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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04298/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale.

Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati non potevano essere posti in relazione tra loro, posto che non vi era la prova del fatto che Polise, nel momento in cui aveva commesso il primo reatl;accertato, avesse già preventivato di commettere anche ('altro reato oggetto dell'istanza.

In particolare, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la Corte di appello di Napoli, con la sentenza dell'8 novembre 2018, aveva accertato che la condotta (Polise si era attivato per la modifica di un camion, al fine dell'occultazione dell'ingente quantitativo della sostanza stupefacente, partecipando anche ai costi dell'impresa con l'importo di euro 5.000,00) era stata realizzata in un più ampio contesto delinquenziale, anche a carattere associativo e transnazionale.

Il medesimo giudice di appello, invece, con la sentenza dell'Il marzo 2011, aveva accertato un'attività di spaccio di sostanza stupefacente di provenienza sconosciuta organizzata a livello familiare; Polise, inoll:re, aveva avuto un'iniziativa del tutto estemporanea e occasionale.

Il giudice dell'esecuzione, infine, ha evidenziato che i concorrenti nei reati erano stati differenti nei due reati.

Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/C13/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Il giudice dell'esecuzione, in definitiva, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato in modo ineccepibile che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati non potevano essere posti in relazione tra loro, posto che non vi era la prova del fatto che Polise, nel momento in cui aveva commesso il primo reatl;accertato, avesse già preventivato di commettere anche ('altro reato oggetto dell'istanza. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la Corte di appello di Napoli, con la sentenza dell'8 novembre 2018, aveva accertato che la condotta (Polise si era attivato per la modifica di un camion, al fine dell'occultazione dell'ingente quantitativo della sostanza stupefacente, partecipando anche ai costi dell'impresa con l'importo di euro 5.000,00) era stata realizzata in un più ampio contesto delinquenziale, anche a carattere associativo e transnazionale. Il medesimo giudice di appello, invece, con la sentenza dell'Il marzo 2011, aveva accertato un'attività di spaccio di sostanza stupefacente di provenienza sconosciuta organizzata a livello familiare; Polise, inoll:re, aveva avuto un'iniziativa del tutto estemporanea e occasionale. Il giudice dell'esecuzione, infine, ha evidenziato che i concorrenti nei reati erano stati differenti nei due reati. Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/C13/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, in definitiva, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato in modo ineccepibile che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
Sentenza Cassazione n. 04298/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris