Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00823/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 15412 /2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e con domicilio e letto in Roma pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Premuda n. 1 \ A; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioex lege in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 5658/17/19depositata i n data 1 0 / 10 /201 9 ; Oggetto: termine prescrizione cartella di pagamento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadell’8/11/202 2 dal [OSCURATO:PERSONA]: - il contribuente ricorreva avver s o i silenz i - rifiuto format i si sull e istanze di annullamento in autotutela riguardanti cartelle di pagamentoriferite a tributi per gli anni 1998 e 1999 , presentate adue Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate ; - la CTP , riuniti i giudizi, accoglieva i ricors i ; proponeva no appello i dueUffici finanziari destinatari delle istanze risultati soccombenti inprimo grado ; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva gli appelli riuniti ; - ricorr e a questa Corte il contribuente con atto affidato a d otto motivi;resiste l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso ; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso deduce, ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., la nullitàdel giudizio e della sentenza che lo ha concluso ex artt. 16, 20 c. 1 e c. 2, 27, 52 c. 1 , 2 prima parte del d. l gs. n. 546 del 1992 nonché dell’art. 331 c.p.c ., per mancata propo sizione del ricorsoda parte della DP 2, anche nei confronti della DP 1 in causa inscindibile per litisconsorzio processuale, per non avere la CTR dichiarato inammissibile il ricorso in appello proposto dalla DP 2 perdifettosa indicazione nell’atto dell’appellante e delle altre parti nei confronti delle quali è proposto , appello proposto solo nei confronti del contribuente con conseguente vizio del giudizio per nonessersi disposta l’integrazione del contraddittorio; - il motivo è inammissibi le in quanto privo di collegamento con la ratio decidendi (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017) poiché dalla lettura della pronuncia gravata non si evince un andamento processuale come quello illustrato nel motivo, né risulta che il giudice dell’appello abbia reso le statuizioni censurate con il mezzo di impugnazione ; inoltre dalla sentenza impugnata è la DP 1 a risulta re appellante - e non appellata– oltre che parte del giudizio di secondo grado ; poiché Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 quindiin tema di ricorso per cassaz ione, è necessario che venga contestataspecificamente la ratio decidendi posta a fondamento dellapronuncia impugnata ; - né può rilevarsi interesse ad agire in capo al contribuente a dolersi della inammissibilità dichiarata dell’impugnazione proposta dall’Ufficio, spettando a questi far valere i vizi ad esso pregiudizievoli; - neppure può rilevare il profilo di censura diretto a contestare la violazionedi un litisconsorzio necessario processuale , poiché non puòritenersi che l’assenza nel giudizio di una DP dell’Agenzia delle Entrateemittente il silenzio rifiuto impugnato – presente l’altra DP -costituisca mancata partecipazione di una parte al giudizio; parti necessarie del processo tributario sono il contribuente pregiudicato dagli atti impugnati e l’[OSCURATO:PERSONA] e/il riscossore: tutti costoro sono stati parti dei gradi del merito; - ilsecondo motivo , rubricato come I – bis , si incentra, ex art. 360 c.1 n. 4 c.p.c., sulla denuncia della violazione degli artt. 324, 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. , non avendo , secondo il ricorrente, la CTRtenuto conto del giudicato nei confronti della DP 2 appellante del capo della sentenza di primo grado relativo al merito della controversiossia della intervenuta prescrizione; - il terzo motivo , rubricato come secondo, censura la pronuncia gravata, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per violazione dell’art.19 del d. l gs. n. 546 del 1992 e degli artt. 3, 23, 24, 97, 111, 113 Cost. e degli artt. 1 e 10 della l . n. 212 del 2000 per averela CTR erroneamente ritenuto non impugnabile il silenzio – rifiutoformatosi a seguito delle istanze di autotutela; - il quarto motivo, rubricato come terzo, denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 19, 21 e 27 del d.lgs. 546/2019 ( recte 1992),in relazione all’ar. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha comunque ritenuto inam m issibili, perché ta rdivi, i ricorsi proposti se ritenuti volti ad impugnare l’estratto di ruolo di cui il ricorrente ha acquisito conoscenza al Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 momento del rilascio in data 2 maggio 2017, risultando i ricorsi esserestati proposti solo in data 18.12.2017; - il qu in to motivo d i ricorso (rubricato come quarto), censura la pronuncia impugn ata ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. , per violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. , 1 del d. l gs. n. 546 del 1992 e 111 Cost. con riferimento al capo 3 della sentenza impugnata e rig uardo al merito della controversia in termini di ultrapetizione,per avere la CTR pronunciato ultra petita in quanto nessunadelle parti ha domandato né eccepito di accertare che la questione della prescrizione del credito erariale e della relativa riscossione fosse sotto la cognizione di altra Commissione tributaria,tantomeno che quest ’ ultima a vesse statuito sul punto; - il ses to motivo (rubricato come quinto) cen sura la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. , per errores in procedendo(in ordine agli artt. 111 c. 6 Cost., 132 c. 6 n. 4 c.p.c., 36 c. 2 n. 4 d. l gs. n. 546 del 1992 , per avere la CTR reso motivazione meramente apparente, a podittica e obiettivamente incomprensibilee inconciliabile rispetto al giudicato richiamato per relationem; - il se ttimo mezzo di impugnazione (rubricato come sesto), censura lasentenza gravata per omesso esame circa un fatto (estintivo – prescrizionale) decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR erroneamente escluso chela sentenza n. 19633/19/18 del 26 novembre 2018 della CTP di Roma avesse definitivamente negato l’estinzione per prescrizionedella pretesa tributaria, così mancan do di prendere in esameil profilo in parola; - l’ o ttavo motivo (rubricato come settimo) , infine, quanto al capo 3 dellasentenza impugnata, i n relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., poneanche un ulteriore profilo di doglianza relativo alla violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2697 c.c., 115 c.p.c ., 7 dell a d.lgs. n. 546 del 1992 e 111 Cost. sulla disponibilitàdelle prove e sui poteri istruttori del giudice tributario Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 per avere la CTR illegittimamente utilizzato – in violazione dei principi in tema di onere della prova – materiale probatorio dedottoin altro giudizio; - tutti i ridetti motivi non posssono trovare accoglimento; - invero, in primo luogo rit i ene il Collegio ch e le censure riguardanti la non impugnabilità del silenzio – rifiuto sulla richiesta di annullamentoin autotutela s ia no inammissibili in relazione al 360 bis c.p.c. , perché la CTR ha deciso in senso conforme alla giurisprudenza della Corte , analiticamente richiamata in motivazione, che costituisce diritto vivente la cui conformità a Costituzione è stata espressamente affermata dal giudice delle leggi nella pur citata Corte cost. n. 181/2017, senza che parte ricorrente abbia espost o motivi idonei a determin arne il superamento; - secondariamente, le censure che attingono l’eventuale configurazione, prospettata dalla CTR, dell’impugnazione come propostaavverso cartelle di pagamento conosciute per estratto di ruolorisultano inammissibili per carenza d’interesse, alla stregua della sopravvenuta decisione (Cass.

SS.

UU. n. 26283 del 2022) intema d’impugnazione di estratto di ruolo; - in terzo luogo, le censure dirette a dedurre l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui nel merito ha escluso la prescrizione dei credit i erariali eccepita dal contribuente divengonoanch’esse inammissibili in via derivata; - il ricorso va quindi dichiarato integralmente inammissibile ; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. dichiarainammissibile il ricorso ; liquida le spese in euro

5. 880,00 oltre aspese prenotate a debito , che p one a carico di parte soccomben te.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.

P .

R . n. 115 de l 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della l . n. 228 del 2012, si dà atto della sussi stenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 15412 /2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e con domicilio e letto in Roma pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Premuda n. 1 \ A; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioex lege in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 5658/17/19depositata i n data 1 0 / 10 /201 9 ; Oggetto: termine prescrizione cartella di pagamento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadell’8/11/202 2 dal [OSCURATO:PERSONA]: - il contribuente ricorreva avver s o i silenz i - rifiuto format i si sull e istanze di annullamento in autotutela riguardanti cartelle di pagamentoriferite a tributi per gli anni 1998 e 1999 , presentate adue Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate ; - la CTP , riuniti i giudizi, accoglieva i ricors i ; proponeva no appello i dueUffici finanziari destinatari delle istanze risultati soccombenti inprimo grado ; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva gli appelli riuniti ; - ricorr e a questa Corte il contribuente con atto affidato a d otto motivi;resiste l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso ; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso deduce, ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., la nullitàdel giudizio e della sentenza che lo ha concluso ex artt. 16, 20 c. 1 e c. 2, 27, 52 c. 1 , 2 prima parte del d. l gs. n. 546 del 1992 nonché dell’art. 331 c.p.c ., per mancata propo sizione del ricorsoda parte della DP 2, anche nei confronti della DP 1 in causa inscindibile per litisconsorzio processuale, per non avere la CTR dichiarato inammissibile il ricorso in appello proposto dalla DP 2 perdifettosa indicazione nell’atto dell’appellante e delle altre parti nei confronti delle quali è proposto , appello proposto solo nei confronti del contribuente con conseguente vizio del giudizio per nonessersi disposta l’integrazione del contraddittorio; - il motivo è inammissibi le in quanto privo di collegamento con la ratio decidendi (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017) poiché dalla lettura della pronuncia gravata non si evince un andamento processuale come quello illustrato nel motivo, né risulta che il giudice dell’appello abbia reso le statuizioni censurate con il mezzo di impugnazione ; inoltre dalla sentenza impugnata è la DP 1 a risulta re appellante - e non appellata– oltre che parte del giudizio di secondo grado ; poiché Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 quindiin tema di ricorso per cassaz ione, è necessario che venga contestataspecificamente la ratio decidendi posta a fondamento dellapronuncia impugnata ; - né può rilevarsi interesse ad agire in capo al contribuente a dolersi della inammissibilità dichiarata dell’impugnazione proposta dall’Ufficio, spettando a questi far valere i vizi ad esso pregiudizievoli; - neppure può rilevare il profilo di censura diretto a contestare la violazionedi un litisconsorzio necessario processuale , poiché non puòritenersi che l’assenza nel giudizio di una DP dell’Agenzia delle Entrateemittente il silenzio rifiuto impugnato – presente l’altra DP -costituisca mancata partecipazione di una parte al giudizio; parti necessarie del processo tributario sono il contribuente pregiudicato dagli atti impugnati e l’[OSCURATO:PERSONA] e/il riscossore: tutti costoro sono stati parti dei gradi del merito; - ilsecondo motivo , rubricato come I – bis , si incentra, ex art. 360 c.1 n. 4 c.p.c., sulla denuncia della violazione degli artt. 324, 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. , non avendo , secondo il ricorrente, la CTRtenuto conto del giudicato nei confronti della DP 2 appellante del capo della sentenza di primo grado relativo al merito della controversiossia della intervenuta prescrizione; - il terzo motivo , rubricato come secondo, censura la pronuncia gravata, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per violazione dell’art.19 del d. l gs. n. 546 del 1992 e degli artt. 3, 23, 24, 97, 111, 113 Cost. e degli artt. 1 e 10 della l . n. 212 del 2000 per averela CTR erroneamente ritenuto non impugnabile il silenzio – rifiutoformatosi a seguito delle istanze di autotutela; - il quarto motivo, rubricato come terzo, denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 19, 21 e 27 del d.lgs. 546/2019 ( recte 1992),in relazione all’ar. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha comunque ritenuto inam m issibili, perché ta rdivi, i ricorsi proposti se ritenuti volti ad impugnare l’estratto di ruolo di cui il ricorrente ha acquisito conoscenza al Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 momento del rilascio in data 2 maggio 2017, risultando i ricorsi esserestati proposti solo in data 18.12.2017; - il qu in to motivo d i ricorso (rubricato come quarto), censura la pronuncia impugn ata ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. , per violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. , 1 del d. l gs. n. 546 del 1992 e 111 Cost. con riferimento al capo 3 della sentenza impugnata e rig uardo al merito della controversia in termini di ultrapetizione,per avere la CTR pronunciato ultra petita in quanto nessunadelle parti ha domandato né eccepito di accertare che la questione della prescrizione del credito erariale e della relativa riscossione fosse sotto la cognizione di altra Commissione tributaria,tantomeno che quest ’ ultima a vesse statuito sul punto; - il ses to motivo (rubricato come quinto) cen sura la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. , per errores in procedendo(in ordine agli artt. 111 c. 6 Cost., 132 c. 6 n. 4 c.p.c., 36 c. 2 n. 4 d. l gs. n. 546 del 1992 , per avere la CTR reso motivazione meramente apparente, a podittica e obiettivamente incomprensibilee inconciliabile rispetto al giudicato richiamato per relationem; - il se ttimo mezzo di impugnazione (rubricato come sesto), censura lasentenza gravata per omesso esame circa un fatto (estintivo – prescrizionale) decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR erroneamente escluso chela sentenza n. 19633/19/18 del 26 novembre 2018 della CTP di Roma avesse definitivamente negato l’estinzione per prescrizionedella pretesa tributaria, così mancan do di prendere in esameil profilo in parola; - l’ o ttavo motivo (rubricato come settimo) , infine, quanto al capo 3 dellasentenza impugnata, i n relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., poneanche un ulteriore profilo di doglianza relativo alla violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2697 c.c., 115 c.p.c ., 7 dell a d.lgs. n. 546 del 1992 e 111 Cost. sulla disponibilitàdelle prove e sui poteri istruttori del giudice tributario Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 per avere la CTR illegittimamente utilizzato – in violazione dei principi in tema di onere della prova – materiale probatorio dedottoin altro giudizio; - tutti i ridetti motivi non posssono trovare accoglimento; - invero, in primo luogo rit i ene il Collegio ch e le censure riguardanti la non impugnabilità del silenzio – rifiuto sulla richiesta di annullamentoin autotutela s ia no inammissibili in relazione al 360 bis c.p.c. , perché la CTR ha deciso in senso conforme alla giurisprudenza della Corte , analiticamente richiamata in motivazione, che costituisce diritto vivente la cui conformità a Costituzione è stata espressamente affermata dal giudice delle leggi nella pur citata Corte cost. n. 181/2017, senza che parte ricorrente abbia espost o motivi idonei a determin arne il superamento; - secondariamente, le censure che attingono l’eventuale configurazione, prospettata dalla CTR, dell’impugnazione come propostaavverso cartelle di pagamento conosciute per estratto di ruolorisultano inammissibili per carenza d’interesse, alla stregua della sopravvenuta decisione (Cass. SS. UU. n. 26283 del 2022) intema d’impugnazione di estratto di ruolo; - in terzo luogo, le censure dirette a dedurre l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui nel merito ha escluso la prescrizione dei credit i erariali eccepita dal contribuente divengonoanch’esse inammissibili in via derivata; - il ricorso va quindi dichiarato integralmente inammissibile ; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. dichiarainammissibile il ricorso ; liquida le spese in euro 5. 880,00 oltre aspese prenotate a debito , che p one a carico di parte soccomben te. Aisensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d. P . R . n. 115 de l 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della l . n. 228 del 2012, si dà atto della sussi stenza
Sentenza Cassazione n. 00823/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris