CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 ottobre 2026
Cassazione n. 26657/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],3749 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 102/2020 della CORTE D'APPELLO diREGGIO [OSCURATO:PERSONA], depositata il 27/05/2021 R.G.N. 62/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27463/2021 Numero di raccolta generale 26657/2026Num ero sezionale 3749/2026 Data pubblicazione 12/10/20261.- [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto l’INPS davanti al Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la riliquidazione del trattamentopensionistico in godimento in esecuzione di una precedentesentenza passata in giudicato, secondo cui si doveva tenere contodei periodi di mobilità lunga fruiti nel periodo gennaio1995/gennaio 1999, chiedendo: “il pagamento della somma di €7.570,36 dovuto a titolo di differenza tra quanto spettantegli a taletitolo e quanto invece gli è stato corrisposto fino al marzo 2015,oltre alle differenze sui ratei che matureranno in futuro, coninteressi e rivalutazione come per legge”.2.- Il Tribunale, all’esito di una CTU espletata al fine diquantificare l’ammontare del trattamento pensionistico, hacondannato l’INPS al pagamento della somma di euro 58.002,04 atitolo di differenze per il periodo febbraio 1999/dicembre 2014 edha determinato la quota di pensione spettante in euro 806,69mensili.3.- La Corte di appello ha accolto parzialmente il gravameproposto dall’INPS, ritenendo inammissibile la modifica delladomanda operata dal ricorrente in primo grado a seguito dell’esitodella CTU che aveva quantificato il proprio credito in misuramaggiore rispetto a quanto indicato nella domanda introduttiva.In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che ilpensionato nel ricorso introduttivo si era limitato a richiedere lacondanna dell’INPS alla ricostituzione della pensione quantificandoin euro 7.570,36 la somma dovuta a titolo di differenza tra quantospettantegli e quanto percepito fino al marzo 2015, nonaccompagnando tale richiesta da qualsivoglia riserva o istanzaNumero registro generale 27463/2021 Numero di raccolta generale 26657/2026Num ero sezionale 3749/2026 Data pubblicazione 12/10/2026ulteriore, per cui il giudice di primo grado è incorso nel vizio diultrapetizione.La Corte di appello, infine, considerato l’esito complessivo dellalite, ha compensato della metà le spese dei due gradi di giudizio econdannato l’INPS a rinfondere al pensionato la restante metàdelle spese.4.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA],formulando tre censure.5.- L’INPS resiste con controricorso.6.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 420, primo comma, c.p.c. (art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte di appello erroneamente ritenutoche il ricorrente non avrebbe potuto ampliare, nemmenoquantitativamente, la propria domanda nel corso del primo gradodel giudizio e, quindi, per avere completamente ignorato che, aseguito dell’esperita consulenza tecnica, esso avevalegittimamente modificato la domanda formulata nel ricorsointroduttivo intesa ad ottenere la condanna dell’ente previdenzialeal pagamento delle somme spettanti a seguito della ricostruzionedella pensione, operando così correttamente una emendatio libelli,ritenuta legittima e ammissibile dal primo giudice.2.- Come risulta dalla sentenza impugnata, il presente giudizioè incentrato sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA], nel chiedere larideterminazione del trattamento pensionistico in virtù di unprecedente giudicato che aveva condannato l’INPS a tener contoanche di periodi di mobilità lunga fruiti dal gennaio 1995 al gennaio1999, sia in sede di ricorso amministrativo, sia in sede di ricorsogiurisdizionale, aveva contestato la quantificazione operataNumero registro generale 27463/2021 Numero di raccolta generale 26657/2026Num ero sezionale 3749/2026 Data pubblicazione 12/10/2026dall’INPS sulla base di conteggi dai quali risultava un credito, atitolo di arretrati maturati fino al marzo 2015, pari ad euro7.570,36.Sulla base di tali conteggi, pertanto, nell’originario ricorsointroduttivo ha chiesto “il pagamento della somma di € 7.570,36dovuto a titolo di differenza tra quanto spettantegli a tale titolo equanto invece gli è stato corrisposto fino al marzo 2015, oltre alledifferenze sui ratei che matureranno in futuro, con interessi erivalutazione come per legge”, indicando “quale sommasatisfattiva della domanda di adeguamento al titolo costituito dallasentenza n. 724/2014 un ammontare determinato, nonaccompagnato da qualsivoglia riserva o istanza ulteriore” (vedisentenza impugnata pag. 6).3.- La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, inpresenza di una siffatta formulazione della domanda introduttivadel giudizio, che fosse incorso nel vizio di ultrapetizione il giudicedi primo grado che ha condannato, a titolo di arretrati maturatifino al dicembre 2014, l’INPS al pagamento di euro 58.002,04,somma di gran lunga superiore rispetto a quanto richiesto dallostesso pensionato nel ricorso introduttivo.4.- La mutatio libelli, non consentita dall'art. 420 c.p.c., è soloquella che si traduce in una pretesa obiettivamente diversa daquella originaria, introducendo nel processo un tema di indaginecompletamente nuovo, in modo da determinare una spostamentodei termini della contestazione, con la conseguenza di disorientarela difesa predisposta dalla controparte, e, quindi, di alterare ilregolare svolgimento del processo, sussistendo, invece, soltantouna emendatio quando la modifica della domanda iniziale incidesulla causa petendi unicamente nel senso di una diversainterpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo deldiritto e sul petitum nel solo senso di un ampliamento o di unaNumero registro generale 27463/2021 Numero di raccolta generale 26657/2026Num ero sezionale 3749/2026 Data pubblicazione 12/10/2026limitazione di questo, al fine di renderlo più idoneo al concreto edeffettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio(Cass. n. 21017/2007, nello stesso senso Cass. n. 17457/2009).A titolo esemplificativo, integra un mero ampiamento sotto ilprofilo quantitativo di una stessa domanda di condanna, quelloeffettuato al solo fine di adeguare la pronuncia alla durata delprocesso, senza modificare i presupposti giuridici e di fatto suiquali la domanda si fonda: in tal caso, la maggiore richiestaquantitativa del credito non integrerebbe una mutatio libelli, mauna mera emendatio libelli, come tale ammessa nel rito del lavoro.5.- Come correttamente individuato dalla Corte di appello,l’originaria domanda, per quanto riguarda gli arretrati già maturatial momento della richiesta, non riguardava la mera quantificazionedel credito, ma anche la sua elaborazione mediante conteggi che,facendo evidentemente riferimento a elementi specificicomponenti il trattamento pensionistico, tendevano a dimostrarel’errata quantificazione del trattamento pensionistico elaboratadall’INPS.Poiché come risulta dalla sentenza impugnata (vedi pag. 3) ladifferenza tra la determinazione del trattamento pensionisticoriconosciuta dall’INPS e quella ritenuta corretta dal pensionato erada riferirsi all’indice ISTAT da applicare e alle modalità di calcolodella perequazione automatica, i conteggi su cui si fondaval’originaria domanda, con tutta evidenza, non contenevano unamera quantificazione del credito, ma gli elementi sui quali laquantificazione del trattamento si fondava.6.- Ciò premesso, la censura dell’odierno ricorrente si presentacarente sotto il profilo argomentativo, non fornendo alcunaindicazione che possa consentire di qualificare la domanda inquestione in termini di mera emendatio libelli in luogo di una verae propria mutatio libelli.Numero registro generale 27463/2021 Numero di raccolta generale 26657/2026Num ero sezionale 3749/2026 Data pubblicazione 12/10/20267.- Pertanto, l’odierno ricorrente nel formulare la richiesta dimodifica della domanda ai sensi dell’art. 420, primo comma,c.p.c., avrebbe dovuto allegare la circostanza che la diversaquantificazione del credito a titolo di differenze sul trattamentopensionistico, formulata sulla base di conteggi elaborati in sede diconsulenza tecnica di ufficio disposta nel corso del giudizio di primogrado, non alterava in alcun modo la domanda originaria conl’inserimento di nuovi elementi prima non richiesti.8.- A tale argomento si deve aggiungere la circostanza chesecondo Cass. n. 20707/2018 “Quando l'attore, con l'attointroduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo,l'attribuzione di una somma determinata ovvero dell'importo, nonquantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esitodel giudizio, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice checondanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore diquella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operatadall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in basealle emergenze acquisite nel corso del processo”.Appare, allora, decisiva la modalità di formulazione delladomanda giudiziale, se con essa si rivendichi esclusivamente unasomma determinata formulata sulla base di dettagliati conteggiche indicano le differenze tra il dovuto e il percepito, ovvero se siprospetti la possibilità di un maggiore credito sulla base di elementiprobatori da acquisire nel corso del giudizio (eventualmente anche9.- Come costantemente ritenuto da questa Corte (vedi direcente: Cass. n. 29537/2024 e Cass. 35302/2022) la formula"somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" oaltre analoghe espressioni, che sovente accompagna le conclusionicon cui una parte chiede la condanna al pagamento di una sommadeterminata, non costituisce una clausola meramente di stileNumero registro generale 27463/2021 Numero di raccolta generale 26657/2026Num ero sezionale 3749/2026 Data pubblicazione 12/10/2026quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare deldanno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che dettaclausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiutaanche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una sommamaggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sialimitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'attointroduttivo e la formula ivi riprodotta.Alla luce di tali considerazioni, essendo pacifico che il ricorsointroduttivo si è limitato a chiedere una somma determinata,risulta immune da censure la sentenza impugnata che ha ritenutodeterminante nella fattispecie in esame l’assenza di una “riserva”sulla quantificazione del credito contenuta nella domandaintroduttiva alla luce dei conteggi allegati, ritenendo che fosseincorso nel vizio di ultrapetizione il giudice di primo grado cheinvece aveva posto a fondamento della condanna la, maggiore,quantificazione del credito operata dal CTU nominato nel corso delgiudizio.10.- Con il secondo motivo lamenta nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.) e violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per non averela Corte di appello tenuto conto che il thema decidendum non eralimitato al riconoscimento della somma quantificata nelleconclusioni del ricorso, bensì riguardava l’accertamento e laquantificazione delle somme effettivamente dovute dall’INPS e pernon avere tenuto conto delle ammissioni dell’INPS contenute nelricorso in appello, ove si riconosceva una differenza tra il pagato eil dovuto di euro 18.991,00.11.- Il motivo è infondato in quanto proprio l’argomentazionesecondo cui l’oggetto della domanda non era da individuarsi nellasola quantificazione del credito, ma anche nelle modalità di calcoloNumero registro generale 27463/2021 Numero di raccolta generale 26657/2026Num ero sezionale 3749/2026 Data pubblicazione 12/10/2026delle differenze sul trattamento pensionistico risultanti daiconteggi allegati all’originario ricorso, porta a disattendere lacensura, non ravvisandosi alcuna nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte di appellocorrettamente individuato il thema decidendum del giudizio comecristallizzato nel ricorso introduttivo.12.- A tali fini risulta del tutto irrilevante la circostanza chel’INPS, in via subordinata rispetto alla richiesta di rigetto delladomanda del pensionato, nell’atto di appello abbia offerto unaquantificazione del credito pensionistico a titolo di differenzecontributive, integrando la richiesta una mera difesa che, cometale, non può costituire alcuna ammissione del debito, in ogni casoespressamente contestato dall’Istituto previdenziale.13.- Con il terzo motivo afferma la nullità della sentenza exart. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. per motivazione inesistente omeramente apparente (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), per averecompensato le spese di lite per la metà sulla base di una formuladi stile dell’ ”esito complessivo della lite”.14.- In tema di spese processuali, con particolare riferimentoalla compensazione delle stesse, costituisce principio consolidatodi questa Corte quello secondo cui “il sindacato della Corte dicassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitatoad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale lestesse non possono essere poste a carico della parte totalmentevittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale delgiudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle intutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che inquella di concorso di altri giusti motivi” (così Cass. 24502/2017,nello stesso senso Cass. n. 19613/2017).In senso del tutto analogo Cass. n. 15495/2022 hacondivisibilmente affermato che “la compensazione per "gravi edNum ero registro generale 27463/2021 Numero di raccolta generale 26657/2026Numero sezionale 3749/2e0c26cezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, Dca.pta.c p.u, bcbolimcaez ione 12/10/2026riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile),nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a unanozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettivaincertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dalgiudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a unaenunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in talcaso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, inpresenza di motivazione apparente. Tuttavia, il sindacato dellaCorte di cassazione non può giungere sino a misurare "gravità edeccezionalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione delgiudice non corrispondano le evidenze di causa o allagiurisprudenza consolidata”.15.- Poiché nella fattispecie in esame sussiste il requisito dellasoccombenza reciproca, che come visto è una delle ipotesi in cuisi può procedere alla compensazione, totale o, come in questocaso, parziale delle spese, in quanto l’appello formulato dall’INPSè stato in parte accolto con la condanna dell’istituto al pagamentodi una somma notevolmente inferiore rispetto a quella indicataall’esito del giudizio di primo grado, non può ritenersi, ai sensi delsecondo comma dell’art. 92 c.p.c., viziata la sentenza, in quanto ilriferimento all’esito complessivo della lite sottende proprio lacircostanza che in grado di appello per l’istituto l’esito sia risultato,in parte, favorevole.16.- Pertanto, non può essere condiviso l’argomento sul qualesi fonda la censura secondo cui l’istituto sarebbe integralmentesoccombente, essendo stato condannato al pagamento dellasomma indicata nel ricorso introduttivo, in quanto in sede diappello è risultato parzialmente vincitore, riducendoconsiderevolmente l’entità della condanna subita in primo grado.Num ero registro generale 27463/2021 Numero di raccolta generale 26657/2026Numero sezionale 3749/2026 17.- Il ricorso va, dunque, respinto con condannDa adtae lplau bpbalicrtaez ione 12/10/2026ricorrente al pagamento in favore dell’INPS delle spese di lite delpresente giudizio di cassazione.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in euro 3.000,00 per compensi, in euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del15% e agli accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 30 settembre 2026La PresidenteRossana Mancino