CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05531/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sulla richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e la richiesta; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile la richiesta [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte di appello di Perugia la rescissione del giudicato di cui alla sentenza della Corte di appello di Torino del 21/1/2020, emessa in conferma di quella pronunciata dal Tribunale di Torino il 6/12/2018, irrevocabile, sul presupposto di non aver avuto effettiva conoscenza del procedimento a causa dell'inerzia del difensore nominato d'ufficio. 2. La Corte di appello di Perugia, con ordinanza del 3/9/2024, ha qualificato la richiesta come istanza di restituzione in termini per appellare, ai sensi dell'art.175 cod. proc. pen., ed ha trasmesso gli atti a questa Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. La richiesta risulta inammissibile. 4. Premesso che, in effetti, la stessa contiene esplicita - in due passaggi - la domanda di restituzione in termini per impugnare la sentenza contumaciale di appello, il Collegio osserva che non è stato dedotto, né tantomeno allegato, il rispetto del termine perentorio di 10 giorni - da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore - per presentare la richiesta di cui all'art. 175 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non specifica affatto quando avrebbe avuto conoscenza della sentenza di appello, quindi del giudizio contumaciale al quale non avrebbe potuto partecipare per causa a lui non imputabile, così da non consentire alcuna verifica circa il rispetto del termine perentorio appena citato. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2