CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2023
Cassazione n. 50587/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PERU') il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, giudicati con tre sentenze divenute irrevocabili. Ritenuto che i vizi dedotti con i due motivi proposti dal difensore, avv. E. Scarabelli (violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., nonché illogicità e mancanza di motivazione - primo motivo; violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen., 24 Cost. e 671 cod. proc. pen.), rappresentano doglianze non consentite in sede di legittimità perché costituite da doglianze di mero fatto (primo motivo) o perché prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione con adeguata analisi (cfr. p. 2 e ss.), estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, escludendo la prossimità temporale tra i fatti, in tre zone diverse della città di Milano, in assenza di movente e, comunque, di una causale che possa far rinvenire la sussistenza di un'ideazione unitaria, seppure per grandi linee (descritta come diversa, secondo la stessa prospettazione dell'imputato, per ciascun episodio in cui il ricorrente è stato tratto in arresto in flagranza e sottoposto a misura cautelare, a fronte delle dichiarazioni rese). Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]