CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 00886/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo ex art 86 cpc; - ricorrente- contro S.I.C.E. SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contro ricorrente— per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.1571/2018 pubblicata in data 28 giugno 2018; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dalla controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; 145/2022 RG 32829-2018 [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così de