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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 novembre 1980

Cassazione n. 31162/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1980 avverso l'ordinanza del 31/10/2023 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ erb, le conclusioni del PG - -n.>5.n. \r\ \.-Z, o • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell'esecuzione, investito dell'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione, nel dispositivo del provvedimento ha rigettato l'istanza avanzata in data 15 febbraio 2023 e, «per l'effetto, confermato la sentenza n. 28/22 emessa (...) in data

13.01. 2022, irrevocabile il 29.05.2022, con la quale è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.2000,00 di multa (...)».

Nel corpo della motivazione, dopo avere premesso che il contenuto dell'istanza riguardava due sentenze della quali seguiva l'indicazione, il Tribunale ha fatto riferimento a una diversa istanza, questa volta inerente alla applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., cui faceva seguire le ragioni del rigetto.

In punto di continuazione, infine, ha posto, a ragione della decisione di rigetto, l'estemporaneità della condotta di furto, reato che rientra tra quelli giudicati con le sentenze delle quali il condannato aveva chiesto il riconoscimento dell'istituto.

2. Ricorre per cassazione Mangione, per mezzo del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], e - con un unico motivo - lamenta violazione la mancanza della motivazione in punto di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con riferimento alle sentenze per le quali la difesa ha formulato istanza.

Segnala l'evidente distonia tra il contenuto della richiesta- riferentesi a due condanne per i reati rispettivamente di rapina, detenzione e porto illegale di arma commessi il 4 maggio 2007 e di rapina aggravata, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione, minaccia, lesioni, resistenza e esplosioni di arma da fuoco, commessi tra il 16 agosto ed il 22 settembre del 2007 - e la motivazione in punto di rigetto della continuazione che, invece, si appunta sul diverso reato di furto, cui si riferisce la natura estemporanea della deliberazione criminosa.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], è intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 7 febbraio 2024 e ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Com'è reso evidente dalla lettura dell'ordinanza reiettiva, riportata nella parte che qui interessa in premessa del presente provvedimento, il Giudice dell'esecuzione - a fronte della richiesta di riconoscimento dell'istituto della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione, ha reso una motivazione del tutto inconferente, dapprima argomentando sul tema dell'art. 78 cod. pen. (non oggetto dell'istanza), quindi respingendo l'istanza ex art. 81, cpv. cod. pen. facendo riferimento ad un reato (il furto) non oggetto di nessuna delle sentenze in riferimento alle quali l'istituto è stato invocato.

La sussistenza di tale vizio impone, dunque, di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr.

Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trapani.

Così deciso il 29 marzo 2024 • [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1980 avverso l'ordinanza del 31/10/2023 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ erb, le conclusioni del PG - -n.>5.n. \r\ \.-Z, o • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell'esecuzione, investito dell'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione, nel dispositivo del provvedimento ha rigettato l'istanza avanzata in data 15 febbraio 2023 e, «per l'effetto, confermato la sentenza n. 28/22 emessa (...) in data 13.01. 2022, irrevocabile il 29.05.2022, con la quale è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.2000,00 di multa (...)». Nel corpo della motivazione, dopo avere premesso che il contenuto dell'istanza riguardava due sentenze della quali seguiva l'indicazione, il Tribunale ha fatto riferimento a una diversa istanza, questa volta inerente alla applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., cui faceva seguire le ragioni del rigetto. In punto di continuazione, infine, ha posto, a ragione della decisione di rigetto, l'estemporaneità della condotta di furto, reato che rientra tra quelli giudicati con le sentenze delle quali il condannato aveva chiesto il riconoscimento dell'istituto. 2. Ricorre per cassazione Mangione, per mezzo del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], e - con un unico motivo - lamenta violazione la mancanza della motivazione in punto di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con riferimento alle sentenze per le quali la difesa ha formulato istanza. Segnala l'evidente distonia tra il contenuto della richiesta- riferentesi a due condanne per i reati rispettivamente di rapina, detenzione e porto illegale di arma commessi il 4 maggio 2007 e di rapina aggravata, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione, minaccia, lesioni, resistenza e esplosioni di arma da fuoco, commessi tra il 16 agosto ed il 22 settembre del 2007 - e la motivazione in punto di rigetto della continuazione che, invece, si appunta sul diverso reato di furto, cui si riferisce la natura estemporanea della deliberazione criminosa. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], è intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 7 febbraio 2024 e ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Com'è reso evidente dalla lettura dell'ordinanza reiettiva, riportata nella parte che qui interessa in premessa del presente provvedimento, il Giudice dell'esecuzione - a fronte della richiesta di riconoscimento dell'istituto della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione, ha reso una motivazione del tutto inconferente, dapprima argomentando sul tema dell'art. 78 cod. pen. (non oggetto dell'istanza), quindi respingendo l'istanza ex art. 81, cpv. cod. pen. facendo riferimento ad un reato (il furto) non oggetto di nessuna delle sentenze in riferimento alle quali l'istituto è stato invocato. La sussistenza di tale vizio impone, dunque, di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trapani. Così deciso il 29 marzo 2024 • [OSCURATO:PERSONA]
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