Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27010/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato nel preambolo, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto, in accoglimento della richiesta del Procuratore generale, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza pronunciata il 10 gennaio 2012, divenuta irrevocabile in data 7 febbraio 2013.

A ragione osserva che sono integrati gli estremi della revoca di diritto prevista dall'art. 164, secondo comma n. 1) cod. pen., posto che il benefigo era stato concesso a soggetto già condannato a pena detentiva, quella inflittagli con sentenza della Corte di appello di Napoli del 25 febbraio 2011, irrevocabile il 4 luglio 2011. r\

2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, articolando due motivi.

2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 192, 168, terzo e quarto com, e 164 cod. pen. sul rilievo che il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta avanzata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., non ha provveduto ad accertare se il precedente penale ostativo risultasse documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione del beneficio.

2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione delle norme in tema di termini a comparire.

Lamenta che l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio sia stato notificato al condannato senza osservare il termine dilatorio di dieci giorni.

Non rileva che il difensore di ufficio, presente in udienza, non abbia formulato la relativa eccezione tenuto trattandosi di circostanza non nota. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo, che essendo di carattere processuale va esaminato in via preliminare, è manifestamente infondato.

Nel procedimento di esecuzione, l'inosservanza del termine di dieci giorni liberi - non venti come sostenuto dal ricorrente - per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza determina una nullità a regime intermedio e non una nullità assoluta, in quanto quest'ultima presuppone l'omessa (e non l'intempestiva) citazione (Sez. 1, n. 34077 del 01/07/2014 Rv. 263223 - 01 Sez. 3, n. 41723 del 31/05/2018, Rv. 273942 - 01).

Ne segue che la nullità determinatasi, se non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente ovvero da quello nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è soggetta alla sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

Nel caso in esame è pacifico ed incontestato che il difensore di ufficio non ha eccepito la nullità sicché ha avuto luogo la sanatoria.

2. Il primo motivo è, invece, fondato.

Sussiste la denunciata violazione del combinato disposto degli artt. artt. 164, e 168 cod. pen. nonché dell'art. 674, comma 1 bis, cod. proc. pen.

È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice dell'esecuzione possa revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in presenza di cause ostative, come quella prevista dall'art. 164, secondo comma num. 1), cod. pen. a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica, il fascicolo del giudizio di cognizione (fra le altre, Sez.

U., n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv, 272832).

Nel caso di specie non risulta che il Tribunale abbia acquisito il fascicolo del giudizio al cui esito la Corte di appello di Napoli aveva concesso il beneficio della pena sospesa a persona che aveva precedentemente riportato condanna a pena detentiva per delitto, al fine di verificare se tale condizione ostativegosse o meno documentalmente nota al giudice procedente.

3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice dell'esecuzione che, attenendosi ai principi di diritto enucleati, dovrà nuovamente verificare la sussistenza delle condizioni legittimanti la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza pronunciata il 10 gennaio 2012, divenuta irrevocabile in data 7 febbraio 2013.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso, in Roma il 28 aprile 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato nel preambolo, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto, in accoglimento della richiesta del Procuratore generale, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza pronunciata il 10 gennaio 2012, divenuta irrevocabile in data 7 febbraio 2013. A ragione osserva che sono integrati gli estremi della revoca di diritto prevista dall'art. 164, secondo comma n. 1) cod. pen., posto che il benefigo era stato concesso a soggetto già condannato a pena detentiva, quella inflittagli con sentenza della Corte di appello di Napoli del 25 febbraio 2011, irrevocabile il 4 luglio 2011. r\ 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 192, 168, terzo e quarto com, e 164 cod. pen. sul rilievo che il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta avanzata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., non ha provveduto ad accertare se il precedente penale ostativo risultasse documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione del beneficio. 2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione delle norme in tema di termini a comparire. Lamenta che l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio sia stato notificato al condannato senza osservare il termine dilatorio di dieci giorni. Non rileva che il difensore di ufficio, presente in udienza, non abbia formulato la relativa eccezione tenuto trattandosi di circostanza non nota. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo, che essendo di carattere processuale va esaminato in via preliminare, è manifestamente infondato. Nel procedimento di esecuzione, l'inosservanza del termine di dieci giorni liberi - non venti come sostenuto dal ricorrente - per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza determina una nullità a regime intermedio e non una nullità assoluta, in quanto quest'ultima presuppone l'omessa (e non l'intempestiva) citazione (Sez. 1, n. 34077 del 01/07/2014 Rv. 263223 - 01 Sez. 3, n. 41723 del 31/05/2018, Rv. 273942 - 01). Ne segue che la nullità determinatasi, se non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente ovvero da quello nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è soggetta alla sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. Nel caso in esame è pacifico ed incontestato che il difensore di ufficio non ha eccepito la nullità sicché ha avuto luogo la sanatoria. 2. Il primo motivo è, invece, fondato. Sussiste la denunciata violazione del combinato disposto degli artt. artt. 164, e 168 cod. pen. nonché dell'art. 674, comma 1 bis, cod. proc. pen. È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice dell'esecuzione possa revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in presenza di cause ostative, come quella prevista dall'art. 164, secondo comma num. 1), cod. pen. a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica, il fascicolo del giudizio di cognizione (fra le altre, Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv, 272832). Nel caso di specie non risulta che il Tribunale abbia acquisito il fascicolo del giudizio al cui esito la Corte di appello di Napoli aveva concesso il beneficio della pena sospesa a persona che aveva precedentemente riportato condanna a pena detentiva per delitto, al fine di verificare se tale condizione ostativegosse o meno documentalmente nota al giudice procedente. 3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice dell'esecuzione che, attenendosi ai principi di diritto enucleati, dovrà nuovamente verificare la sussistenza delle condizioni legittimanti la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza pronunciata il 10 gennaio 2012, divenuta irrevocabile in data 7 febbraio 2013. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso, in Roma il 28 aprile 202
Sentenza Cassazione n. 27010/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris