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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 luglio 2022

Cassazione n. 39479/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori: per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e ha depositato conclusioni e nota spese; per l'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO e Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 luglio 2021, la Corte di appello di Milano, ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 2 aprile 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto, perché il fatto non sussiste, dall'accusa di aver cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] con una condotta di guida imprudente negligente, imperita e inosservante delle norme in materia di circolazione stradale (artt. 140 e 145 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285).

L'appello proposto dai pubblico ministero e dalla parte civile costituita è stato accolto - previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - e [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 589 bis cod. pen.

La Corte di appello ha ritenuto sussistente l'attenuante di cui all'art. 589 bis comma 7 e, applicate le attenuanti generiche, ha condannato l'imputato: alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 8 di reclusione; al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA]; al pagamento di una provvisionale di € 10.000,00.

2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi il 12 novembre 2016 a Milano.

Le sentenze di primo e secondo grado, pur divergenti quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, concordano nel riferire: che l'incidente si verificò all'incrocio tra due strade, via Cavalcabò, a senso unico di marcia, e via Sardegna, divisa in due carreggiate per ogni senso di marcia; che [OSCURATO:PERSONA], alla guida di una [OSCURATO:PERSONA], proveniente da via Cavalcabò, doveva immettersi in via Sardegna svoltando a sinistra e la segnaletica stradale gli imponeva di dare la precedenza ai veicoli che transitavano su questa strada; che Volpe si trovava alla guida di un motociclo Kawasaki, percorreva via Sardegna, e proveniva dalla sinistra rispetto alla direzione di marcia di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo i giudici di merito l'urto si verificò al centro della semicarreggiata percorsa da Volpe, tra la parte anteriore laterale destra del motociclo e la fiancata anteriore sinistra dell'autovettura; il motociclo, e con lui il conducente, erano caduti a terra circa otto metri prima; la moto, quindi, strisciò sulla carreggiata fino al punto di collisione, il corpo di Volpe finì sotto l'autovettura ed egli riportò gravissime lesioni, dalle quali derivò la morte.

3. Il difensore di fiducia dell'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello articolando quattro motivi. 3.1 Col primo motivo, il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen. e dell'art. 145 cod. strada.

Sostiene, in particolare, che la condotta di guida di [OSCURATO:PERSONA] non fu in alcun modo negligente, imprudente o imperita perché egli si fermò in corrispondenza della striscia di arresto posta all'intersezione tra le due strade come prescritto dal quinto comma dell'art. 145 cod. strada e non poté avvistare il motociclista perché questi procedeva a velocità elevata; non era quindi ancora visibile quando l'auto impegnò la carreggiata. 3.2 Col secondo motivo, il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e mancanza o illogicità della motivazione.

Osserva che «il conducente favorito dal diritto di precedenza non è legittimato a compiere abuso del diritto di precedenza [...1 in guisa da realizzare condotte di guida imprudenti, negligenti e/o pericolose per gli altri utenti della strada» e così fece il conducente del motociclo procedendo ad una velocità molto superiore a quella consentita.

Sostiene che il comportamento imprudente del motociclista non era prevedibile e la velocità mantenuta era tale da interrompere il nesso causale o, comunque, dall'escludere ogni profilo di rimproverabilità in capo a [OSCURATO:PERSONA].

3.3. Col terzo motivo la difesa lamenta violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che, come ammesso anche dal consulente tecnico dell'accusa, chi deve immettersi in una strada svoltando a sinistra può stazionare al centro della carreggiata e, se tale manovra era legittima, allora l'incidente fu determinato da responsabilità esclusiva del motociclista che avvistò in ritardo l'autovettura, frenò bruscamente e perciò perse il controllo del mezzo.

Il ricorrente osserva che la condotta alternativa doverosa individuata dalla sentenza impugnata, sarebbe consistita nell'avanzare lentamente per assicurarsi che nessun veicolo sopravvenisse da sinistra, ma questa condotta avrebbe comportato comunque, inevitabilmente, l'invasione della carreggiata e non avrebbe potuto quindi evitare l'evento.

3.4. Col quarto motivo, il difensore lamenta violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e sostiene che la condanna sarebbe stata pronunciata ancorché si fosse in presenza di un «ragionevole dubbio» in ordine alla sussistenza della colpa e del nesso causale.

4. Con memoria scritta depositata il 27 luglio 2022 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due nuovi motivi.

4.1. Col primo motivo nuovo (quinto motivo di ricorso) il ricorrente osserva che le conclusioni scritte depositate dalla parte civile in grado di appello non sono state sottoscritte dal procuratore speciale della parte bensì da un suo sostituto.

Sostiene che il potere di nomina di un sostituto processuale consente di delegare ad altri il compimento di singoli atti processuali, ma non quello di formulare e depositare conclusioni scritte.

Secondo il ricorrente, la nomina di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. non opera con riferimento alla procura speciale rilasciata per il compimento di determinati atti ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen. e non è consentito avvalersi di sostituti processuali «per adempimenti che sono propri e irrinunciabili» della parte civile.

Pertanto, le conclusioni depositate dalla parte civile all'udienza di appello del 9 luglio 2021 sarebbero da considerarsi «inesistenti» e la Corte di appello avrebbe dovuto «dichiarare la decadenza e revocare la costituzione di parte civile con ogni conseguenza di legge».

4.2. Co! secondo motivo nuovo (sesto motivo di ricorso) la difesa ricorrente lamenta che la Corte di appello ha disposto una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale procedendo ad esaminare nuovamente in contraddittorio tutti i consulenti tecnici senza però motivare e specificare le ragioni per le quali tale attività doveva ritenersi «assolutamente necessaria».

Sostiene che la perizia e la consulenza tecnica devono essere escluse dal novero delle prove dichiarative, sicché la rinnovazione non era imposta dall'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen. e doveva essere adeguatamente motivata.

Rileva, infine, che la sentenza assolutoria di primo grado è stata riformata ancorché i consulenti tecnici avessero «sostanzialmente confermato» le dichiarazioni rese in primo grado.

Sottolinea (come già aveva fatto nel primo e secondo motivo di ricorso) che, in sede di rinnovazione istruttoria, il consulente del pubblico ministero avrebbe «ammesso di essere incorso in errore» nella valutazione della velocità della motocicletta che era superiore a quella indicata in primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità.

I primi quattro sono, infatti, manifestamente infondati.

I motivi nuovi, anch'essi infondati, non potrebbero neppure essere esaminati perché introducono censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione.

2. I primi quattro motivi di ricorso sono tra loro strettamente connessi e, per questo, devono essere esaminati congiuntamente.

Si deve preliminarmente ricordare che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso ed altri, Rv. 270108).

La motivazione rafforzata richiesta al giudice di appello in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, infatti, è costituita da «un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale» e al giudice di legittimità compete valutare se quell'apparato argomentativo sia idoneo a conferire alla decisione del giudice di appello una forza persuasiva superiore rispetto a quella adottata dal giudice di primo grado (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056).

In altri termini, «il principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello» (Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519).

2.1. La sentenza di primo grado ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] potesse essere ritenuto responsabile del reato a lui ascritto sostenendo: - che dal punto di arresto posto all'intersezione tra via Cavalcabò e via Sardegna la visuale non era buona per la presenza di auto in sosta e quindi [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi accertato che non vi erano veicoli nelle immediate vicinanze dell'incrocio, non poté far altro che avanzare e impegnare la semicarreggiata percorsa da Volpe alla guida della propria moto; - che Volpe viaggiava ad una velocità «superiore ai 70 km/h», e quindi superiore a quella, consentita, di 50 km/h; - che tale velocità era certamente eccessiva, non solo perché Volpe si trovava in un centro abitato, ma anche per la presenza di passaggi pedonali e per l'avvicinarsi di un incrocio; - che, quando si avvide dell'auto presente sulla carreggiata, egli frenò perdendo il controllo del mezzo e ciò avvenne a causa dell'alta velocità; - che egli viaggiava al centro della carreggiata e avrebbe potuto evitare l'auto condotta dall'imputato se avesse tenuto la destra.

Secondo il giudice di primo grado, tale condotta imprudente potrebbe essere considerata come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento ai sensi dell'art. 41 cod. pen. e la condotta dell'imputato, «pur costituendo un elemento necessario al pieno dispiegarsi dell'efficacia della causa sopravvenuta», ne fu «semplice occasione».

2.2. Nel contrastare tali conclusioni la sentenza impugnata sottolinea che la velocità eccessiva del motoveicolo (indicata in sentenza in 78 Km/h) ha certamente avuto un ruolo nel verificarsi dell'evento, ma non può esserne considerata causa esclusiva. [OSCURATO:PERSONA], infatti, dopo essersi arrestato all'intersezione tra via Cavalcabò e [OSCURATO:PERSONA], proprio perché la visuale era ostacolata dalle auto in sosta, non avrebbe dovuto impegnare l'incrocio, ma avanzare lentamente, a piccoli tratti, fino ad arrivare a filo delle auto in sosta su via Sardegna e solo a quel punto, avendo libera visuale della strada, avrebbe potuto avanzare.

Così facendo egli si sarebbe accorto che alla sua sinistra sopraggiungeva il motociclo condotto da Volpe e l'evento non si sarebbe verificato.

Giunti al filo delle auto in sosta, infatti, «la visuale si apre completamente per centinaia di metri ed è libera fino in fondo a via Sardegna». [OSCURATO:PERSONA], invece, impegnò la semicarreggiata e, solo dopo averlo fatto, vide la moto e frenò.

Contribuì così al verificarsi dell'evento perché Volpe frenò bruscamente, perse il controllo della moto e dopo la caduta, strisciando sull'asfalto per circa otto metri, urtò violentemente contro l'autovettura ferma.

Si tratta di motivazioni persuasive, non contraddittorie né illogiche e conformi ai principi di diritto che regolano la materia.

2.3. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, quando - come nel caso di specie - la visuale della strada a flusso veicolare prioritario sia difficoltosa (per la presenza di auto in sosta o per altri motivi), per adempiere all'obbligo di dare la precedenza non basta fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, ma è necessario usare particolare prudenza procedendo con cautela e a piccoli tratti fino a raggiungere un punto in cui la visibilità sia piena.

Ai sensi dell'art. 140 cod. strada, infatti, «gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale» e l'obbligo di non avanzare in una carreggiata di cui non si abbia piena visibilità, quando si sia tenuti a dare la precedenza agli utenti di quella strada, corrisponde ad una regola di comune prudenza volta proprio ad evitare intralci alla circolazione e situazioni di pericolo.

Tale regola è stata recentemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ad un caso in cui un veicolo proveniente da una strada privata doveva immettersi su una strada pubblica con diritto di precedenza.

Il caso si differenzia da quello in esame solo per la presenza della striscia di arresto, che, in quel caso, non c'era.

Si è ritenuto però che fosse obbligatorio per il conducente, in forza di una regola di comune prudenza, «avvicinarsi gradualmente» alla carreggiata e «accertare con ispezione diretta, o in qualsiasi altro modo», che sulla stessa non sopraggiungessero veicoli cui si sarebbe dovuto dare la precedenza (Sez. 4, n. 32879 del 10/11/2020, Gentile, Rv. 280071).

In un'altra pronuncia, questa Corte di legittimità ha sottolineato, inoltre, che la manovra di immissione nel flusso della circolazione in condizioni di mancata o scarsa visibilità del tratto della sede stradale e dei veicoli sulla stessa sopraggiungenti e da considerarsi come «manovra pericolosa» (Sez. 4, n. 21774 del 21/04/2004, Giovannini, Rv. 229168).A ciò deve aggiungersi che la regola prevista dall'art. 145 comma 5 cod. strada, che impone ai conducenti di fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, è solo una modalità di adempimento dell'obbligo di dare la precedenza e ha carattere strumentale rispetto ad esso, sicché il rispetto di quella regola non è sufficiente a far ritenere adempiuto l'obbligo di precedenza (per l'affermazione di un principio analogo con riferimento al segnale di "Stop", che appare attuale ancorché riferito al codice della strada previgente: Sez. 4, n. 1891 del 13/12/1967, Corradi, Rv. 108733).

2.4. Non v'è dubbio che, il conducente favorito dal diritto di precedenza non debba abusarne.

Non si tratta, infatti, di un diritto assoluto, tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della strada.

In particolare, il diritto di precedenza non esonera il conducente dall'obbligo di porre la massima attenzione ai pericoli che possano sorgere da comportamenti illeciti od imprudenti tenuti da altri utenti della strada, i quali non gli accordino la precedenza dovuta (fra le tante: Sez. 4, n. 27404 del 10/05/2018, Rossi, Rv. 273407; Sez. 4, n. 24121 del 15/03/2011, Iannuzzi, Rv. 250702).

Questi principi, invocati dal ricorrente, consentono di concludere che, all'approssimarsi all'incrocio, Volpi avrebbe dovuto moderare la velocità (che era, peraltro, ben superiore al limite consentito nei centri abitati), ma non di escludere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

Per giurisprudenza costante, nello specifico campo della circolazione stradale, il principio dell'affidamento «trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità» (cfr. Sez 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176; sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Bonfrisco, Rv. 272223; Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013, dep. 2014, Saporito, Rv. 259277).

Nel caso di specie, l'eccessiva velocità del motociclista non costituiva un fattore imprevedibile e non avrebbe avuto conseguenze se l'immissione in via Sardegna fosse avvenuta con la cautela imposta dagli artt. 140 e 145 del codice della strada.

Tale eccessiva velocità può rappresentare, dunque, una causa concorrente, ma non esclude la responsabilità del conducente gravato dall'obbligo di precedenza (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176; Sez. 4, n. 33385 del 08/07/2008, Ianniello, Rv. 240899).

Nell'impegnare un crocevia, infatti, il conducente di un veicolo «deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità» (Sez. 4, n. 20823 del 19/02/2019, Farimbella, Rv. 275803).3.

Come si è detto, con memoria depositata il 27 luglio 2022 la difesa del ricorrente ha presentato due motivi nuovi.

Si osserva in proposito che «la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione» (tra le tante: Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294; Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep.2014, G., Rv. 259740; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, P.C. in proc.

Platamone e altro, Rv. 25430101).

Tali requisiti difettano nel caso di specie.

Nei motivi principali, infatti, non erano state sollevate doglianze né riguardo alla legittimazione della parte civile, né riguardo alla rinnovazione istruttoria disposta in grado di appello.

Tali considerazioni sarebbero da se sole sufficienti alla dichiarazione di inammissibilità dei due motivi aggiunti, che sono, peraltro, manifestamente infondati nel merito.

3.1. Con riferimento al primo di questi motivi (quinto motivo di ricorso), si osserva che la parte civile, una volta costituita, deve ritenersi presente nel processo e deve essere citata nei successivi gradi di giudizio anche nel caso in cui non abbia proposto impugnazione.

L'immanenza della costituzione di parte civile, sancita dall'art. 76 comma 2 cod. proc. pen., infatti, fa sì che tale costituzione venga meno solo in caso di revoca espressa ed esclude che possano essere individuati casi di revoca implicita diversi rispetto a quelli tassativamente previsti dall'art. 82 comma 2 cod. proc. pen.

Ne consegue che, nel giudizio di appello, la parte civile costituita deve comunque ritenersi presente anche se non ha partecipato al giudizio e anche se non ha presentato nuove conclusioni scritte perché le conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado (cfr. Sez. 5, n.39471 del 04/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257199; Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv.273338).

Anche se il motivo fosse stato proposto col ricorso principale, pertanto, non vi sarebbe ragione di verificare la ritualità delle conclusioni scritte depositate in grado di appello.

3.2. Il secondo motivo aggiunto (sesto motivo di ricorso) è anch'esso manifestamente infondato.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, è ormai concorde nel ritenere che il giudice di appello non possa procedere a riformare una sentenza in senso sfavorevole all'imputato basandosi sulla mera rivalutazione delle perizie e delle consulenze in atti, ma debba procedere «al riascolto degli autori degli elaborati, già sentiti nel dibattimento di primo grado, incorrendo, in assenza di tale adempimento, nella violazione del principio del giusto processo ai sensi dell'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza Dan c.

Moldavia del 5 luglio 2011 della Corte europea dei diritti dell'uomo» (Sez. 4, n. 36736 del 27/04/2018, Anello ed altri, Rv. 273872).

Tale obbligo è stato ritenuto sussistente anche in casi in cui il giudice d'appello aveva disposto una nuova perizia, osservando che essa rende «ancora più pregnante l'esigenza di procedere al confronto dialettico tra le tesi sostenute dai periti» (Sez. 4, n. 31865 del 10/04/2019, Provincia di [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276795).

Invero, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, «le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente» (Sez.

U, n. 14426 del 28/01/2019, Rago, Rv. 275112).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute per questo grado di giudizio dalla parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], spese delle quali si dispone la liquidazione nella misura indicata in dispositivo.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori: per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e ha depositato conclusioni e nota spese; per l'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO e Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 luglio 2021, la Corte di appello di Milano, ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 2 aprile 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto, perché il fatto non sussiste, dall'accusa di aver cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] con una condotta di guida imprudente negligente, imperita e inosservante delle norme in materia di circolazione stradale (artt. 140 e 145 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285). L'appello proposto dai pubblico ministero e dalla parte civile costituita è stato accolto - previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - e [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. La Corte di appello ha ritenuto sussistente l'attenuante di cui all'art. 589 bis comma 7 e, applicate le attenuanti generiche, ha condannato l'imputato: alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 8 di reclusione; al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA]; al pagamento di una provvisionale di € 10.000,00. 2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi il 12 novembre 2016 a Milano. Le sentenze di primo e secondo grado, pur divergenti quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, concordano nel riferire: che l'incidente si verificò all'incrocio tra due strade, via Cavalcabò, a senso unico di marcia, e via Sardegna, divisa in due carreggiate per ogni senso di marcia; che [OSCURATO:PERSONA], alla guida di una [OSCURATO:PERSONA], proveniente da via Cavalcabò, doveva immettersi in via Sardegna svoltando a sinistra e la segnaletica stradale gli imponeva di dare la precedenza ai veicoli che transitavano su questa strada; che Volpe si trovava alla guida di un motociclo Kawasaki, percorreva via Sardegna, e proveniva dalla sinistra rispetto alla direzione di marcia di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo i giudici di merito l'urto si verificò al centro della semicarreggiata percorsa da Volpe, tra la parte anteriore laterale destra del motociclo e la fiancata anteriore sinistra dell'autovettura; il motociclo, e con lui il conducente, erano caduti a terra circa otto metri prima; la moto, quindi, strisciò sulla carreggiata fino al punto di collisione, il corpo di Volpe finì sotto l'autovettura ed egli riportò gravissime lesioni, dalle quali derivò la morte. 3. Il difensore di fiducia dell'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello articolando quattro motivi. 3.1 Col primo motivo, il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen. e dell'art. 145 cod. strada. Sostiene, in particolare, che la condotta di guida di [OSCURATO:PERSONA] non fu in alcun modo negligente, imprudente o imperita perché egli si fermò in corrispondenza della striscia di arresto posta all'intersezione tra le due strade come prescritto dal quinto comma dell'art. 145 cod. strada e non poté avvistare il motociclista perché questi procedeva a velocità elevata; non era quindi ancora visibile quando l'auto impegnò la carreggiata. 3.2 Col secondo motivo, il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e mancanza o illogicità della motivazione. Osserva che «il conducente favorito dal diritto di precedenza non è legittimato a compiere abuso del diritto di precedenza [...1 in guisa da realizzare condotte di guida imprudenti, negligenti e/o pericolose per gli altri utenti della strada» e così fece il conducente del motociclo procedendo ad una velocità molto superiore a quella consentita. Sostiene che il comportamento imprudente del motociclista non era prevedibile e la velocità mantenuta era tale da interrompere il nesso causale o, comunque, dall'escludere ogni profilo di rimproverabilità in capo a [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Col terzo motivo la difesa lamenta violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che, come ammesso anche dal consulente tecnico dell'accusa, chi deve immettersi in una strada svoltando a sinistra può stazionare al centro della carreggiata e, se tale manovra era legittima, allora l'incidente fu determinato da responsabilità esclusiva del motociclista che avvistò in ritardo l'autovettura, frenò bruscamente e perciò perse il controllo del mezzo. Il ricorrente osserva che la condotta alternativa doverosa individuata dalla sentenza impugnata, sarebbe consistita nell'avanzare lentamente per assicurarsi che nessun veicolo sopravvenisse da sinistra, ma questa condotta avrebbe comportato comunque, inevitabilmente, l'invasione della carreggiata e non avrebbe potuto quindi evitare l'evento. 3.4. Col quarto motivo, il difensore lamenta violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e sostiene che la condanna sarebbe stata pronunciata ancorché si fosse in presenza di un «ragionevole dubbio» in ordine alla sussistenza della colpa e del nesso causale. 4. Con memoria scritta depositata il 27 luglio 2022 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due nuovi motivi. 4.1. Col primo motivo nuovo (quinto motivo di ricorso) il ricorrente osserva che le conclusioni scritte depositate dalla parte civile in grado di appello non sono state sottoscritte dal procuratore speciale della parte bensì da un suo sostituto. Sostiene che il potere di nomina di un sostituto processuale consente di delegare ad altri il compimento di singoli atti processuali, ma non quello di formulare e depositare conclusioni scritte. Secondo il ricorrente, la nomina di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. non opera con riferimento alla procura speciale rilasciata per il compimento di determinati atti ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen. e non è consentito avvalersi di sostituti processuali «per adempimenti che sono propri e irrinunciabili» della parte civile. Pertanto, le conclusioni depositate dalla parte civile all'udienza di appello del 9 luglio 2021 sarebbero da considerarsi «inesistenti» e la Corte di appello avrebbe dovuto «dichiarare la decadenza e revocare la costituzione di parte civile con ogni conseguenza di legge». 4.2. Co! secondo motivo nuovo (sesto motivo di ricorso) la difesa ricorrente lamenta che la Corte di appello ha disposto una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale procedendo ad esaminare nuovamente in contraddittorio tutti i consulenti tecnici senza però motivare e specificare le ragioni per le quali tale attività doveva ritenersi «assolutamente necessaria». Sostiene che la perizia e la consulenza tecnica devono essere escluse dal novero delle prove dichiarative, sicché la rinnovazione non era imposta dall'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen. e doveva essere adeguatamente motivata. Rileva, infine, che la sentenza assolutoria di primo grado è stata riformata ancorché i consulenti tecnici avessero «sostanzialmente confermato» le dichiarazioni rese in primo grado. Sottolinea (come già aveva fatto nel primo e secondo motivo di ricorso) che, in sede di rinnovazione istruttoria, il consulente del pubblico ministero avrebbe «ammesso di essere incorso in errore» nella valutazione della velocità della motocicletta che era superiore a quella indicata in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità. I primi quattro sono, infatti, manifestamente infondati. I motivi nuovi, anch'essi infondati, non potrebbero neppure essere esaminati perché introducono censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione. 2. I primi quattro motivi di ricorso sono tra loro strettamente connessi e, per questo, devono essere esaminati congiuntamente. Si deve preliminarmente ricordare che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso ed altri, Rv. 270108). La motivazione rafforzata richiesta al giudice di appello in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, infatti, è costituita da «un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale» e al giudice di legittimità compete valutare se quell'apparato argomentativo sia idoneo a conferire alla decisione del giudice di appello una forza persuasiva superiore rispetto a quella adottata dal giudice di primo grado (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056). In altri termini, «il principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello» (Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519). 2.1. La sentenza di primo grado ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] potesse essere ritenuto responsabile del reato a lui ascritto sostenendo: - che dal punto di arresto posto all'intersezione tra via Cavalcabò e via Sardegna la visuale non era buona per la presenza di auto in sosta e quindi [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi accertato che non vi erano veicoli nelle immediate vicinanze dell'incrocio, non poté far altro che avanzare e impegnare la semicarreggiata percorsa da Volpe alla guida della propria moto; - che Volpe viaggiava ad una velocità «superiore ai 70 km/h», e quindi superiore a quella, consentita, di 50 km/h; - che tale velocità era certamente eccessiva, non solo perché Volpe si trovava in un centro abitato, ma anche per la presenza di passaggi pedonali e per l'avvicinarsi di un incrocio; - che, quando si avvide dell'auto presente sulla carreggiata, egli frenò perdendo il controllo del mezzo e ciò avvenne a causa dell'alta velocità; - che egli viaggiava al centro della carreggiata e avrebbe potuto evitare l'auto condotta dall'imputato se avesse tenuto la destra. Secondo il giudice di primo grado, tale condotta imprudente potrebbe essere considerata come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento ai sensi dell'art. 41 cod. pen. e la condotta dell'imputato, «pur costituendo un elemento necessario al pieno dispiegarsi dell'efficacia della causa sopravvenuta», ne fu «semplice occasione». 2.2. Nel contrastare tali conclusioni la sentenza impugnata sottolinea che la velocità eccessiva del motoveicolo (indicata in sentenza in 78 Km/h) ha certamente avuto un ruolo nel verificarsi dell'evento, ma non può esserne considerata causa esclusiva. [OSCURATO:PERSONA], infatti, dopo essersi arrestato all'intersezione tra via Cavalcabò e [OSCURATO:PERSONA], proprio perché la visuale era ostacolata dalle auto in sosta, non avrebbe dovuto impegnare l'incrocio, ma avanzare lentamente, a piccoli tratti, fino ad arrivare a filo delle auto in sosta su via Sardegna e solo a quel punto, avendo libera visuale della strada, avrebbe potuto avanzare. Così facendo egli si sarebbe accorto che alla sua sinistra sopraggiungeva il motociclo condotto da Volpe e l'evento non si sarebbe verificato. Giunti al filo delle auto in sosta, infatti, «la visuale si apre completamente per centinaia di metri ed è libera fino in fondo a via Sardegna». [OSCURATO:PERSONA], invece, impegnò la semicarreggiata e, solo dopo averlo fatto, vide la moto e frenò. Contribuì così al verificarsi dell'evento perché Volpe frenò bruscamente, perse il controllo della moto e dopo la caduta, strisciando sull'asfalto per circa otto metri, urtò violentemente contro l'autovettura ferma. Si tratta di motivazioni persuasive, non contraddittorie né illogiche e conformi ai principi di diritto che regolano la materia. 2.3. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, quando - come nel caso di specie - la visuale della strada a flusso veicolare prioritario sia difficoltosa (per la presenza di auto in sosta o per altri motivi), per adempiere all'obbligo di dare la precedenza non basta fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, ma è necessario usare particolare prudenza procedendo con cautela e a piccoli tratti fino a raggiungere un punto in cui la visibilità sia piena. Ai sensi dell'art. 140 cod. strada, infatti, «gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale» e l'obbligo di non avanzare in una carreggiata di cui non si abbia piena visibilità, quando si sia tenuti a dare la precedenza agli utenti di quella strada, corrisponde ad una regola di comune prudenza volta proprio ad evitare intralci alla circolazione e situazioni di pericolo. Tale regola è stata recentemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ad un caso in cui un veicolo proveniente da una strada privata doveva immettersi su una strada pubblica con diritto di precedenza. Il caso si differenzia da quello in esame solo per la presenza della striscia di arresto, che, in quel caso, non c'era. Si è ritenuto però che fosse obbligatorio per il conducente, in forza di una regola di comune prudenza, «avvicinarsi gradualmente» alla carreggiata e «accertare con ispezione diretta, o in qualsiasi altro modo», che sulla stessa non sopraggiungessero veicoli cui si sarebbe dovuto dare la precedenza (Sez. 4, n. 32879 del 10/11/2020, Gentile, Rv. 280071). In un'altra pronuncia, questa Corte di legittimità ha sottolineato, inoltre, che la manovra di immissione nel flusso della circolazione in condizioni di mancata o scarsa visibilità del tratto della sede stradale e dei veicoli sulla stessa sopraggiungenti e da considerarsi come «manovra pericolosa» (Sez. 4, n. 21774 del 21/04/2004, Giovannini, Rv. 229168).A ciò deve aggiungersi che la regola prevista dall'art. 145 comma 5 cod. strada, che impone ai conducenti di fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, è solo una modalità di adempimento dell'obbligo di dare la precedenza e ha carattere strumentale rispetto ad esso, sicché il rispetto di quella regola non è sufficiente a far ritenere adempiuto l'obbligo di precedenza (per l'affermazione di un principio analogo con riferimento al segnale di "Stop", che appare attuale ancorché riferito al codice della strada previgente: Sez. 4, n. 1891 del 13/12/1967, Corradi, Rv. 108733). 2.4. Non v'è dubbio che, il conducente favorito dal diritto di precedenza non debba abusarne. Non si tratta, infatti, di un diritto assoluto, tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della strada. In particolare, il diritto di precedenza non esonera il conducente dall'obbligo di porre la massima attenzione ai pericoli che possano sorgere da comportamenti illeciti od imprudenti tenuti da altri utenti della strada, i quali non gli accordino la precedenza dovuta (fra le tante: Sez. 4, n. 27404 del 10/05/2018, Rossi, Rv. 273407; Sez. 4, n. 24121 del 15/03/2011, Iannuzzi, Rv. 250702). Questi principi, invocati dal ricorrente, consentono di concludere che, all'approssimarsi all'incrocio, Volpi avrebbe dovuto moderare la velocità (che era, peraltro, ben superiore al limite consentito nei centri abitati), ma non di escludere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Per giurisprudenza costante, nello specifico campo della circolazione stradale, il principio dell'affidamento «trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità» (cfr. Sez 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176; sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Bonfrisco, Rv. 272223; Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013, dep. 2014, Saporito, Rv. 259277). Nel caso di specie, l'eccessiva velocità del motociclista non costituiva un fattore imprevedibile e non avrebbe avuto conseguenze se l'immissione in via Sardegna fosse avvenuta con la cautela imposta dagli artt. 140 e 145 del codice della strada. Tale eccessiva velocità può rappresentare, dunque, una causa concorrente, ma non esclude la responsabilità del conducente gravato dall'obbligo di precedenza (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176; Sez. 4, n. 33385 del 08/07/2008, Ianniello, Rv. 240899). Nell'impegnare un crocevia, infatti, il conducente di un veicolo «deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità» (Sez. 4, n. 20823 del 19/02/2019, Farimbella, Rv. 275803).3. Come si è detto, con memoria depositata il 27 luglio 2022 la difesa del ricorrente ha presentato due motivi nuovi. Si osserva in proposito che «la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione» (tra le tante: Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294; Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep.2014, G., Rv. 259740; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, P.C. in proc. Platamone e altro, Rv. 25430101). Tali requisiti difettano nel caso di specie. Nei motivi principali, infatti, non erano state sollevate doglianze né riguardo alla legittimazione della parte civile, né riguardo alla rinnovazione istruttoria disposta in grado di appello. Tali considerazioni sarebbero da se sole sufficienti alla dichiarazione di inammissibilità dei due motivi aggiunti, che sono, peraltro, manifestamente infondati nel merito. 3.1. Con riferimento al primo di questi motivi (quinto motivo di ricorso), si osserva che la parte civile, una volta costituita, deve ritenersi presente nel processo e deve essere citata nei successivi gradi di giudizio anche nel caso in cui non abbia proposto impugnazione. L'immanenza della costituzione di parte civile, sancita dall'art. 76 comma 2 cod. proc. pen., infatti, fa sì che tale costituzione venga meno solo in caso di revoca espressa ed esclude che possano essere individuati casi di revoca implicita diversi rispetto a quelli tassativamente previsti dall'art. 82 comma 2 cod. proc. pen. Ne consegue che, nel giudizio di appello, la parte civile costituita deve comunque ritenersi presente anche se non ha partecipato al giudizio e anche se non ha presentato nuove conclusioni scritte perché le conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado (cfr. Sez. 5, n.39471 del 04/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257199; Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv.273338). Anche se il motivo fosse stato proposto col ricorso principale, pertanto, non vi sarebbe ragione di verificare la ritualità delle conclusioni scritte depositate in grado di appello. 3.2. Il secondo motivo aggiunto (sesto motivo di ricorso) è anch'esso manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità, infatti, è ormai concorde nel ritenere che il giudice di appello non possa procedere a riformare una sentenza in senso sfavorevole all'imputato basandosi sulla mera rivalutazione delle perizie e delle consulenze in atti, ma debba procedere «al riascolto degli autori degli elaborati, già sentiti nel dibattimento di primo grado, incorrendo, in assenza di tale adempimento, nella violazione del principio del giusto processo ai sensi dell'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza Dan c. Moldavia del 5 luglio 2011 della Corte europea dei diritti dell'uomo» (Sez. 4, n. 36736 del 27/04/2018, Anello ed altri, Rv. 273872). Tale obbligo è stato ritenuto sussistente anche in casi in cui il giudice d'appello aveva disposto una nuova perizia, osservando che essa rende «ancora più pregnante l'esigenza di procedere al confronto dialettico tra le tesi sostenute dai periti» (Sez. 4, n. 31865 del 10/04/2019, Provincia di [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276795). Invero, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, «le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente» (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Rago, Rv. 275112). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute per questo grado di giudizio dalla parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], spese delle quali si dispone la liquidazione nella misura indicata in dispositivo. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 39479/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris