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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 25363/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24877/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza della Corte d’Appello di BRESCIA n. 547/2017 , depositata il21/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con sentenza del 21/2/18 la corte da appello di Brescia, in parziale ri forma di sentenza del tribunale di Bergamo, ha rigettato l'opposizione del geometra in epigrafe a cartella di pagamento per contributi minimi per gli anni 2009-2012, ritenendo il professionista iscritto all'albo tenuto alla contribuzione minima a prescindere dalla continuità e dalla esclusività dell'attività e conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 5 dello Statuto della Cassa.

2. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per due motivi, cui resiste la C assa con controricorso; Agenzia Entrate riscossione è rimasta intimata.

3. Le parti costituite hanno presentato memorie.

4. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il depositodel provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]:

5. Col primo motivo si deduce violazione dell'articolo 2 decreto legislativo 509 del 94, 23 Costituzione e 22 comma 11 Legge 773 dell'82, per avere la corte territoriale trascurato che la legge non attribuisce alla Cassa il potere di modificare l'ambito dei soggetti obbligati alla contribuzione.

6. Col secondo motivo si deduce violazione delle anzidette norme per avere trascurato la facoltatività dell'iscrizione alla Cassa per gli iscritti all’albo che si sono iscritti ad altre forme di previdenza per altre attività svolte.

7. Il motivo è infondato.

8. Questa Corte ha invero già affermato (Sez.

L, Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv. 660620 -01) che, in tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito-, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.

9. Si è anche precisato (Sez.

L - , Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731 - 01), in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta Cassa che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo.

10. Ne deriva il rigetto del ricorso.

11. Spese in favore della parte costituita, secondo soccombenza

12. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle spese di lite, che si liquidano in euro 3500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come perlegge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24877/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza della Corte d’Appello di BRESCIA n. 547/2017 , depositata il21/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con sentenza del 21/2/18 la corte da appello di Brescia, in parziale ri forma di sentenza del tribunale di Bergamo, ha rigettato l'opposizione del geometra in epigrafe a cartella di pagamento per contributi minimi per gli anni 2009-2012, ritenendo il professionista iscritto all'albo tenuto alla contribuzione minima a prescindere dalla continuità e dalla esclusività dell'attività e conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 5 dello Statuto della Cassa. 2. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per due motivi, cui resiste la C assa con controricorso; Agenzia Entrate riscossione è rimasta intimata. 3. Le parti costituite hanno presentato memorie. 4. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il depositodel provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: 5. Col primo motivo si deduce violazione dell'articolo 2 decreto legislativo 509 del 94, 23 Costituzione e 22 comma 11 Legge 773 dell'82, per avere la corte territoriale trascurato che la legge non attribuisce alla Cassa il potere di modificare l'ambito dei soggetti obbligati alla contribuzione. 6. Col secondo motivo si deduce violazione delle anzidette norme per avere trascurato la facoltatività dell'iscrizione alla Cassa per gli iscritti all’albo che si sono iscritti ad altre forme di previdenza per altre attività svolte. 7. Il motivo è infondato. 8. Questa Corte ha invero già affermato (Sez. L, Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv. 660620 -01) che, in tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito-, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. 9. Si è anche precisato (Sez. L - , Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731 - 01), in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta Cassa che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo. 10. Ne deriva il rigetto del ricorso. 11. Spese in favore della parte costituita, secondo soccombenza 12. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle spese di lite, che si liquidano in euro 3500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come perlegge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a