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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 01818/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sNN, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 15 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 3 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina, e ne invoca la derubricazione in furto, risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha evidenziato l'impiego della violenza da parte del prevenuto, consistita nella spinta con la portiera del furgone, e testimoniata dalla frattura occorsa alla vittima, al fine di conseguire l'impunità per la precedente sottrazione, secondo lo schema della rapina impropria, a nulla rilevando l'assenza di un contatto diretto tra l'imputato e la persona offesa); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sNN, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 15 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 3 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina, e ne invoca la derubricazione in furto, risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha evidenziato l'impiego della violenza da parte del prevenuto, consistita nella spinta con la portiera del furgone, e testimoniata dalla frattura occorsa alla vittima, al fine di conseguire l'impunità per la precedente sottrazione, secondo lo schema della rapina impropria, a nulla rilevando l'assenza di un contatto diretto tra l'imputato e la persona offesa); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01818/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris