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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07362/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 luglio 197:3 avverso la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Cagliari l'otto giugno 2022. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il GUP del Tribunale di Cagliari con la sentenza Impugnata ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di tentata rapina, ricettazione di un escavatore e introduzione di banconote contraffatte. 2.Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo 18 poiché le condotte poste in essere non integrano la fattispecie di tentativo punibile e non superano la soglia degli atti preparatori 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in quanto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza dei motivi.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. è stato precisato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica è limitata ai casi di errore manifesto, configurabile guardo tale qualificazione risulti con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità palesemente eccentrica rispetto al contenuto della condotta e del capo di imputazione.

L'errore peraltro deve risultare dalla sentenza e non può richiedere accertamenti in punto di fatto Nel caso in esame il ricorrente deduce erronea qualificazione giuridica sostenendo che gli atti commessi non integrano un'ipotesi di tentativo punibile ma nella sostanza invoca l'assoluzione, in forza di una diversa valutazione del compendio probatorio.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.

I motivi sono comunque non consentiti e manifestamente infondati poiché la qualificazione giuridica proposta dal ricorrente presenta margini di opinabilità e presuppone la verifica della tesi, previi accertamenti in fatto inammissibili in sede di legittimità. 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ellino PirMessin,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 luglio 197:3 avverso la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Cagliari l'otto giugno 2022. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il GUP del Tribunale di Cagliari con la sentenza Impugnata ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di tentata rapina, ricettazione di un escavatore e introduzione di banconote contraffatte. 2.Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo 18 poiché le condotte poste in essere non integrano la fattispecie di tentativo punibile e non superano la soglia degli atti preparatori 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in quanto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza dei motivi. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. è stato precisato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica è limitata ai casi di errore manifesto, configurabile guardo tale qualificazione risulti con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità palesemente eccentrica rispetto al contenuto della condotta e del capo di imputazione. L'errore peraltro deve risultare dalla sentenza e non può richiedere accertamenti in punto di fatto Nel caso in esame il ricorrente deduce erronea qualificazione giuridica sostenendo che gli atti commessi non integrano un'ipotesi di tentativo punibile ma nella sostanza invoca l'assoluzione, in forza di una diversa valutazione del compendio probatorio. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. I motivi sono comunque non consentiti e manifestamente infondati poiché la qualificazione giuridica proposta dal ricorrente presenta margini di opinabilità e presuppone la verifica della tesi, previi accertamenti in fatto inammissibili in sede di legittimità. 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ellino PirMessin,
Sentenza Cassazione n. 07362/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris