CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12106/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 03UZ5PY ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si deducono il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, la violazione del principio della presunzione di innocenza nonché la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione, sono finalizzati ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sul riconoscimento della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare e sulla mancanza di una spiegazione alternativa, da parte dell'imputato, rispetto all'origine della disponibilità del bene provento di furto tale da identificarlo quale autore del reato presupposto); osservato peraltro che il ricorso, presentato il 15 settembre 2025, è stato proposto tardivamente e che l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività del ricorso per cassazione può essere dichiarata con procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, che richiama i casi previsti dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che a sua volta rinvia, quanto all'inammissibilità per mancato rispetto dei termini, all'art. 585, comma 1, lett. a) dello stesso codice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M