CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39246/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 12/ RG 18792 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ex art. 73 comma 5 d.P.R. del 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito. 2.1. Ed invero, in ordine alla inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la sentenza impugnata, richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ha menzionato specificamente gli elementi di fatto che ne escludono la sussistenza, con argomenti giuridicamente non illogici ( cfr pagg.1 e 2): i Giudici hanno attribuito particolare valore alle concrete modalità della condotta, evocative di professionalità e di abitualità, nonchè all'assenza di resipiscenza in capo al ricorrente, peraltro non incensurato. 2.2. In ordine al mancato riconoscimento dell'art. 62- bis cod. pen. , la sentenza impugnata ( cfr pagg.3 e 4) ha spiegato congruamente le ragioni del diniego : le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato, ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi e non allegati, a fronte di una condotta collaudata sintomatica di uno stabile inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nello settore criminale e al cospetto di una personalità negativa anche in ragione dei precedenti. di cui uno anche specifico. 2.3. Infine anche in ordine alla contestata mancata quantificazione della pena nel minimo edittale, la sentenza ha applicato una sanzione lievemente superiore al minimo, congruamente motivandola proprio sulla scorta delle modalità della condotta. 3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ilf37 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] « re estensore errn Il Presidente 0, -