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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 47601/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato di una vettura, commesso in concorso con altro soggetto, di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del 18 febbraio 2021 appellata in favore del citato imputato solo con riferimento al trattamento sanzionatorio.

Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali per non aver la Corte territoriale valutato l'opportunità di emettere una sentenza di proscioglimento e comunque per non aver valutato i fatti ai fini della decisione in merito al trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso è inammissibile non solo in quanto non considera l'assenza di motivi d'appello in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato, limitandosi in maniera aspecifica a paventare un possibile proscioglimento, ma anche per il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla ritenuta congruità della pena.

Essa, diversamente da quanto prospettato, è argomentata in ragione ti-effet dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e in esplicita considerazione dell'oggetto del furto, un'autovettura, e delle modalità dello stesso, descritte in sentenza (pag. 2) anche con riferimento alla condotta dell'imputato volta a ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine /oltre che a procurarsi il cacciavite utilizzato per l'eseguita effrazione.

Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2022 Il e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato di una vettura, commesso in concorso con altro soggetto, di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del 18 febbraio 2021 appellata in favore del citato imputato solo con riferimento al trattamento sanzionatorio. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali per non aver la Corte territoriale valutato l'opportunità di emettere una sentenza di proscioglimento e comunque per non aver valutato i fatti ai fini della decisione in merito al trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso è inammissibile non solo in quanto non considera l'assenza di motivi d'appello in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato, limitandosi in maniera aspecifica a paventare un possibile proscioglimento, ma anche per il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla ritenuta congruità della pena. Essa, diversamente da quanto prospettato, è argomentata in ragione ti-effet dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e in esplicita considerazione dell'oggetto del furto, un'autovettura, e delle modalità dello stesso, descritte in sentenza (pag. 2) anche con riferimento alla condotta dell'imputato volta a ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine /oltre che a procurarsi il cacciavite utilizzato per l'eseguita effrazione. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2022 Il e
Sentenza Cassazione n. 47601/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris