CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 21261/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha accolto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato l'omessa notifica al Galfetti dell'avviso di fissazione dell'udienza avanti il Tribunale di sorveglianza; rilevato che viene impugnato provvedimento che ha accolto l'istanza della parte, il cui ricorso non deduce uno specifico interesse all'impugnazione; ritenuto che, dunque, l'impugnazione sia priva di interesse; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 2023.