CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 aprile 2026
Cassazione n. 09254/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA].C., in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.tiSalvatore Marceca e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 3181/2021,pubblicata in data 03.11.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26.03.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31764/2021Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 9254/2026Data pubblicazione 12/04/2026RILEVATO CHECon sentenza del 5.11.2020 il Tribunale di Pavia accoglieva l’opposizionedi [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo emesso il 5.5.2019 suricorso della Cassa rurale ed artigiana di [OSCURATO:PERSONA] coop.- sulla basedi contratto di fideiussione stipulato il 14.9.2001 a garanzia delleobbligazioni della [OSCURATO:PERSONA] srl dichiarata fallita il 14.1.2019 (sulcredito residuo relativo al contratto di mutuo ipotecario del 15.11.2011,al finanziamento chirografario stipulato il 22.6.2017, e al saldo passivo diconto corrente al 31.1.2019, oltre interessi convenzionali)- rigettando nelcontempo le opposizioni proposte da altri soggetti fideiussori, ritenendoassorbente l’eccezione di liberazione del fideiussore, ex art. 1956 cc.Con sentenza del 3.11.2021, la Corte territoriale accoglieva l’appello dellaCassa rurale, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favoredell’appellante, della somma di euro 446.604,72 oltre interessi,osservando che: era da escludere che la parti avessero stipulato uncontratto di garanzia autonoma, in quanto l’espressione “ a semplicerichiesta scritta” non era equivalente di “prima richiesta e senzaeccezioni” e, comunque, le ulteriori clausole indicavano con chiarezza unarelazione di accessorietà tra l’obbligazione del garante e quelladell’obbligato principale; di conseguenza era applicabile nella fattispeciel’art. 1956 c.c.; data la stipula di fideiussione, era fondato il motivoavente ad oggetto la condanna del Gallotti al pagamento di quantoerogato al garantito prima del peggioramento delle sue condizionieconomiche, mentre non era fondata la tesi dell’appellante per la qualel’erogazione del credito in mancanza di autorizzazioni di garanzia assuntedal fideiussore renderebbe esigibili anche le obbligazioni di garanziaassunte prima del deterioramento della situazione patrimoniale deldebitore, per gli anni 2016 e 2017; la somma dovuta alla Cassa era pariagli importi maturati per il primo mutuo ipotecario e per il saldo del contoNumero registro generale 31764/2021Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 9254/2026Data pubblicazione 12/04/2026corrente, per la somma complessiva di euro 446.604,72 oltre agliinteressi convenzionali; erano infondate le altre doglianze relative allamancanza di prova scritta delle movimentazioni analitiche, dal 2001 al2005, anteriori all’apertura del conto perché generiche, al difetto di provascritta del contratto-anticipo su fatture e del contratto “salvo buon fine”,non necessaria presentando una connessione con sottostante contrattodi conto corrente concluso in forma scritta; parimenti infondata eral’eccezione di nullità dei mutui stipulati dalla [OSCURATO:PERSONA] srl permancanza dei necessari poteri in capo a [OSCURATO:PERSONA] in quantola delibera assembleare del 10.2.2010 aveva conferito a quest’ultima ilpotere di chiedere affidamenti in nome e per conto della società.[OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenzad’appello, affidandosi a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ed Artigiana diBignasco, Credito cooperativo, resiste con controricorso illustrato damemoria.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione dell’art. 117 TUB per aver la Corted’appello ritenuto irrilevante, ai fini della prova del credito fondato susaldo del conto corrente, la mancata produzione della documentazionescritta riferibile ai contratti d’anticipo e “salvo buon fine”, e allaquantificazione degli interessi, c.m.s. e spese.In particolare, il ricorrente assume che il contratto di conto corrente nonconteneva la quantificazione dei tassi d’interesse e delle c.m.s. sulleoperazioni di “salvo buon fine” e anticipo-fatture, che era rinviata asuccessive pattuizioni, lamentando che la Corte d’appello aveva dunqueerroneamente affermato che i contratti di anticipo-fatture e s.b.f. nonrichiedevano la forma scritta stante la connessione funzionale con ilcontratto di conto corrente concluso in forma scritta, in quantoNumero registro generale 31764/2021Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 9254/2026Data pubblicazione 12/04/2026quest’ultimo contratto non indicava la determinazione degli interessi,delle c.m.s. e delle spese.Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 1387 e 1399, 1813,1842, 1858, 1362, 1399, cc, 117 Tub, nonché nullità della sentenza e delprocedimento in ordine alla violazione dell’art. 101 cpc, per aver la Corteterritoriale affermato che i due mutui (ipotecario e chirografario) fosserostati stipulati in nome e per conto della società da soggetto munito deinecessari poteri, in ragione dell’indicata delibera assembleare, che perònon contemplava alcun potere relativo alla stipula di mutui, e per averritenuto che l’operato del rappresentante della società fosse statoratificato dalla società attraverso la fruizione dell’erogazione, senzasottoporre tale questione al contraddittorio tra le parti.Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 132 cpc e della normativaantitrust in relazione alla nullità, totale o parziale, della fideiussioneomnibus.In particolare, il ricorrente si duole che la Corte territoriale, nell’accogliereparzialmente l’appello, abbia considerato assorbito il motivo concernentel’eccezione in merito all’applicazione delle clausole dichiarate nulle dalprimo giudice per contrasto con l’art. 2 l. n. 287/1990, poiché siffattaquestione costituiva un antecedente logico-giuridico della domanda.Il quarto motivo, in via subordinata, denunzia violazione dell’art. 1956cc, per aver la Corte d’appello dichiarato non opponibile al garante ilmutuo chirografario ma solo nella minore misura di euro 332.063,04.Il primo motivo è fondato. Va premesso che la censura può essereriqualificata come omesso esame di fatto decisivo e controverso, rispettoal quale risulta assolto l’onere di cui all’art. 366 n. 6 cpc, avendo ilricorrente indicato la sede di ingresso tempestivo dell’allegazione in primogrado, nonché di riproposizione in appello, con il relativo riscontrodocumentale (il ricorrente ha trascritto il contenuto dei vari atti difensivi:Numero registro generale 31764/2021Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 9254/2026Data pubblicazione 12/04/2026comparsa di costituzione di secondo grado, afferenti all’eccezione dinullità in questione).Si tratta anche di circostanza decisiva poiché attiene alla questione se dalcontratto concluso per iscritto possa desumersi la regolamentazione delrapporto ad esso connesso.Il secondo motivo è parimenti fondato. Il ricorrente, premesso che laCorte d’appello ha ritenuto che il riferimento nella delibera del 10.2.2010della [OSCURATO:PERSONA] srl di conferimento dei poteri a [OSCURATO:PERSONA] potere di richiedere “affidamenti di qualunque genere e natura”includesse anche la stipulazione di contratto di mutuo, lamenta, insostanza, che la Corte territoriale abbia interpretato erroneamente lasuddetta delibera assembleare, sostenendo che essa avrebbe fattoscorretta applicazione delle regole ermeneutiche, avendo attribuito altermine “affidamenti” un ampio significato comprensivo anche deltermine “mutuo”, trattandosi invece di ben diversi contratti.Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ledeterminazioni assunte dall’assemblea dei soci in costanza di svolgimentodel rapporto associativo soggiacciono, ai fini dell’interpretazione del lorocontenuto, alle regole ermeneutiche dettate per i contratti (Cass., n.375/2028; n. 27387/2005).Detto ciò, va ancora osservato che l'interpretazione del contratto èriservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimitàunicamente nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero perviolazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve dedursicon la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui ilragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni,traducendosi, in caso contrario, la ricostruzione del contenuto dellavolontà delle parti nella mera proposta di un'interpretazione diversa daNumero registro generale 31764/2021Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 9254/2026Data pubblicazione 12/04/2026quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità (Cass., n.353/2025; n. 2560/2007).Ora, nella specie, il ricorrente ha spiegato perché la Corte di merito si siadiscostata dai canoni interpretativi, con riguardo al significato letteraledella delibera, estendendo- peraltro senza motivazione- al mutuo lavolontà espressa dalla società di conferire i poteri rappresentativi per lastipula degli ”affidamenti”, che riguardano il differente contratto diapertura bancaria di credito.Invero, la Corte d’appello, nell’interpretare la predetta deliberaassembleare, ha violato il criterio letterale, ritenendo che il potereconferito dall’assemblea per stipulare “affidamenti” ricomprendesseanche il differente contratto di mutuo, la cui portata semantica noncoincide con quella di affidamento.Inoltre, il motivo è fondato anche nella parte afferente alla violazionedell’art. 101 cpc, risultando violato il dovere del giudice di instaurare ilcontraddittorio sulla questione della ratifica dell’operato dellarappresentante della società, in quanto rilevata d’ufficio. Costituendo laratifica nuova questione di fatto, su di essa doveva essere sollevato ilcontraddittorio prima del rilievo d’ufficio.Il terzo motivo è del pari fondato. Invero, la Corte d’appello ha ritenutoassorbita, stante l’accoglimento del motivo di appello limitatamente allamancanza di liberazione per le obbligazioni future ex art. 1956 c.c.,l’ulteriore eccezione circa l’applicazione delle clausole dichiarate nulla dalprimo giudice per violazione antitrust, ma la motivazione è apparente,circa la nullità della fideiussione, avendo la stessa Corte rilevato chel’opposizione era stata accolta dal Tribunale sulla base della questionedell’art. 1956 c.c, assorbendo il resto.Infine, il quarto motivo deve intendersi assorbito in quanto proposto invia subordinata, essendo stato accolto il motivo precedente.Numero registro generale 31764/2021Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 9254/2026Data pubblicazione 12/04/2026Per quanto esposto, in accoglimento dei primi tre motivi, la sentenzaimpugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello- chedovrà attenersi ai principi sopra statuiti- anche in ordine alle spese delgiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto;cassa la sentenza impugnata, nei limiti di cui in motivazione, e rinvia lacausa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche inordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]