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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 marzo 2025

Cassazione n. 05871/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9885/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA],132, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA].

E C.P. 11/12, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10/E, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro JUNIOR 82 [OSCURATO:PERSONA] A MUTUALITÀ -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.1644/2023depositata il 03/03/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l ’ accettazione del la controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrentee considerata l’indefensio della parte intimata; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 04/03/2025. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9885/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA],132, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]. E C.P. 11/12, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10/E, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro JUNIOR 82 [OSCURATO:PERSONA] A MUTUALITÀ -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.1644/2023depositata il 03/03/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l ’ accettazione del la controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrentee considerata l’indefensio della parte intimata; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 04/03/2025. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 05871/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris