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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 23313/2026

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CIDI unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 3327/2023depositata il 23 novembre 2023;Numero registro generale 4611/2024Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 23313/2026Data pubblicazione 15/07/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] d’Assurance pour le Commerce ExtérieurS.A. – di seguito, per brevità, [OSCURATO:PERSONA] - aveva rilasciato, in favore di Sileas.p.a. e nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., due polizze fideiussorie, unaa titolo di cauzione provvisoria e l’altra a titolo di cauzione definitiva,relativamente al contratto di appalto tra le parti avente ad oggetto lacessione di carta e cartone provenienti da raccolte differenziate.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., risultata aggiudicataria, aveva avviatol’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ma era poi rimastainadempiente, non provvedendo alla sottoscrizione del contratto eomettendo il pagamento del materiale ricevuto. [OSCURATO:SOCIETA]. aveva quindirevocato l’aggiudicazione ed escusso la garanzia definitiva, ottenendodal Tribunale di Lecco decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultima aveva proposto opposizione, che il Tribunale di Leccoaveva rigettato con sentenza n. 303/2019, ritenendo valida ed efficacela polizza fideiussoria; [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi corrisposto a [OSCURATO:SOCIETA]. lasomma di euro 63.536,54, oggetto dell’escussione della garanziaprestata.2.

Successivamente, rimasti infruttuosi i tentativi di recupero neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., societàrisultante dalla scissione della prima, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto e ottenutodal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., agendo in surrogazione e invocando la responsabilità solidaleprevista dall’art. 2506-quater c.c.; il Tribunale di Milano rigettaval’opposizione proposta poi da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e confermava ildecreto ingiuntivo.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello, che la Corte d’[OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 3327/2023, ha rigettato.Numero registro generale 4611/2024Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 23313/2026Data pubblicazione 15/07/20264. [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione in base a tremotivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Il primo motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione degliartt. 1182, comma 3 c.c. e 20 c.p.c.

Incompetenza territoriale delTribunale di Milano.

Conflitto con il giudicato (sentenza n. 1891/2021 delTribunale di Milano)”.La corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado,avrebbe erroneamente ritenuto radicata la competenza territoriale delTribunale di Milano, senza considerare che il credito azionato da Cofacein via monitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva natura liquida.

Infatti, tale credito non sarebbestato determinato né determinabile in modo certo e automatico sullabase del titolo posto a fondamento della domanda, con la conseguenzache nella fattispecie doveva trovare applicazione il criterio di cui all’art.1182, comma 4, c.c., che radica la competenza nel foro del domicilio deldebitore.2.

Il secondo motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione degliartt. 633 e 634 c.p.c.

Assenza della prova scritta richiesta perl’emissione del decreto ingiuntivo”.La corte territoriale avrebbe erroneamente confermato il decretoingiuntivo pur in assenza della prova scritta richiesta dagli artt. 633,primo comma, n. 1, e 634, primo comma, c.p.c., in quanto la polizzafideiussoria prodotta da [OSCURATO:PERSONA] in sede monitoria non recava lasottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] carenza documentale nonavrebbe potuto essere superata né mediante il richiamo, nel giudizio diNumero registro generale 4611/2024Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 23313/2026Data pubblicazione 15/07/2026opposizione promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alla sentenza delTribunale di Lecco n. 303/2019 — emessa nel distinto giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nel quale la prima aveva proposto opposizione avverso ildecreto ingiuntivo ottenuto dalla seconda —, né sulla base dellamotivazione, ritenuta censurabile, ove la corte territoriale ha affermato:“Ne discende che il diritto di surroga fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del soggetto garantito (ovvero Briccola e per essa l’odiernaopponente) nel ricorso del decreto ingiuntivo è fondato non tanto conriferimento alle obbligazioni di pagamento in capo al soggetto garantitorisultanti dal testo della polizza che non è stata sottoscritta da Briccola,ma quanto sul disposto di cui all’art 1203 n. 3 c.c. ugualmenterichiamato dalla ricorrente nel corpo del ricorso per decreto ingiuntivo”.3.

Il terzo motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione degliartt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. con riferimento alla sentenza del Tribunale diLecco n. 303/2019.

Violazione o falsa applicazione degli artt. 2506quater, ult. comma e 1203, n. 3 c.c.”.La corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente laresponsabilità solidale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. valorizzando gliaccertamenti contenuti nella sentenza del Tribunale di Lecco n.303/2019, benché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonfossero state parti di quel giudizio.

Tali accertamenti non sarebbero loroopponibili ai sensi dell’art. 2909 c.c., onde i giudici di merito nonavrebbero potuto fondare su quella pronuncia né l’esistenzadell’obbligazione principale in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., né laresponsabilità solidale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ai sensi dell’art. 2506-quater c.c.4. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in via preliminare, che il secondo motivo diricorso prospetta una questione di rilevanza nomofilattica in tema diprova scritta necessaria per l’emissione del decreto ingiuntivo, di cuiappare opportuna la discussione in pubblica udienza.Numero registro generale 4611/2024Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 23313/2026Data pubblicazione 15/07/2026Ne deriva, pertanto, l’opportunità di rinviare a nuovo ruolo latrattazione del presente ricorso.

P.Q.MRimette il ricorso in pubblica udienza.Così deciso in Roma il 3 luglio 2026Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CIDI unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 3327/2023depositata il 23 novembre 2023;Numero registro generale 4611/2024Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 23313/2026Data pubblicazione 15/07/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] d’Assurance pour le Commerce ExtérieurS.A. – di seguito, per brevità, [OSCURATO:PERSONA] - aveva rilasciato, in favore di Sileas.p.a. e nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., due polizze fideiussorie, unaa titolo di cauzione provvisoria e l’altra a titolo di cauzione definitiva,relativamente al contratto di appalto tra le parti avente ad oggetto lacessione di carta e cartone provenienti da raccolte differenziate.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., risultata aggiudicataria, aveva avviatol’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ma era poi rimastainadempiente, non provvedendo alla sottoscrizione del contratto eomettendo il pagamento del materiale ricevuto. [OSCURATO:SOCIETA]. aveva quindirevocato l’aggiudicazione ed escusso la garanzia definitiva, ottenendodal Tribunale di Lecco decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultima aveva proposto opposizione, che il Tribunale di Leccoaveva rigettato con sentenza n. 303/2019, ritenendo valida ed efficacela polizza fideiussoria; [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi corrisposto a [OSCURATO:SOCIETA]. lasomma di euro 63.536,54, oggetto dell’escussione della garanziaprestata.2. Successivamente, rimasti infruttuosi i tentativi di recupero neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., societàrisultante dalla scissione della prima, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto e ottenutodal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., agendo in surrogazione e invocando la responsabilità solidaleprevista dall’art. 2506-quater c.c.; il Tribunale di Milano rigettaval’opposizione proposta poi da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e confermava ildecreto ingiuntivo.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello, che la Corte d’[OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 3327/2023, ha rigettato.Numero registro generale 4611/2024Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 23313/2026Data pubblicazione 15/07/20264. [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione in base a tremotivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]:1. Il primo motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione degliartt. 1182, comma 3 c.c. e 20 c.p.c. Incompetenza territoriale delTribunale di Milano. Conflitto con il giudicato (sentenza n. 1891/2021 delTribunale di Milano)”.La corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado,avrebbe erroneamente ritenuto radicata la competenza territoriale delTribunale di Milano, senza considerare che il credito azionato da Cofacein via monitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva natura liquida. Infatti, tale credito non sarebbestato determinato né determinabile in modo certo e automatico sullabase del titolo posto a fondamento della domanda, con la conseguenzache nella fattispecie doveva trovare applicazione il criterio di cui all’art.1182, comma 4, c.c., che radica la competenza nel foro del domicilio deldebitore.2. Il secondo motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione degliartt. 633 e 634 c.p.c. Assenza della prova scritta richiesta perl’emissione del decreto ingiuntivo”.La corte territoriale avrebbe erroneamente confermato il decretoingiuntivo pur in assenza della prova scritta richiesta dagli artt. 633,primo comma, n. 1, e 634, primo comma, c.p.c., in quanto la polizzafideiussoria prodotta da [OSCURATO:PERSONA] in sede monitoria non recava lasottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] carenza documentale nonavrebbe potuto essere superata né mediante il richiamo, nel giudizio diNumero registro generale 4611/2024Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 23313/2026Data pubblicazione 15/07/2026opposizione promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alla sentenza delTribunale di Lecco n. 303/2019 — emessa nel distinto giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nel quale la prima aveva proposto opposizione avverso ildecreto ingiuntivo ottenuto dalla seconda —, né sulla base dellamotivazione, ritenuta censurabile, ove la corte territoriale ha affermato:“Ne discende che il diritto di surroga fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del soggetto garantito (ovvero Briccola e per essa l’odiernaopponente) nel ricorso del decreto ingiuntivo è fondato non tanto conriferimento alle obbligazioni di pagamento in capo al soggetto garantitorisultanti dal testo della polizza che non è stata sottoscritta da Briccola,ma quanto sul disposto di cui all’art 1203 n. 3 c.c. ugualmenterichiamato dalla ricorrente nel corpo del ricorso per decreto ingiuntivo”.3. Il terzo motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione degliartt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. con riferimento alla sentenza del Tribunale diLecco n. 303/2019. Violazione o falsa applicazione degli artt. 2506quater, ult. comma e 1203, n. 3 c.c.”.La corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente laresponsabilità solidale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. valorizzando gliaccertamenti contenuti nella sentenza del Tribunale di Lecco n.303/2019, benché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonfossero state parti di quel giudizio. Tali accertamenti non sarebbero loroopponibili ai sensi dell’art. 2909 c.c., onde i giudici di merito nonavrebbero potuto fondare su quella pronuncia né l’esistenzadell’obbligazione principale in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., né laresponsabilità solidale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ai sensi dell’art. 2506-quater c.c.4. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in via preliminare, che il secondo motivo diricorso prospetta una questione di rilevanza nomofilattica in tema diprova scritta necessaria per l’emissione del decreto ingiuntivo, di cuiappare opportuna la discussione in pubblica udienza.Numero registro generale 4611/2024Numero sezionale 2198/2026Numero di raccolta generale 23313/2026Data pubblicazione 15/07/2026Ne deriva, pertanto, l’opportunità di rinviare a nuovo ruolo latrattazione del presente ricorso. P.Q.MRimette il ricorso in pubblica udienza.Così deciso in Roma il 3 luglio 2026Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI
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