CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 24629/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12394/2017 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] I ([OSCURATO:EMAIL]) [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di BOLOGNA n. 128/2017 depositata il07/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 7.3.2017, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire l’intero ammontare dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, l. n. 223/1991, riconosciutagli dall’INPS, a seguito di istanza di anticipazione, solo nella misura di una mensilità, in luogo delle ventiquattro domandate; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denunzia violazione del combinato disposto degli artt. 7, 9, 12 e 16, l. n. 223/1991, con riferimento agli artt. 7, d.l. n. 148/1993 (conv. con l. n. 236/1993), e 2, l. n. 244/2007, nonché falsa applicazione degli artt. 19, d.l. n. 185/2008 (conv. con l. n. 2/2009), e 2, l. n. 191/2009, vigenti ratione temporis, per avere la Corte di merito ritenuto che l’indennità anticipata potesse essere concessa anche in relazione a mensilità successive al momento in cui l’assicurato si era cancellato dalle liste di mobilità; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che l'estensione dell'indennità di mobilità a favore dei dipendenti di imprese commerciali con meno di 200 e più di 50 dipendenti, prevista dall'art. 7, comma 7, d.l. n. 148/1993 (conv. con l. n. 236/1993), e sue successive proroghe, opera anche per la corresponsione anticipata di cui all'art. 7, comma 5, l. n. 223/1991, in riferimento all'integrale importospettante e non limitatamente all'anno in cui è stata concessa, senza che rilevi la cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell'esercizio dell'opzione, atteso che il diritto al trattamento matura prima della cancellazione, anche in caso di pagamento dell'indennità in un'unica soluzione ed in via anticipata (così Cass. nn. 15654 del 2018, 9023 del 2019, 7470 e 19612 del 2020 e, da ult., 5989 del 2022); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15%e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma d