CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05539/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22310/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore p.t. Ta- sca Domenico, [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e di- fesiper procura a margine del ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], can- cellato dall’albo professionale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (P EC: da- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata presso lo studio del secondodifensore in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]:IVA –II.DD. – avviso di accertamento AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Valled’Aosta n. 5 / 1 /20 1 5 depositata in data 1 1 / 2 /20 1 5 , non notifi- cata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale 17 gennaio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Valle d’Aostaveniva rigettato l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] S. r . l . inliquidazione e da i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ga- glianone [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Aosta n. 19 / 2 /201 3 che avevarespinto i ricorsi da loro proposti contro gli avvisi di accerta- mentoper II.DD. ed IVA relativi alle annualità 2006 - 2010 . LaCTR osservava in particolare che: -trattavasidi atti impositivi emessi in carenza totale di dichiarazioni fiscali; -ilPVC era stato consegnato al socio di maggioranza presso la sede effettivadella societ ̀ contribuente, mentre alla sede legale la noti- ficanon era andata a buon fine; -l'attivit̀ aziendale di [OSCURATO:SOCIETA] era proseguita nella medesima compa- ginecon la denominazione di [OSCURATO:PERSONA] s . a . s . ; -ilcontenuto essenziale di detto PVC era stato trasfuso negli atti im- positiviimpugnati;-la metodologia accertativa era stata quella "induttiva pura", es- sendola stessa legittimata dall'omissione delle dichiarazioni tributa- riee della contabilit ̀ sociale, con conseguente non utilizzabilit ̀ della documentazioneprodotta in relazione ai costi; -lapresunzione di distribuzione degli utili societari non dichiarati era fondatasulla ristretta base proprietaria della societ ̀ contribuente. Avversotale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i con- tribuentideducendo cinque motivi. Resistecon controricorso l’Agenzia delle entrate. Nellemore del giudizio il difensore a vv. [OSCURATO:PERSONA] si è cancellato dall'alboprofessionale ed ̀ stato sostituito dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma soltanto con riferimento alle posizioni de i ricorrenti[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], France- scoLongo, i quali successivamente hanno depositato congiunta ri- nunciaal ricorso. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA]- ciosono rimasti privi di un difensore. Consideratoche: -la comunicazione dell'odierna adunanza camerale si ̀ ritualmente perfezionata per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo stata effettuata al loro difensore domici- liatario; -nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e di [OSCURATO:PERSONA] , rimasti privi di difensore a seguito della cancellazione dall’albo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], la comunicazione della fissazione dell’adu- nanza odierna è stataindirizzata personal m e nte , ma è andata a buon fine solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -nei confronti della società, in persona del liquidatore, la notifica ex art.143 cod. proc. civ., richiesta dalla Corte e disposta dall’ufficiale giudiziario in assenza di reperimento del liquidatore [OSCURATO:PERSONA] all’indirizzo dell’ultima residenza conosciuta, si ̀ perfezio- nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], 20 giorni dopo la sottoscrizione dell’adempi- mento da parte dell’ufficiale giudiziarioin data 5.11.2024, come si legge sulla relata;non è così stato rispettato il termine di almeno 60 giorni prima dell’adunanza previsto dal novellato art.380 bis.1 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis; - r isulta pertanto necessario disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo onde effettuare rituale notifica dell'avviso di fissazione dell'a- dunanza camerale a tutte le parti del processo, inclusa la società; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, dispon