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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2021

Cassazione n. 44077/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA].to avviso alle pa) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23 aprile 2021, ai sensi degli artt. 599 bis e 605 cod.proc.pen., riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad anni tre e mesi otto di reclusione ed C 1.400,00 di multa ciascuno e a [OSCURATO:PERSONA] ad anni due e mesi sei di reclusione ed C 1.000,00 di multa (gli imputati erano stati condannati in primo grado in quanto ritenuti responsabili del reato di tentata rapina aggravata). 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto nella fattispecie di tentato furto anziché tentata rapina; inoltre, la fattispecie in esame non appariva sussumibile nell'ipotesi del tentativo punibile, mancando í requisiti della idoneità e della univocità e la qualificazione giuridica avrebbe dovuto essere valutata dalla Corte di appello, visto che il ricorrente aveva rinunciato ai motivi afferenti la sua responsabilità, che era cosa ben differente dalla qualificazione giuridica dei fatti che gli venivano ascritti; il difensore osserva poi che non era emersa prova della conoscenza da parte del ricorrente della presenza di armi.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II difensore eccepisce che la Corte di appello avrebbe dovuto verificare la sussistenza della possibilità di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen..

3. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 II difensore eccepisce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata per omessa valutazione di circostanze decisive in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in quanto all'udienza del 23 aprile 2021 la difesa, munita di procura speciale, aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quello relativo al "riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 -attenuanti generiche- minimo pena".

4. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 II difensore deduce che la sentenza impugnata meritava censura per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 599 cod.proc.pen., 599 bis cod.proc.pen., 114 cod.pen., 110, 56-628 commi 1 e 3 cod.proc.pen., oltre che per mancanza di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante delle più persone riunite ed alla ritenuta inconfigurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 114 cod.pen.: in particolare, gli elementi processuali dimostravano come Arn-•-n l'imputato avesse avuto un ruolo assolutamente marginale rispetto alla fattispecie delittuosa in contestazione

5. Propone ricorso anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1 II difensore eccepisce che la Corte di appello di Napoli, nell'omologare l'accordo delle parti sulla pena, aveva omesso qualsiasi tipo di valutazione circa la coerenza della pena concordata con le norme vigenti, onde evitare che la stessa potesse essere trasfusa nella illegalità in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Con riferimento a tutti i motivi di ricorso„ si deve infatti ribadire il principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo il quale a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sulla quantificazione della pena, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui gli appellanti hanno rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258).

Ciò premesso, nel caso in esame, si deve precisare che: quanto al motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che "è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito (s I del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale" (Sez. 6, Sentenza n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01); quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che "in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata. (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01); quanto ai rimanenti ricorsi, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge; pertanto, anche i motivi relativi alla sussistenza di aggravanti ed attenuanti sono inammissibili.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore , [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA].to avviso alle pa) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23 aprile 2021, ai sensi degli artt. 599 bis e 605 cod.proc.pen., riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad anni tre e mesi otto di reclusione ed C 1.400,00 di multa ciascuno e a [OSCURATO:PERSONA] ad anni due e mesi sei di reclusione ed C 1.000,00 di multa (gli imputati erano stati condannati in primo grado in quanto ritenuti responsabili del reato di tentata rapina aggravata). 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto nella fattispecie di tentato furto anziché tentata rapina; inoltre, la fattispecie in esame non appariva sussumibile nell'ipotesi del tentativo punibile, mancando í requisiti della idoneità e della univocità e la qualificazione giuridica avrebbe dovuto essere valutata dalla Corte di appello, visto che il ricorrente aveva rinunciato ai motivi afferenti la sua responsabilità, che era cosa ben differente dalla qualificazione giuridica dei fatti che gli venivano ascritti; il difensore osserva poi che non era emersa prova della conoscenza da parte del ricorrente della presenza di armi. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II difensore eccepisce che la Corte di appello avrebbe dovuto verificare la sussistenza della possibilità di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.. 3. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 II difensore eccepisce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata per omessa valutazione di circostanze decisive in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in quanto all'udienza del 23 aprile 2021 la difesa, munita di procura speciale, aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quello relativo al "riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 -attenuanti generiche- minimo pena". 4. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 II difensore deduce che la sentenza impugnata meritava censura per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 599 cod.proc.pen., 599 bis cod.proc.pen., 114 cod.pen., 110, 56-628 commi 1 e 3 cod.proc.pen., oltre che per mancanza di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante delle più persone riunite ed alla ritenuta inconfigurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 114 cod.pen.: in particolare, gli elementi processuali dimostravano come Arn-•-n l'imputato avesse avuto un ruolo assolutamente marginale rispetto alla fattispecie delittuosa in contestazione 5. Propone ricorso anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1 II difensore eccepisce che la Corte di appello di Napoli, nell'omologare l'accordo delle parti sulla pena, aveva omesso qualsiasi tipo di valutazione circa la coerenza della pena concordata con le norme vigenti, onde evitare che la stessa potesse essere trasfusa nella illegalità in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Con riferimento a tutti i motivi di ricorso„ si deve infatti ribadire il principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo il quale a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sulla quantificazione della pena, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui gli appellanti hanno rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). Ciò premesso, nel caso in esame, si deve precisare che: quanto al motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che "è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito (s I del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale" (Sez. 6, Sentenza n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01); quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che "in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata. (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01); quanto ai rimanenti ricorsi, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge; pertanto, anche i motivi relativi alla sussistenza di aggravanti ed attenuanti sono inammissibili. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore , [OSCURATO:PERSONA]
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