CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 16836/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIviso aa udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine ai reati di rapina aggravata, detenzione e porto illegale di arma, ricettazione e danneggiamento, in continuazione tra loro, la pena concordata, deducendo violazione di legge e vizidi motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. All'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila En.iro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. pedali [OSCURATO:PERSONA] _ . [OSCURATO:PERSONA]-11MR g g