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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 27556/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15715/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.39, presso lo studio dell’avvocatoDARIO SCIME' che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] n.114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4239/2021depositata il 24/12/2021 , R.G. n. 3170/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .

RILEVATO che 1.La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 23 novembre 2021, ha confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui la stessa aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]., delle somme precedentemente loro riconosciute e specificamente indicate per ciascuno, a titolo di assegno ad personam e indennità per prestazioni rese fuori sede per il periodo novembre 2010 – aprile 2015, secondo quanto previsto dagli Accordi collettivi sindacali stipulati per i dipendenti della datrice nonché dall’Accordo del 21 aprile 2011 che aveva successivamente previsto l’armonizzazione dei livelli di inquadramento del personale a fini retributivi.

2. Igiudici d'appello, quanto alla prima domanda, hanno rilevato che dalla comparazione degli accordi precedenti non si evinceva che con quello successivo vi fosse stata la volontà di superare l’indennità a titolo di trattamento ad personam poiché l’accordo in parola andava ad integrare il contratto in quanto regolatorio solo di una parte del rapporto; quanto alla seconda, conformemente ad altri precedenti della medesima Corte, hanno interpretato il contenuto dell'accordo aziendale nel senso che il riferimento alle "attività lavorative [...] assegnate presso strutture esterne agli uffici aziendali" consentisse di riconoscere l'indennità anche ai lavoratori chiamati a lavorare "presso l'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] costituito dal dipartimento del condono edilizio nella sede di Via di Decima n. 96/102"(ex Gemma);

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con ununico motivo;

4. Resistono, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];

5. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

CONSIDERATO che 1.Con il primo motivo di ricorso , formulato ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., si denunciala violazione degli artt. 1362 e ss., dell’art. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione agli accordi sindacali del 28/10/2010, 15/11/2010 e 21/4/2011, allegandosi che sulla base dell’accordo di armonizzazione intercorso fra le parti, il trattamento economico e normativo goduto dai dipendenti “ex Gemma” non fosse perfettamente sovrapponibile a quello integrativo in vigore presso la società Risorse poiché prevedeva livelli intermedi di inquadramento ed un istituto quale il terzo elemento aziendale non disciplinati da quest’ultimo.

Con il secondo motivo di ricorso si allega la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all'accordo sindacale del 16 luglio 2009: si deduce, in particolare, che, contrariamen te a quanto ritenuto dalla Corte romana, "il significato letterale delle espressioni usate dalle parti sociali non era evidente ed univoco al punto da far ritenere sufficiente il richiamo al solo canone letterale per la sua interpretazione"; secondo parte ricorrente, con l'espressione "sedi esterne", le parti sociali avrebbero fatto riferimento "alle sedi di lavoro in contesti differenti da quelli aziendali".

2. Il primo motivo non può trovare accoglimento.

Va preliminarmente rilevato che, r elativamente all a denunziata violazione dell’art. 2697 cod. civ., per consolidata giurisprudenza di legittimità ( ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020), la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.

Giova poi evidenziare che, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).

Occorre, poi, sottolineare che l’interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018); deve, inoltre evidenziarsi che il richiamo alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici quando il senso letterale è oscuro o incertoovvero là dove risultiincoerente con indici esterni che rivelano una diversa volontà dei contraenti(Cass. 12568 del 2021) e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.

In particolare, il giudice di merito ha ritenuto, sulla base del proprio prudente apprezzamento, la non adeguatezza dell’operato della società Risorse per [OSCURATO:SOCIETA]. là dove ha comunicato agli attuali controricorrenti la ridefinizione delle voci della retribuzione mensile spettanti, mantenendo la sola quota riferita all’anzianità convenzionale dell’assegno ad personam precedentemente attribuita.

Segnatamente, la Corte territoriale ha reputato che dalla comparazione degli accordi precedenti non si evinceva che con quello successivo vi fosse stata la volontà di superare l’indennità a titolo di trattamento ad personam, poiché l’accordo in oggetto sarebbe stato integrativo del contratto in quanto regolatorio solo di una parte del rapporto: conseguentemente, l’eventuale abrogazione della voce integrativa della retribuzione maturata dai controricorrenti avrebbe dovuto essere espressa.

Invero, ha osservato la Corte che i contratti a tempo indeterminato dei lavoratori considerati indicavano il medesimo inquadramento contrattuale, il riconoscimento dell’anzianità convenzionale e l’impegno, da parte di Risorse per Roma, di armonizzare gli istituti previsti dal CCNL terziario dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e le condizioni di armonizzazione intervenute successivamente, che hanno determinato la decurtazione dell’assegno ad personam sono intervenute quindi su un rapporto già definito, incidendo su quelli che la Corte territoriale ha individuato come diritti quesiti.

Ha precisato, infatti, la Corte, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, che se è sempre possibile ad un accordo successivo anche nella forma del contratto aziendale, derogare, anche in pejus , sulle condizioni di lavoro previste da un precedente CCNL, non essendo applicabile l’art. 2077 cod. civ., che concerne esclusivamente i rapporti tra CCNL e contratto individuale di lavoro; in tal caso è proprio la regolamentazione specifica del rapporto data dalle parti negli accordi che si sono succeduti a non rendere chiarele condizioni di armonizzazione e dunque la successiva riduzione di indennità già maturate.

Il secondo motivo è inammissibile.

Come già evidenziato, l'interpretazione di ogni atto di autonomia negoziale è riservata all'esclusiva competenza del giudice delmerito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), con una operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014); le valutazioni del giudice di merito in ordine all'interpretazione degli atti negoziali pertanto soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito -non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le altre, Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000).

Al cospetto dell'approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale la società ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un'alternativa interpretazione plausibile a lei più favorevole; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito -dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006); infatti il ricorso in sede di legittimità - riconducibile, in linea generale, al modello 'dell'argomentazione di carattere confutativo laddove censuri l'interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata, non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione (con relativa dimostrazione) dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non può, invece, affidarsi, come nella specie, alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006).

Inoltre, sostanziandosi l'interpretazione della volontà negoziale in un accertamento di fatto, ogni diversa valutazione di detto fatto è preclusa in caso di cd.

"doppia conforme" ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., come nella specie;

4. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;.

5.1. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.LU . n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3500,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15715/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.39, presso lo studio dell’avvocatoDARIO SCIME' che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] n.114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4239/2021depositata il 24/12/2021 , R.G. n. 3170/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . RILEVATO che 1.La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 23 novembre 2021, ha confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui la stessa aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]., delle somme precedentemente loro riconosciute e specificamente indicate per ciascuno, a titolo di assegno ad personam e indennità per prestazioni rese fuori sede per il periodo novembre 2010 – aprile 2015, secondo quanto previsto dagli Accordi collettivi sindacali stipulati per i dipendenti della datrice nonché dall’Accordo del 21 aprile 2011 che aveva successivamente previsto l’armonizzazione dei livelli di inquadramento del personale a fini retributivi. 2. Igiudici d'appello, quanto alla prima domanda, hanno rilevato che dalla comparazione degli accordi precedenti non si evinceva che con quello successivo vi fosse stata la volontà di superare l’indennità a titolo di trattamento ad personam poiché l’accordo in parola andava ad integrare il contratto in quanto regolatorio solo di una parte del rapporto; quanto alla seconda, conformemente ad altri precedenti della medesima Corte, hanno interpretato il contenuto dell'accordo aziendale nel senso che il riferimento alle "attività lavorative [...] assegnate presso strutture esterne agli uffici aziendali" consentisse di riconoscere l'indennità anche ai lavoratori chiamati a lavorare "presso l'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] costituito dal dipartimento del condono edilizio nella sede di Via di Decima n. 96/102"(ex Gemma); 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con ununico motivo; 4. Resistono, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 5. Entrambe le parti hanno presentato memorie. CONSIDERATO che 1.Con il primo motivo di ricorso , formulato ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., si denunciala violazione degli artt. 1362 e ss., dell’art. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione agli accordi sindacali del 28/10/2010, 15/11/2010 e 21/4/2011, allegandosi che sulla base dell’accordo di armonizzazione intercorso fra le parti, il trattamento economico e normativo goduto dai dipendenti “ex Gemma” non fosse perfettamente sovrapponibile a quello integrativo in vigore presso la società Risorse poiché prevedeva livelli intermedi di inquadramento ed un istituto quale il terzo elemento aziendale non disciplinati da quest’ultimo. Con il secondo motivo di ricorso si allega la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all'accordo sindacale del 16 luglio 2009: si deduce, in particolare, che, contrariamen te a quanto ritenuto dalla Corte romana, "il significato letterale delle espressioni usate dalle parti sociali non era evidente ed univoco al punto da far ritenere sufficiente il richiamo al solo canone letterale per la sua interpretazione"; secondo parte ricorrente, con l'espressione "sedi esterne", le parti sociali avrebbero fatto riferimento "alle sedi di lavoro in contesti differenti da quelli aziendali". 2. Il primo motivo non può trovare accoglimento. Va preliminarmente rilevato che, r elativamente all a denunziata violazione dell’art. 2697 cod. civ., per consolidata giurisprudenza di legittimità ( ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020), la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. Giova poi evidenziare che, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960). Occorre, poi, sottolineare che l’interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018); deve, inoltre evidenziarsi che il richiamo alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici quando il senso letterale è oscuro o incertoovvero là dove risultiincoerente con indici esterni che rivelano una diversa volontà dei contraenti(Cass. 12568 del 2021) e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. In particolare, il giudice di merito ha ritenuto, sulla base del proprio prudente apprezzamento, la non adeguatezza dell’operato della società Risorse per [OSCURATO:SOCIETA]. là dove ha comunicato agli attuali controricorrenti la ridefinizione delle voci della retribuzione mensile spettanti, mantenendo la sola quota riferita all’anzianità convenzionale dell’assegno ad personam precedentemente attribuita. Segnatamente, la Corte territoriale ha reputato che dalla comparazione degli accordi precedenti non si evinceva che con quello successivo vi fosse stata la volontà di superare l’indennità a titolo di trattamento ad personam, poiché l’accordo in oggetto sarebbe stato integrativo del contratto in quanto regolatorio solo di una parte del rapporto: conseguentemente, l’eventuale abrogazione della voce integrativa della retribuzione maturata dai controricorrenti avrebbe dovuto essere espressa. Invero, ha osservato la Corte che i contratti a tempo indeterminato dei lavoratori considerati indicavano il medesimo inquadramento contrattuale, il riconoscimento dell’anzianità convenzionale e l’impegno, da parte di Risorse per Roma, di armonizzare gli istituti previsti dal CCNL terziario dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e le condizioni di armonizzazione intervenute successivamente, che hanno determinato la decurtazione dell’assegno ad personam sono intervenute quindi su un rapporto già definito, incidendo su quelli che la Corte territoriale ha individuato come diritti quesiti. Ha precisato, infatti, la Corte, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, che se è sempre possibile ad un accordo successivo anche nella forma del contratto aziendale, derogare, anche in pejus , sulle condizioni di lavoro previste da un precedente CCNL, non essendo applicabile l’art. 2077 cod. civ., che concerne esclusivamente i rapporti tra CCNL e contratto individuale di lavoro; in tal caso è proprio la regolamentazione specifica del rapporto data dalle parti negli accordi che si sono succeduti a non rendere chiarele condizioni di armonizzazione e dunque la successiva riduzione di indennità già maturate. Il secondo motivo è inammissibile. Come già evidenziato, l'interpretazione di ogni atto di autonomia negoziale è riservata all'esclusiva competenza del giudice delmerito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), con una operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014); le valutazioni del giudice di merito in ordine all'interpretazione degli atti negoziali pertanto soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito -non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le altre, Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000). Al cospetto dell'approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale la società ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un'alternativa interpretazione plausibile a lei più favorevole; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito -dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006); infatti il ricorso in sede di legittimità - riconducibile, in linea generale, al modello 'dell'argomentazione di carattere confutativo laddove censuri l'interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata, non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione (con relativa dimostrazione) dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non può, invece, affidarsi, come nella specie, alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006). Inoltre, sostanziandosi l'interpretazione della volontà negoziale in un accertamento di fatto, ogni diversa valutazione di detto fatto è preclusa in caso di cd. "doppia conforme" ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., come nella specie; 4. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;. 5.1. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.LU . n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3500,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore imp
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