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della parte civile Dall'[OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro millecinquecento, oltre accessori come per legge. Così deciso il 3 ottobr