Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 21157/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

olò, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Prato;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.

RaffaeleGargiulo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;dato atto nessuno dei difensori dei ricorrenti è presente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 20 maggio 2024, il Tribunale di Prato ha rigettato la richiesta diriesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale il G.I.P. del Tribunale di Prato aveva disposto il sequestropreventivo della somma di denaro pari ad euro 125.665,00, nonché dell’immobile sito inPrato, via [OSCURATO:PERSONA], ove aveva sede il “[OSCURATO:PERSONA]”, per il reato di cui agli artt.718 e 719 cod. pen. iscritto nei confronti dei ricorrenti.Con altra ordinanza del 20 maggio 2024, il Tribunale di Prato ha dichiaratoinammissibile la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale il G.I.P. del Tribunale di Prato avevacorretto il numero della particella catastale dell’immobile sottoposto a sequestro preventivocon decreto del 08/04/2024, trattandosi di atto non impugnabile con lo strumento dell’art. 324cod. proc. pen.2.

Avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di riesame, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eNicolò [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei comuni difensori di fiducia, propongono ricorso per cassazione,affidandosi a tre motivi.Il ricorso, datato 28 giugno 2024, è pervenuto presso la Corte di cassazione il 2 marzo2026; al ricorso, inoltre, sebbene diretto chiaramente a censurare l’ordinanza di rigetto dellarichiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 08/04/2024, era allegatal’ordinanza di inammissibilità relativa alla richiesta di riesame avente ad oggetto ilprovvedimento del 02/05/2024 con la quale era stato corretto il numero della particellacatastale dell’immobile sottoposto a sequestro preventivo, sicchè è stata dispostal’acquisizione dell’ordinanza reiettiva della richiesta di riesame che non era stata allegata agli2.1.

Con un primo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., omessa motivazione in ordine alle argomentazioni esposte con lamemoria difensiva, avuto riguardo al fumus del reato e al sequestro di denaro.Sostiene la difesa che il poker sportivo, praticato da anni presso la [OSCURATO:PERSONA], nellesue diverse varianti, era lecito e il Tribunale cautelare aveva travisato i fatti, dal momentoche le ciotole colorate, all’interno delle quali erano state rinvenute le somme di denaro pari aeuro 500,00 e ad euro 440,00, in realtà non si trovavano sui tavoli da gioco, ma sul bancod’ingresso, dove si trovava [OSCURATO:PERSONA], che non era il croupier, ma l’arbitro chiamato aintervenire su questioni riguardanti le regole di gioco, e costituivano le somme versate daigiocatori per la partecipazione al gioco.2.2.

Con un secondo motivo, i ricorrenti denunciano, in punto di esigenze cautelari, laviolazione dell’art. 321 cod. proc. pen., per difetto di proporzionalità e del nesso dipertinenzialità tra il reato e gran parte dell’immobile sequestrato.Deduce la difesa che l’immobile sottoposto a sequestro era destinato allo svolgimentodi svariate attività, di cui il gioco illegale di azzardo ivi asseritamente svolto avrebberiguardato solo una minima porzione della struttura, limitata ad una singola sala, separatadal resto dell’immobile, dove si svolgeva attività di bar, tornei pienamente leciti di pokersportivo, attività lecita di raccolta scommesse, gioco lecito con slot machine (parte dei cuiincassi erano destinati all’Erario a titolo di PREU), attività di CAF, attività di internet point,limitare il sequestro preventivo ai soli tavoli e sale destinati allo svolgimento delle asserite2.3.

Con un terzo motivo, i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 321 cod. proc.pen. e 240, commi 2 e 3, cod. pen., per essere stato il sequestro preventivo disposto su unimmobile di proprietà di un soggetto terzo estraneo al reato.Deduce la difesa che l’immobile in sequestro era di proprietà non della ASD PrestigePoker, che ne era l’affittuaria, bensì della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C.s.a.s., come poteva desumersi dal contratto di locazione prodotto, per cui essendo ilproprietario soggetto in buona fede, che non aveva ricavato vantaggi e utilità dal reato, nonpoteva essere disposta la misura di sicurezza di cui all’art. 240, commi 2 e 3, cod. pen. edoveva ordinarsi l’immediata restituzione dell’intero immobile al legittimo proprietario.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondocui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misurecautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge,in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", siaquei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto asostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (vedasi Sez.

U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf.

Sez.5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv.269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).

Ed è stato anche precisato che èammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestropreventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione delprovvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvistadei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguitodal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv.254893).Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.) o che ègraficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898).

La motivazioneapparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza,completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione,mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedottedalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361).Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo dimotivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elementoessenziale dell'atto.2.

Tanto premesso, il primo motivo di ricorso, finalizzato a sostenere la insussistenzadel fumus commissi delicti in ordine al sequestro di denaro, è manifestamente infondato.Argomenta la difesa diffusamente sulla liceità del poker sportivo, praticato da tempoall’interno del locale “[OSCURATO:PERSONA]”, e sul travisamento dei fatti ad opera del Tribunalecautelare, sostenendo che le somme di denaro pari a euro 500,00 e ad euro 440,00,rinvenute all’interno di ciotole colorate, costituivano le somme versate dai giocatori per lapartecipazione al gioco.Tuttavia, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, il Tribunale di Prato hachiarito, in linea con quanto affermato nel provvedimento genetico del Giudice per le indaginipreliminari, che il denaro rinvenuto nelle casseforti a muro, per un complessivo ammontaredi euro 125.665,00, era frutto degli incassi in contanti delle giocate avvenute nelle sale, ed inparticolare consisteva nelle somme di denaro scambiate in fiches dai giocatori poi risultatiperdenti, incamerate inizialmente nella prima cassaforte piccola della sala, per poi esseretrasferite nella cassaforte più grande (v. pagina 4 della ordinanza impugnata), sottolineandoin particolare che la polizia giudiziaria aveva accertato, nella giornata del 15/03/2024, ilpacifico svolgimento di giochi d’azzardo (“black jack” e “punto e banco”) e del gioco del“poker sportivo” con modalità assai sospette, per la presenza del meccanismo del cd.

“re-buy”, vale a dire della possibilità di acquistare nuove fiches in caso di perdita, cometestimoniato dalla circolazione di denaro contante, nonché, attraverso le immagini divideosorveglianza del giorno precedente all’accertamento, dalla circostanza che più giocatoriavevano scambiato del denaro contante con delle fiches e che il denaro era stato fattoconfluire in una cassaforte di colore nero (v. pagina 5 dell’ordinanza), nonché - infine - dalrinvenimento del registro delle vincite dei giochi d’azzardo (“black jack” e “punto e banco”) edalla constatazione della presenza dell’applicazione per la conta dei punti e delle vincite delgioco “punto e banco” nel tablet presente nell’ufficio cassa e nei tablet nella disponibilità deicroupier ai tavoli, così logicamente concludendo nel senso della pratica del gioco d’azzardoall’interno dei locali del “[OSCURATO:PERSONA]”, in ragione del fatto che l’acquisto di fiches al tavolocon pagamenti in contanti rappresentasse una prassi ampiamente praticata ed anchecondivisa con gli amministratori, tanto che le somme incamerate confluivano nelle casseforti.Del resto, il Tribunale richiama anche le logiche conclusioni del G.I.P., che aveva giàrimarcato come il denaro rinvenuto nelle casseforti non potesse costituire lecito incasso delleagli incassi del bar, da cui emergeva che i pagamenti in contanti, nei mesi di gennaio efebbraio 2024, erano limitati ad euro 7.694,47, somma non in grado di giustificare l’importorinvenuto nelle casseforti, anche alla stregua di quanto accertato personalmente dai militarioperanti e di quanto poi emerso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.Emerge, pertanto, uno sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato, esentedalle denunciate censure e tale da far ritenere come il Tribunale non sia venuto menoall’obbligo di esaustiva verifica del fumus commissi delicti con riferimento al sequestro didenaro, senza che la motivazione possa considerarsi mancante o priva dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza, anche in ragione della genericità delledoglianze mosse sul punto e delle valutazioni tipiche di questa fase.3.

Il secondo motivo di ricorso, incentrato sul difetto di proporzionalità e del nesso dipertinenzialità con parte dell’immobile sottoposto a sequestro, è anch’esso manifestamenteinfondato.Diversamente da quanto dedotto in ricorso, vale a dire che l’immobile sottoposto asequestro fosse destinato allo svolgimento di svariate e lecite attività (bar, tornei di pokersportivo, raccolta scommesse, slot machine, CAF, internet point, scuola di poker, scuola percroupier), il Tribunale di Prato ha affermato che, né dagli atti di indagine, né dalle allegazionidifensive, emergevano elementi tali da comprovare l’effettivo svolgimento di tali ulterioriservizi, richiamando specificamente le immagini di videosorveglianza e la planimetria da cuiemergeva come, all’interno del locale, non fossero presenti tavoli da biliardo, né unapostazione di assistenza fiscale ai contribuenti, sottolineando, inoltre, come, al contrario, leuniche attività in corso di svolgimento al momento delle operazioni da parte della poliziagiudiziaria fossero quelle dei giochi d’azzardo, descrivendo quanto emerso e concludendonel senso che la pratica del gioco d’azzardo - in particolare del “black jack” e del “punto ebanco”, relativamente ai quali non è mai stata emessa alcuna disciplina intesa aregolamentarne la pratica - fosse tutt’altro che occasionale, costituendo uno dei principaliservizi erogati alla clientela, e come anche le pratiche del poker sportivo fosseroapparentemente incompatibili con il gioco lecito, in quanto concretamente non conformi alleindicazioni fornite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.Il provvedimento genetico del giudice per le indagini preliminari, che si pone in rapportodi reciproca complementarità con l’ordinanza del Tribunale cautelare (Sez.

U, n. 7 del17/04/1996, Moni, Rv. 205257), aveva peraltro sottolineato come, sebbene l’oggetto socialedella società sportiva dilettantistica “[OSCURATO:PERSONA]”, priva di scopo di lucro, fosse costituitodallo sviluppo della disciplina sportiva del bridge e del biliardo dilettantistico, detti giochi inrealtà non venivano svolti all’interno del locale, che presentava, invece, “una pluralità dioggetti e mobili – tavoli meccanizzati per la distribuzione automatica di carte, monitor disorveglianza, stanza di ristoro per la somministrazione di bevande ecc. – strumentali inmaniera esclusiva alla realizzazione del gioco d’azzardo”, rimarcando sostanzialmentetrattarsi, sotto il profilo del sequestro preventivo impeditivo, “di immobile espressamentecostituito per diventare la sede di una bisca clandestina e, dunque, come tale indispensabileper l’attuazione delle condotte illecite per le quali si procede”.Il Tribunale, infine, nel riprendere le affermazioni del G.I.P. alla pagina 5 dellaordinanza impugnata, motiva non illogicamente sulla strumentalità dell’immobile nel suocomplesso allo svolgimento della pratica del gioco d’azzardo, sottolineando come, anchegrazie ai servizi collaterali che esso offre ai soci, quali la somministrazione di bevande,risulta essere un punto di riferimento per un elevato numero di giocatori che abitualmentefrequenta le sue sale.La ricostruzione dei giudici della cautela non è, pertanto, censurabile in questa sede,essendo il frutto di una esauriente e razionale rassegna degli elementi acquisiti, rispettoai quali la difesa propone sostanzialmente una diversa lettura, sollecitando una diversavalutazione, senza evidenziare carenza o apparenza motivazionale, né tantomeno manifesteillogicità nella argomentazione che regge l’ordinanza impugnata.4.

Il terzo motivo di ricorso, incentrato sulla illegittimità del sequestro preventivo a fini diconfisca, perché eseguito su immobile di proprietà di un terzo, è inammissibile, dovendosievidenziare come i ricorrenti abbiano agito, con il ricorso per cassazione, in proprio, noncerto nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., proprietariadell’immobile in sequestro, per cui il motivo di ricorso è inammissibile per carenza diinteresse giuridico a proporre il gravame.5.

In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi devono esseredichiarati inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimentoconsegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, ditremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1,comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616cod. proc. pen. in caso di inammissibil i tà del r icorso, considerate le ragionidell ’ inammissibil i tà stessa come sopra indicate.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olò, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Prato;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. RaffaeleGargiulo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;dato atto nessuno dei difensori dei ricorrenti è presente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 20 maggio 2024, il Tribunale di Prato ha rigettato la richiesta diriesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale il G.I.P. del Tribunale di Prato aveva disposto il sequestropreventivo della somma di denaro pari ad euro 125.665,00, nonché dell’immobile sito inPrato, via [OSCURATO:PERSONA], ove aveva sede il “[OSCURATO:PERSONA]”, per il reato di cui agli artt.718 e 719 cod. pen. iscritto nei confronti dei ricorrenti.Con altra ordinanza del 20 maggio 2024, il Tribunale di Prato ha dichiaratoinammissibile la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale il G.I.P. del Tribunale di Prato avevacorretto il numero della particella catastale dell’immobile sottoposto a sequestro preventivocon decreto del 08/04/2024, trattandosi di atto non impugnabile con lo strumento dell’art. 324cod. proc. pen.2. Avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di riesame, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eNicolò [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei comuni difensori di fiducia, propongono ricorso per cassazione,affidandosi a tre motivi.Il ricorso, datato 28 giugno 2024, è pervenuto presso la Corte di cassazione il 2 marzo2026; al ricorso, inoltre, sebbene diretto chiaramente a censurare l’ordinanza di rigetto dellarichiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 08/04/2024, era allegatal’ordinanza di inammissibilità relativa alla richiesta di riesame avente ad oggetto ilprovvedimento del 02/05/2024 con la quale era stato corretto il numero della particellacatastale dell’immobile sottoposto a sequestro preventivo, sicchè è stata dispostal’acquisizione dell’ordinanza reiettiva della richiesta di riesame che non era stata allegata agli2.1. Con un primo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., omessa motivazione in ordine alle argomentazioni esposte con lamemoria difensiva, avuto riguardo al fumus del reato e al sequestro di denaro.Sostiene la difesa che il poker sportivo, praticato da anni presso la [OSCURATO:PERSONA], nellesue diverse varianti, era lecito e il Tribunale cautelare aveva travisato i fatti, dal momentoche le ciotole colorate, all’interno delle quali erano state rinvenute le somme di denaro pari aeuro 500,00 e ad euro 440,00, in realtà non si trovavano sui tavoli da gioco, ma sul bancod’ingresso, dove si trovava [OSCURATO:PERSONA], che non era il croupier, ma l’arbitro chiamato aintervenire su questioni riguardanti le regole di gioco, e costituivano le somme versate daigiocatori per la partecipazione al gioco.2.2. Con un secondo motivo, i ricorrenti denunciano, in punto di esigenze cautelari, laviolazione dell’art. 321 cod. proc. pen., per difetto di proporzionalità e del nesso dipertinenzialità tra il reato e gran parte dell’immobile sequestrato.Deduce la difesa che l’immobile sottoposto a sequestro era destinato allo svolgimentodi svariate attività, di cui il gioco illegale di azzardo ivi asseritamente svolto avrebberiguardato solo una minima porzione della struttura, limitata ad una singola sala, separatadal resto dell’immobile, dove si svolgeva attività di bar, tornei pienamente leciti di pokersportivo, attività lecita di raccolta scommesse, gioco lecito con slot machine (parte dei cuiincassi erano destinati all’Erario a titolo di PREU), attività di CAF, attività di internet point,limitare il sequestro preventivo ai soli tavoli e sale destinati allo svolgimento delle asserite2.3. Con un terzo motivo, i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 321 cod. proc.pen. e 240, commi 2 e 3, cod. pen., per essere stato il sequestro preventivo disposto su unimmobile di proprietà di un soggetto terzo estraneo al reato.Deduce la difesa che l’immobile in sequestro era di proprietà non della ASD PrestigePoker, che ne era l’affittuaria, bensì della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C.s.a.s., come poteva desumersi dal contratto di locazione prodotto, per cui essendo ilproprietario soggetto in buona fede, che non aveva ricavato vantaggi e utilità dal reato, nonpoteva essere disposta la misura di sicurezza di cui all’art. 240, commi 2 e 3, cod. pen. edoveva ordinarsi l’immediata restituzione dell’intero immobile al legittimo proprietario.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondocui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misurecautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge,in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", siaquei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto asostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez.5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv.269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed è stato anche precisato che èammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestropreventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione delprovvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvistadei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguitodal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv.254893).Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.) o che ègraficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898). La motivazioneapparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza,completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione,mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedottedalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361).Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo dimotivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elementoessenziale dell'atto.2. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso, finalizzato a sostenere la insussistenzadel fumus commissi delicti in ordine al sequestro di denaro, è manifestamente infondato.Argomenta la difesa diffusamente sulla liceità del poker sportivo, praticato da tempoall’interno del locale “[OSCURATO:PERSONA]”, e sul travisamento dei fatti ad opera del Tribunalecautelare, sostenendo che le somme di denaro pari a euro 500,00 e ad euro 440,00,rinvenute all’interno di ciotole colorate, costituivano le somme versate dai giocatori per lapartecipazione al gioco.Tuttavia, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, il Tribunale di Prato hachiarito, in linea con quanto affermato nel provvedimento genetico del Giudice per le indaginipreliminari, che il denaro rinvenuto nelle casseforti a muro, per un complessivo ammontaredi euro 125.665,00, era frutto degli incassi in contanti delle giocate avvenute nelle sale, ed inparticolare consisteva nelle somme di denaro scambiate in fiches dai giocatori poi risultatiperdenti, incamerate inizialmente nella prima cassaforte piccola della sala, per poi esseretrasferite nella cassaforte più grande (v. pagina 4 della ordinanza impugnata), sottolineandoin particolare che la polizia giudiziaria aveva accertato, nella giornata del 15/03/2024, ilpacifico svolgimento di giochi d’azzardo (“black jack” e “punto e banco”) e del gioco del“poker sportivo” con modalità assai sospette, per la presenza del meccanismo del cd. “re-buy”, vale a dire della possibilità di acquistare nuove fiches in caso di perdita, cometestimoniato dalla circolazione di denaro contante, nonché, attraverso le immagini divideosorveglianza del giorno precedente all’accertamento, dalla circostanza che più giocatoriavevano scambiato del denaro contante con delle fiches e che il denaro era stato fattoconfluire in una cassaforte di colore nero (v. pagina 5 dell’ordinanza), nonché - infine - dalrinvenimento del registro delle vincite dei giochi d’azzardo (“black jack” e “punto e banco”) edalla constatazione della presenza dell’applicazione per la conta dei punti e delle vincite delgioco “punto e banco” nel tablet presente nell’ufficio cassa e nei tablet nella disponibilità deicroupier ai tavoli, così logicamente concludendo nel senso della pratica del gioco d’azzardoall’interno dei locali del “[OSCURATO:PERSONA]”, in ragione del fatto che l’acquisto di fiches al tavolocon pagamenti in contanti rappresentasse una prassi ampiamente praticata ed anchecondivisa con gli amministratori, tanto che le somme incamerate confluivano nelle casseforti.Del resto, il Tribunale richiama anche le logiche conclusioni del G.I.P., che aveva giàrimarcato come il denaro rinvenuto nelle casseforti non potesse costituire lecito incasso delleagli incassi del bar, da cui emergeva che i pagamenti in contanti, nei mesi di gennaio efebbraio 2024, erano limitati ad euro 7.694,47, somma non in grado di giustificare l’importorinvenuto nelle casseforti, anche alla stregua di quanto accertato personalmente dai militarioperanti e di quanto poi emerso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.Emerge, pertanto, uno sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato, esentedalle denunciate censure e tale da far ritenere come il Tribunale non sia venuto menoall’obbligo di esaustiva verifica del fumus commissi delicti con riferimento al sequestro didenaro, senza che la motivazione possa considerarsi mancante o priva dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza, anche in ragione della genericità delledoglianze mosse sul punto e delle valutazioni tipiche di questa fase.3. Il secondo motivo di ricorso, incentrato sul difetto di proporzionalità e del nesso dipertinenzialità con parte dell’immobile sottoposto a sequestro, è anch’esso manifestamenteinfondato.Diversamente da quanto dedotto in ricorso, vale a dire che l’immobile sottoposto asequestro fosse destinato allo svolgimento di svariate e lecite attività (bar, tornei di pokersportivo, raccolta scommesse, slot machine, CAF, internet point, scuola di poker, scuola percroupier), il Tribunale di Prato ha affermato che, né dagli atti di indagine, né dalle allegazionidifensive, emergevano elementi tali da comprovare l’effettivo svolgimento di tali ulterioriservizi, richiamando specificamente le immagini di videosorveglianza e la planimetria da cuiemergeva come, all’interno del locale, non fossero presenti tavoli da biliardo, né unapostazione di assistenza fiscale ai contribuenti, sottolineando, inoltre, come, al contrario, leuniche attività in corso di svolgimento al momento delle operazioni da parte della poliziagiudiziaria fossero quelle dei giochi d’azzardo, descrivendo quanto emerso e concludendonel senso che la pratica del gioco d’azzardo - in particolare del “black jack” e del “punto ebanco”, relativamente ai quali non è mai stata emessa alcuna disciplina intesa aregolamentarne la pratica - fosse tutt’altro che occasionale, costituendo uno dei principaliservizi erogati alla clientela, e come anche le pratiche del poker sportivo fosseroapparentemente incompatibili con il gioco lecito, in quanto concretamente non conformi alleindicazioni fornite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.Il provvedimento genetico del giudice per le indagini preliminari, che si pone in rapportodi reciproca complementarità con l’ordinanza del Tribunale cautelare (Sez. U, n. 7 del17/04/1996, Moni, Rv. 205257), aveva peraltro sottolineato come, sebbene l’oggetto socialedella società sportiva dilettantistica “[OSCURATO:PERSONA]”, priva di scopo di lucro, fosse costituitodallo sviluppo della disciplina sportiva del bridge e del biliardo dilettantistico, detti giochi inrealtà non venivano svolti all’interno del locale, che presentava, invece, “una pluralità dioggetti e mobili – tavoli meccanizzati per la distribuzione automatica di carte, monitor disorveglianza, stanza di ristoro per la somministrazione di bevande ecc. – strumentali inmaniera esclusiva alla realizzazione del gioco d’azzardo”, rimarcando sostanzialmentetrattarsi, sotto il profilo del sequestro preventivo impeditivo, “di immobile espressamentecostituito per diventare la sede di una bisca clandestina e, dunque, come tale indispensabileper l’attuazione delle condotte illecite per le quali si procede”.Il Tribunale, infine, nel riprendere le affermazioni del G.I.P. alla pagina 5 dellaordinanza impugnata, motiva non illogicamente sulla strumentalità dell’immobile nel suocomplesso allo svolgimento della pratica del gioco d’azzardo, sottolineando come, anchegrazie ai servizi collaterali che esso offre ai soci, quali la somministrazione di bevande,risulta essere un punto di riferimento per un elevato numero di giocatori che abitualmentefrequenta le sue sale.La ricostruzione dei giudici della cautela non è, pertanto, censurabile in questa sede,essendo il frutto di una esauriente e razionale rassegna degli elementi acquisiti, rispettoai quali la difesa propone sostanzialmente una diversa lettura, sollecitando una diversavalutazione, senza evidenziare carenza o apparenza motivazionale, né tantomeno manifesteillogicità nella argomentazione che regge l’ordinanza impugnata.4. Il terzo motivo di ricorso, incentrato sulla illegittimità del sequestro preventivo a fini diconfisca, perché eseguito su immobile di proprietà di un terzo, è inammissibile, dovendosievidenziare come i ricorrenti abbiano agito, con il ricorso per cassazione, in proprio, noncerto nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., proprietariadell’immobile in sequestro, per cui il motivo di ricorso è inammissibile per carenza diinteresse giuridico a proporre il gravame.5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi devono esseredichiarati inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimentoconsegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, ditremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1,comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616cod. proc. pen. in caso di inammissibil i tà del r icorso, considerate le ragionidell ’ inammissibil i tà stessa come sopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 21157/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris