CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32930/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 06 / 11/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 17745 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17745del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50R24 M088V), nella qualità di procuratore costituito di FOR- NARO Salvatore (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61A01 H168Q) nel ri- corso promosso da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. iscritto al n. 18206/2017 del [OSCURATO:PERSONA] della Corte di Cassazione -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la correzione di errore materiale della sentenza della Corte di Cassazionen. 22786/2022, pubblicatain data 20 luglio 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 6 novembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che: l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], qualeprocuratore costituito di Sal- vatore Fornaro nel procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA]- cilia S.p.A. e iscritto al n. 18206/2017 del [OSCURATO:PERSONA]- corsi della Corte di Cassazione, ha chiesto la correzione di un errore materiale a suo dire sussistente nella sentenza n. 22785 Ric. n. 17745/2022 –Sez. 3 – A d. 6 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 pubblicata in data 20 luglio 2022, che ha definito tale procedi- mento con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; secondo l’avvocato istante, la predetta sentenza avrebbe omesso di disporre la distrazione in suo favore delle spese del giudizio di legittimità, nonostante tale distrazione fosse stata da lui regolarmente richiesta ai sensi dell’art. 93 c.p.c.; è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. ; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio; considerato che: l’istanza di correzione di errore materiale, alla luce del suo te- nore letterale, è stata iscritta a ruolo dalla Cancelleria, e va qualificata da questo Collegio, come “ricorso”, con la conse- guenza che avrebbe dovuto essere notifica ta alle altre parti ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., che richiama espressamente gli artt. 365 e ss. c.p.c. (mentre un diverso procedimento è previ- sto per l’ipotesi di correzione di errori materiali disposta d’uffi- cio, ipotesi che nella specie non ricorre); in particolare, con riguardo all’istanza di correzione di errore materiale proposta dal difensore della parte, al fine di ottenere l’inserimento della clausola di distrazione delle spese in suo fa- vore, è stato ritenuto che « il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Corte di cassazione per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese può essere proposto dal difensore, fermo restando che, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore ha eser- citato il suo ministero, il ricorso (o l’istanza) devono essere no- tificati ad entrambi, e l’omessa notifica disposta dalla S.C. de- termina l’inammissibilità del ricorso » (Cass., Sez. 6 - L , Ric. n. 17745/2022 –Sez. 3 – A d. 6 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 Ordinanza n. 36579del 14/12/2022, Rv. 666206 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 15346del 12/07/2011, Rv. 618859 – 01) ; poiché la parte istante non ha provveduto a notificare il ricorso né alle altre parti, né a quella da lei assistita , con ordinanza interlocutoria in data 27 luglio 2023, è stata dispostala notifi- cazione del ricorso per correzione di errore materiale,entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, a tutte le parti del giudizio di cassazione, ivi incluso, personalmente, lo stesso assistito del ricorrente; l’ordinanza interlocutoria risulta regolarmente comunicata dalla Cancelleria, in data 27 luglio 2023, a mezzo P.E.C., all’avvocato istante; dagli atti del solo rilevante fascicolo telematico, l’istanza non risulta, peraltro, affatto notificata nel termine assegnato (né alle altre parti, né a quella assistita dall’istante); di conseguenza, il suddetto ricorso (così qualificato l’atto iscritto a ruolo dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]) va dichiarato definitiva- mente inammissibile, quanto menoper il difetto di notifica alle controparti (cfr.: Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 26667 del 09/09/2022, non massimata; Sez. 1 , Sentenza n. 17565 del 31/05/2022, Rv. 665094 - 01 ; Sez. 6 - L , Ordinanza n. 27196 del 26/10/2018, Rv. 650928 – 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6813del 02/04/2015, Rv. 635086 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 17453del 23/07/2010, Rv. 614392 - 01 ); nulla è a dirsi sulle spese del presente procedimento, trattan- dosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438del 27/06/2002, Rv. 555429 – 01; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 21213 del 17/09/2013 , Rv. 627802 – 01; Sez. 6 - L , Ordi- nanza n. 14del 04/01/2016, Rv. 638387 – 01; Sez. 6 - 2 , Or- dinanza n. 12184del 22/06/2020, Rv. 658456 – 01) , del resto non avendoalcuna delle parti resistenti qui svolto difese; per questi motivi Ric. n. 17745/2022 –Sez. 3 – A d. 6 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 la Corte: - dichiara inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale. C