CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 04677/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), in particolare poiché, a sostegno dell'asserito vizio di motivazione: riporta assunti del tutto generici e in alcun modo riferibili al caso in esame, neppure nella parte in cui deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata irrogazione della pena nel minimo, per il tramite di asserti non correlabili all'iter della decisione impugnata (senza che occorra dilungarsi per considerare invece che la pena della reclusione è stata per l'appunto determinata nella misura minima di sei mesi - a seguito della ritenuta equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti - e ridotta ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen.); e contiene un generico rimando alla prospettazione contenuta nell'atto di appello che sarebbe stata disattesa (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/20:1.4 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il C