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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 42874/2023

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te ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione per art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e 337 cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione personalmente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'interessato, come previsto dall'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 2 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione per art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e 337 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione personalmente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'interessato, come previsto dall'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 42874/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris