CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26246/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13575/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentat a e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo in Roma al corso d’Italia n. 19; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata– per la revocazione dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 34590/2021, depositata in data 16/11/2021, non notificata; REVOCAZIONElette le conclusioni scritte del PM, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023dal relatore consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. L'Agenzia delle entrate, a seguito di p.v.c. notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. (già MAVI s . r . l . ), esercente l'attività di commercio di veicoli industriali nuovi ed usati, l'avviso di accertamento n. R3M030T00430 2008, relativo all'anno 2004, mediante il quale contestava la deduzione di costi non inerenti per l'importo di euro 160.000,00. I rilievi riguardavano, in particolare, le spese relative ad una consulenza che sarebbe stata svolta da [OSCURATO:PERSONA], anche amministratore unico della società, su incarico conferito verbalmente da sé medesimo, perché ritenuti costi non inerenti e non documentati; inrelazione alla consulenza, in sede di accesso, i militari non avevano rinvenuto,né ricevuto in consegna dalla parte, alcuna documentazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Palermo accoglieva il ricorso della società, ritenendo la prestazione effettivamente resa in favore della stessa. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello erariale. 4. Adita con ricorso dal contribuente,questa Corte, con ordinanza n. 34590/2021, depositata in data 16/11/2021, dichiarava inammissibile il ricorso, in particolare evidenziando che la sentenza della CTR si fondata su due rationes decidendi (una prima, relativa alla inutilizzabilità exart. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, della documentazione probatoria, e una seconda , relativa alla inidoneità probatoria della medesima), mentre il ricorso ne censurava solo la prima.5. Contro tale ordinanza [OSCURATO:SOCIETA]. propo n e ricorso per revocazione. Agenzia delle entrate, cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 13/05/2022, anche presso l’Avvocatura,non ha svolto attività difensiva. Il PG ha depositato conclusioni scritte chiedendo la pronuncia di inammissibilità del ricorso. La causa è stata fissata per la camera di consiglio del 07/07/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n.197. Considerato che: 1. Occorre premettere che la ricorrente ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022, nel dichiarato proposito di voler avvalersi delle disposizioni previste in tema di sanatoria. L’istanza non può essere accolta. Questa Corte ha affermato che in tema di condono fiscale, la richiesta di sospensione ha riguardo alle sole controversie eventualmente definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle nelle quali l'unico rimedio esperibile sia la revocazione (i n tal senso Cass. 23/02/2012, n. 2750, con riferimento all'art. 39, comma 12, d.l. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011; Cass. 02/08/2017, n. 19261,in relazione all’art. 11, comma 3, d.l. n. 50/2017; Cass. 11/11/2019, n. 29037, ancora, in tema di definizione ex art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 /2018 , conv., con modif., in l. n. 136/2018). Cass.21/02/2023, n. 5373 ha confermato tale orientamento anche con riferimento alla formula delle controversie per le quali «il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva», di cui al comma 192 del ridetto art. 1 della legge n. 197/2022, formulando il principio di diritto, cui deve darsi continuità, per cui: «In tema di definizione agevolata della lite fiscale, l’art. 1, comma 192, della l. n. 197 del 2022, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio». La ratio di tali pronunce è che le disposizioni in parola hanno riguardo alle sole controversie eventualmente definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle definite dalla Corte di cassazione, atteso che la pendenza del termine per la revocazione non impedisce, a norma dell'art. 391-biscod. p roc . c iv ., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto, senza che rilevi il disposto di cui all'art. 324 cod. proc. civ., il cui riferimento alla sentenza soggetta a revocazione ai sensi dell'art. 395, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. riguarda esclusivamente quella pronunciata dal giudice di merito. L'art. 391-bis, quinto comma, cod. proc. civ. infatti prevede che «la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto». Irrilevante è il fatto che l'art. 324 cod. p roc . c iv . disponga, in termini generali, che « si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta nè a regolamento di competenza, nè ad appello, nè a ricorso per cassazione, nè a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 395», posto che l'art. 391-bis, nella parte in cui prevede che nè il termine per la proposizione del ricorso per revocazione, nè, tantomeno, quest'ultimo impediscono il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, si pone come norma speciale - ex art. 14 preleggi -rispetto a quella generale di cui al precedente art. 324 cod.proc. c iv . L'introduzione della revocazione anche nei confronti delle sentenze e delle ordinanze della Corte di cassazione, sia pure limitatamente all'ipotesi di cui al n. 4 dell'art. 395 cod. p roc . c i v . ha previsto un istituto del tutto estraneo al sistema normativo previgente, che individuava nella sentenza della Corte la fase terminale del processo. Ciò impedisce di utilizzare disposizioni del codice di rito, che, anche per le espressioni letterali utilizzate, si riferiscono alla diversa situazione normativa, in cui la revocazione era ammessa solo avverso le sentenze di merito. Così appare sostanzialmente inutile il richiamo all'art. 324 cod.proc. c iv . perché, se è vero che la norma prevede che la sentenza soggetta a revocazione ai sensi dei nn. 4 e 5 dell'art. 395 non può intendersi passata in giudicato, è anche innegabile che la sentenza che la norma prende in considerazione è esclusivamente quella del giudice del merito, in quanto è l'unica suscettibile di passare in giudicato (Cass. 27/05/2003, n. 8388). 2. Disattesa l’istanza di sospensione, il ricorso va quindi esaminato. Il giudiziodefinito dall ’ ordinanza oggetto dell ’ odier n a impugnazione atteneva al recupero di uncosto, indeducibile, costituito da una somma corrisposta dalla società a [OSCURATO:PERSONA], suo amministratore, per prestazioni professionali estranee all’incarico di amministratore. 2.1. Questa Corte, nello scrutinare il ricorso, ebbe a considerare che sebbene i giudici di merito, nel ritenere non utilizzabile la documentazione prodotta in giudizio dalla società e volta a provare l’effettivo svolgimento dell’incarico, n on si fossero conformati all’orientamento di legittimità per il quale in tema di accertamento, l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l'amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall'avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l'esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica(Cass. sez. V, 21.3.2018, n. 7011), ebbe a ritenere che la sentenza della CTR conte neva anche una seconda e diversa ratio decidend i; essa aveva infatti r i levato pure che la documentazione prodotta dalla società, in ogni caso risultava costituita "da fotocopie di slides e grafici privi di data certa (e quindi in ordine ai quali non sono stati offerti elementi circa la sicura riferibilità alle prestazioni in esame" (sent. CTR, p. 7), esprimendo,sia pure in sintesi, una specifica valutazione sulla documentazione prodotta e, trattandosi di slides e grafici privi di data certa, l'ha ritenuta inidonea ad assicurare prova della stessa esistenza della prestazione, di cui è componente essenziale anche la data di espletamento dell'incarico. La Corte ebbe quindi a ritenereche la CTR a vesse posto due distinti argomenti a fondamento della propria decisione; mediante il primo aveva affermato che la produzione documentale proposta dalla parte doveva giudicarsi inammissibile perché tardiva, e questa affermazione era stata fondatamente censurata dalla ricorrente ; con il second o , però, aveva pure affermato che la documentazione prodotta risultava comunque inidonea a dimostrare anche la stessa esistenza della prestazione di consulenza; non essendo questa ragione, purefondante della decisione, s tata sottoposta a critica dalla ricorrente, la Corte ritenne inammissibile il ricorso. 3.Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’ a rt. 391 - bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., la società deduce l’errore difatto della Corte che avrebberitenuto erroneamente che la sentenza di secondo grado fosse fondata su due autonome rationes decidendi aventi ad og getto rispettivamente: i) l’ammissibilità della produzione documentale tardiva; ii) la sua fondatezza (o, meglio, la suabontà ai fini probatori; deduce invece che: - l’affermazione documentazione […] costituita peraltro da fotocopie di slides e grafici privi di data certa (e quindi in ordine ai quali non sono stati offerti elementi circa la sicura riferibilità alle prestazioni in esame)riportata in sentenza costituirebbe il classico obiter dictum o una affermazione ad abundantiam; -la declara toria di inutil i zzab ilità avrebbe precluso una pronuncia sul merito dei documenti; - l’affermazione questa ragione fondante della decisione non è stata sottoposta a critica dalla ricorrente, come giustamente evidenziato dalla controricorrentesarebbe errata sia perché l’Agenzia non aveva eccepito alcunché sia perché essa aveva dedotto specificamente sulla valenza probatoria dei documenti. 4. L'art. 391-bis cod. proc. civ. stabilisce che «Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta [...] da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne [...] la revocazione». Quest'ultima disposizione prescrive che «Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione [...] se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa» e precisa che «Vi é questo errore quando la decisione é fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando é supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare». 4.1. La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fatto tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione. Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994; Cass., Sez. U., 11/04/2018, n. 8984; Cass. 14/04/2017, n. 9673, § 4-5). In sintesi, la combinazione dell'art. 391-bis e dell'art. 395 n. 4 non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore di giudizio o di valutazione. 4.2. L’errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., poi, deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; deve presentare i caratteri della evidenza ed obiettività; infine, non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata (Cass. 28/02/2007, n. 4640; Cass. 20/02/2006, n. 3652; Cass.11/04/2001, n. 5369). In particolare, il punto si può dire controverso quando sia, appunto, oggetto di controversia, ossia incerto e per questo dibattuto. È la contestazione di un fatto a renderlo incerto e a farlo divenire giustiziabile; il che comporta l'assoggettamento di esso al dibattito del processo. Per sciogliere l'incertezza che deriva dalla contestazione proposta da una delle parti, il giudice deve quindi valutare la contestazione stessa stabilendo se essa sia fondata, o no. Perciò se vi è valutazione del contrasto tra le parti, non può esservi alcuna svista percettiva. 4.3. Occorre ancora evidenziare che, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità per cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, e che non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendone gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione (Cass. 16/09/2011, n. 18897). Gli approdinomofilattici sopra ricostruiti trovano riscontro univoco nella giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 17 del 1986; Corte Cost. n. 36 del 1991; Corte Cost. n. 207 del 2009), laddove essa segue il percorso evolutivo del contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità ai soli casi di «sviste» o di «puri equivoci» e nega rilievo a pretesi errori di valutazione, così recependo il ristretto ambito dell'errore di fatto previsto dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. 4.4. Dunque l'interpretazione non solo letterale e sistematica, ma pure quella costituzionalmente e convenzionalmente orientata, degli artt. 391-bise 395 n. 4 portano a non ammettere la revocazione delle decisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici (sostanziali o processuali) oppure circostanziali, diversi dalla mera svista su fatti non resi oggetto di controversia, rispondendo la «non ulteriore impugnabilità in generale» all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme della Carta fondamentale della CEDU, di conseguire l'immutabilità e definitività della pronuncia all'esito di un sistema variamente strutturato (Cass. 29/04/2016, n. 8472). 4.5. Con particolare riferimento alla deduzione di un errore nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, Cass., Sez. U., 27/11/2019, n. 31032 ha precisato che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte in cui la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio, in cui la revocazione non è ammissibile essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 29/03/2022, n. 10040).L’errore quindi può anche cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice ma deve trattarsi di una mera svista di carattere materiale e meramente percettivo, riferito a fatti univocamente e incontestabilmente percepibili nella loro ontologica esistenza e insuscettibili di diverso apprezzamento, non potendo rilevare un errore che implichi un benché minimo margine di apprezzamento o di valutazione o di giudizio per la sussunzione del fatto (Cass., Sez. U., 16/11/2016, n. 2336; Cass. 25/05/2018, n. 13140). Non è quindi idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bise 395, n. 4) cod. proc. civ., la valutazione, ancorché errata, del contenutodegli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto. Analogamente rientra nell'attività valutativa, inidonea a integrare errore revocatorio, l'interpretazione del significatodella sentenza impugnata, della quale la Corte di legittimità dà conto in motivazione (Cass. 27/04/2018, n. 10184); infine, d’altro canto, rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. 04/04/2019, n. 9527). 4.6. Il carattere d'impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa nel novero di quelle indicate (Cass. 07/05/2014, n. 9865).5. Alla luce di tali consolidati principi occorre esaminare il ricorso che si rivela evidentemente inammissibile. La società,di fatto, contesta non che le affermazioni sulla valenza probatoria dei documenti esistessero nella sentenza della CTR ma,con una serie di argomenti letterali, logicie giuridici, che esse svolgessero un autonomo ruolo ai fini della decisione, dovendo considerarsi un argomentoad abundantiam, e quindi non integrass e ro i presupposti di una seconda ratio decidendi; ciò però atti ene con evidenza a lla interpretazione data dalla Corte del contenuto precettivo della sentenza della CTR, interpretazione che in nessun modo può costituire oggetto di errore di fatto revocatorio , configurando una mera diversa valutazione. Delresto, Cass. , Sez. U. , n. 2336/2016 cit. ha precisato che va categoricamente esclusa dal novero dell'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, come prevista dall'attuale sistema processuale, ogni valutazione od omessa valutazione sulla sussistenza di un (preteso) giudicato, perché quest'ultimo - sia esso interno od esterno - costituisce la regola del caso concretoe partecipa della qualità dei comandi giuridici, sicché l'erronea presupposizione della sua inesistenza, equivalendo ad ignoranza della regula i uris , rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto (ribadendo un principio già espresso da Cass., Sez. U., 16 /11/ 2004, n. 21639 , trattandosi di vizio, in sostanza, assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua diretta disciplina, e, quindi, ad una falsa applicazione di norma di diritto). 6. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Non vi è a provvedere sulle spese di lite non avendo l’intimata Agenzia svolto attività difensiva. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, co