CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43271/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, in data 20 gennaio 2022, ha confermato la sentenza di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Milano il 14 gennaio 2020 in relazione a reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. 1.1. Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente denuncia vizio di motivazione in relazione alla pena, giudicata eccessiva e non adeguatamente argomentata pur approssimandosi a quella massima edittale. 1.2. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Deve premettersi che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. 3, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia); nella specie, la motivazione della sentenza impugnata è del tutto adeguata e logica sia in relazione alla conferma della pena determinata in primo grado, sia al diniego di una più generosa misura della diminuzione di pena per le attenuanti generiche, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e in specie alla valutazione della personalità dell'imputato e dei suoi precedenti, nonchè alla pericolosità della sua condotta; risulta pertanto rispettato il principio in base al quale si reputa necessaria una adeguata spiegazione del ragionamento seguito nell'applicazione di una pena superiore alla misura media di quella edittale (cfr. ex multis Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). 1.3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ot