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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07046/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale dì Napoli, quale giudice del riesame, che ha confermato l'ordinanza applicativa della misura intramurale, in ordine ai delitti di cui agli artt. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990.

1.1. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alle sole esigenze cautelari, avendo egli riconosciuto gli addebiti, posto che il giudice non ha tenuto in considerazione, ai fini del giudizio prognostico, il contegno processuale assunto nell'immediatezza dei fatti, lo stato di incensuratezza, l'assenza di carichi pendenti, la circoscritta durata delle condotte illecite, realizzate tutte nell'arco di un mese, nonché il lasso di tempo intercorso dalla condotte in contestazione, avvenute nel 2020. 2.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La valutazione delle esigenze cautelari di cui all'ad 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, è insindacabile in cassazione ( Cass. 02/08/1996, Colucci).

Nell'ottica delineata dall'art 275 cod. proc. pen., poi, l'indagine che il giudice deve compiere per accertare l'adeguatezza di misure gradate, presuppone l'individuazione delle esigenze cautelari da soddisfare e l'indicazione delle ragioni per le quali queste ultime vengano ritenute inidonee allo scopo e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass. 21/07/92, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26/05/94, Montaperto, Rv. 199030).

Per quanto attiene alle esigenze cautelari di cui all'ad 274 lett. c) cod. proc. pen., è da segnalare la necessità di individuare, in modo preciso e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa , non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass 24/05/96, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni presunzione o congettura (Cass 19/09/95, Lorenzetti) e specificando i termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati e cioè la disponibilità di mezzi e la possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass., 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass., 09/06/1995, Biancato, Rv. 202259.

1.2. Nel caso in disamina, il giudice si è limitato a considerare le modalità dei fatti, esprimendo un giudizio negativo in ordine al pericolo di futura recidiva, facendo richiamo genericamente a persistenti rapporti con gli ambienti criminali e alla gestione di una fiorente piazza di spaccio, senza nulla dire in ordine al fatto che il ricorrente è incensurato, privo di carichi pendenti e non risultando provato il collegamento con organizzazioni criminali che gestiscono una "piazza di spaccio", 1:1:5* assicurano controlli e difesa della zona, una fornitura stabile e continuativa dello stupefacente.

In proposito si precisa che, per l'individuazione di una cosiddetta "piazza di spaccio" non è sufficiente l'abitualità del luogo di smercio, noto ai clienti, o la compresenza di più soggetti che si occupano della cessione con specifica ripartizione dei ruoli, ma è necessaria anche la presenza di un'articolata organizzazione di vedette e controllo, posta a supporto e difesa della zona, nonché la turnazione dei soggetti dediti allo spaccio, così da garantire lo smercio senza soluzione di continuità (Sez.6, n. 37077 del 30/06/2021, Rv. 282111; Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529).

Anche in ordine alla doglianza concernente il lasso di tempo intercorso dalle condotte in contestazione ii giudice nulla ha argomentato, sebbene Sez.

U, 24/9/2009 n. 40358, Lattanzi, Rv 244377, abbia stabilito che, in tema di misure cautelari, il riferimento al tempo trascorso dalla commissione del reato, di cui all'art 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto, in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacchè ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari.

L'apparato giustificativo della sentenza impugnata non appare congruo né aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione ai parametro di cui all'art.275 cod. proc. pen., appena richiamate, atteso che l'asserto inerente alla sussistenza delle esigenze cautelari non può, come nel caso in disamina, essere fondato su elementi meramente congetturali ed astratti, ma deve basarsi su parametri concreti, relativi a dati di fatto oggettivi ed indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell'indagato.

Anche l'adeguatezza esclusiva della custodia in carcere deve essere ritenuta in presenza di elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato, tali da indurre a ritenere che quest'ultimo sia propenso all'inosservanza degli obblighi connessi ad una diversa misura (Sez.6, n.17346, del 06/12/2012).

2. Le considerazioni di cui sopra impongono l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Napoli.

PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co.7, cod.proc.pen.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att.cod.proc.pen.Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale dì Napoli, quale giudice del riesame, che ha confermato l'ordinanza applicativa della misura intramurale, in ordine ai delitti di cui agli artt. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990. 1.1. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alle sole esigenze cautelari, avendo egli riconosciuto gli addebiti, posto che il giudice non ha tenuto in considerazione, ai fini del giudizio prognostico, il contegno processuale assunto nell'immediatezza dei fatti, lo stato di incensuratezza, l'assenza di carichi pendenti, la circoscritta durata delle condotte illecite, realizzate tutte nell'arco di un mese, nonché il lasso di tempo intercorso dalla condotte in contestazione, avvenute nel 2020. 2.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La valutazione delle esigenze cautelari di cui all'ad 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, è insindacabile in cassazione ( Cass. 02/08/1996, Colucci). Nell'ottica delineata dall'art 275 cod. proc. pen., poi, l'indagine che il giudice deve compiere per accertare l'adeguatezza di misure gradate, presuppone l'individuazione delle esigenze cautelari da soddisfare e l'indicazione delle ragioni per le quali queste ultime vengano ritenute inidonee allo scopo e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass. 21/07/92, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26/05/94, Montaperto, Rv. 199030). Per quanto attiene alle esigenze cautelari di cui all'ad 274 lett. c) cod. proc. pen., è da segnalare la necessità di individuare, in modo preciso e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa , non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass 24/05/96, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni presunzione o congettura (Cass 19/09/95, Lorenzetti) e specificando i termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati e cioè la disponibilità di mezzi e la possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass., 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass., 09/06/1995, Biancato, Rv. 202259. 1.2. Nel caso in disamina, il giudice si è limitato a considerare le modalità dei fatti, esprimendo un giudizio negativo in ordine al pericolo di futura recidiva, facendo richiamo genericamente a persistenti rapporti con gli ambienti criminali e alla gestione di una fiorente piazza di spaccio, senza nulla dire in ordine al fatto che il ricorrente è incensurato, privo di carichi pendenti e non risultando provato il collegamento con organizzazioni criminali che gestiscono una "piazza di spaccio", 1:1:5* assicurano controlli e difesa della zona, una fornitura stabile e continuativa dello stupefacente. In proposito si precisa che, per l'individuazione di una cosiddetta "piazza di spaccio" non è sufficiente l'abitualità del luogo di smercio, noto ai clienti, o la compresenza di più soggetti che si occupano della cessione con specifica ripartizione dei ruoli, ma è necessaria anche la presenza di un'articolata organizzazione di vedette e controllo, posta a supporto e difesa della zona, nonché la turnazione dei soggetti dediti allo spaccio, così da garantire lo smercio senza soluzione di continuità (Sez.6, n. 37077 del 30/06/2021, Rv. 282111; Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529). Anche in ordine alla doglianza concernente il lasso di tempo intercorso dalle condotte in contestazione ii giudice nulla ha argomentato, sebbene Sez. U, 24/9/2009 n. 40358, Lattanzi, Rv 244377, abbia stabilito che, in tema di misure cautelari, il riferimento al tempo trascorso dalla commissione del reato, di cui all'art 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto, in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacchè ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari. L'apparato giustificativo della sentenza impugnata non appare congruo né aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione ai parametro di cui all'art.275 cod. proc. pen., appena richiamate, atteso che l'asserto inerente alla sussistenza delle esigenze cautelari non può, come nel caso in disamina, essere fondato su elementi meramente congetturali ed astratti, ma deve basarsi su parametri concreti, relativi a dati di fatto oggettivi ed indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell'indagato. Anche l'adeguatezza esclusiva della custodia in carcere deve essere ritenuta in presenza di elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato, tali da indurre a ritenere che quest'ultimo sia propenso all'inosservanza degli obblighi connessi ad una diversa misura (Sez.6, n.17346, del 06/12/2012). 2. Le considerazioni di cui sopra impongono l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Napoli. PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co.7, cod.proc.pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att.cod.proc.pen.Così deciso i
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