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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2024

Cassazione n. 35571/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo si dubita della legittimità costituzionale dell'alt 581, comma 1 quater cpp evocando parametri di riferimento rispetto ai quali questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione ( Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285900) e ancor più a monte, omettendo di argomentare sulla rilevanza in se della questione rispetto alla regiudicanda, atteso che non risulta il ricorrente sia stato giudicato in assenza e che anzi la definizione del rito nelle forme dell'abbreviato consente di ritenere che nel caso difetti tale presupposto applicativo della norma indubbiata Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Rv. 286208); con il secondo si lamenta un asserito difetto di motivazione rispetto ai rilievi prospettati in appello senza minimamente confrontarsi con il tenore della decisione gravata che contiene una puntuali e lineari risposte argomentative ai motivi di gravame; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 4 luglio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo si dubita della legittimità costituzionale dell'alt 581, comma 1 quater cpp evocando parametri di riferimento rispetto ai quali questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione ( Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285900) e ancor più a monte, omettendo di argomentare sulla rilevanza in se della questione rispetto alla regiudicanda, atteso che non risulta il ricorrente sia stato giudicato in assenza e che anzi la definizione del rito nelle forme dell'abbreviato consente di ritenere che nel caso difetti tale presupposto applicativo della norma indubbiata Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Rv. 286208); con il secondo si lamenta un asserito difetto di motivazione rispetto ai rilievi prospettati in appello senza minimamente confrontarsi con il tenore della decisione gravata che contiene una puntuali e lineari risposte argomentative ai motivi di gravame; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 4 luglio 2024
Sentenza Cassazione n. 35571/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris