CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28639/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dk' N. 38823/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge e/o vizio motiva- zionale in relazione all'affermazione di responsabilità, con particolare riferimento all'elemento psicologico del reato, e con un secondo motivo violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2 I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, peraltro, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto —e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare che dagli accertamenti emerge che [OSCURATO:PERSONA] ha percepito nell'anno di riferimento un reddito complessivo di 15.044,84 euro, quindi nettamente superiore ai 3.000,00 euro indicati nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. E che rispetto a tale reddito percepito dall'imputato difficilmente si potrebbe ipo- tizzare, come sostiene la difesa, che io Zoffreo non ne fosse al corrente, trattandosi di denaro che derivava dalla sua stessa attività di lavoro dipendente e, solo in minima parte, da erogazioni dell'INPS. Allo stesso modo per i giudici del gravame del merito è agevole rilevare che anche i redditi percepiti dalla moglie e dalla figlia fossero noti allo Zoffreo, atteso che si trattava di redditi derivanti da attività lavorativa dipendente svolta da due persone con lui conviventi. Nonostante ciò, l'imputato ha indicato solo in parte i redditi percepiti dalla moglie [OSCURATO:PERSONA] (ossia solo quelli dovuti all'attività lavorativa alle dipendenze della società "[OSCURATO:SOCIETA]. e le somme erogate dall'Inps) ed ha omesso del tutto di dichiarare i redditi della figlia [OSCURATO:PERSONA]- colata. Gli elementi acquisiti, pertanto, sono stati correttamente ritenuti sintomatici del dolo generico, che non può peraltro ritenersi integrato in termini di dolo even- tuale ma diretto in quanto è ragionevole ritenere che l'imputato fosse perfetta- N. 38823/2022 R.G. mente al corrente della situazione lavorativa dei propri familiari conviventi e, no- nostante ciò, ha indicato nell'istanza di ammissione al patrocinio un reddito fami- liare complessivo inferiore a quello reale che, qualora dichiarato, non gli avreboe consentito l'ammissione al beneficio. 2.2. Quanto al profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argo- mentatamente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non puri . bilità con le modalità della condotta, che non appaiono particolarmente tenui dai punto di vista oggettivo sia in quanto il reddito dichiarato è risultato di gran iunga inferiore a quello effettivamente percepito dai nucleo familiare, sia perché le orinr -s- sioni e le falsità sono state plurime ed hanno riguardato non solo il reddito dell'im- putato ma anche il reddito dei suoi familiari (quello della figlia, in particolare, è stato del tutto omesso). Tali circostanze, complessivamente valutate, denotano logicamente, per i giudici di appello, una particolare intensità del dolo ed i pericolo di danno non può certamente essere ritenuto di scarsa rilevanza in considerazione delle somme di denaro che, a seguito della condotta delittuosa, avrebbero potuto essere indebitamente sottratte allo Stato. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta ; che tena. conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con-- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pe n , non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento deile spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in