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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30827/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Ancona, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha riformato (in melius) solo con riferimento al trattamento sanzionatorio la sentenza con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il G.u.p presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589, commi primo e secondo, cod. pen., oltre che al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile (con provvisionale).

Nel dettaglio, l'imputato è stato ritenuto responsabile dell'omicidio colposo della ciclista [OSCURATO:PERSONA] per averla arrotata con l'autocarro da lui condotto.

2. Avverso la sentenza d'appello Castello ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con i motivi di ricorso, eccettuato il secondo, si deducono mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della sentenza.

Tali vizi dell'apparato argomentativo avrebbero peraltro finito nella specie per concretizzare anche un errore nell'applicazione dell'art. 40 cod. pen. 2.2.

Nel dettaglio, per il primo motivo di ricorso, la sentenza sarebbe affetta da motivazione contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui avrebbe ritenuto attendibili le dichiarazioni resa da Gregori.

Questi, in particolare, come evidenziato nel ricorso, in sosta con il suo motoveicolo, udito un rumore, avrebbe contemporaneamente visto l'autocarro e la bici ancora in marcia e poi la seconda cadere, con ancora in sella la persona offesa, e l'autocarro proseguire nella sua svolta a destra e imboccare la rampa, per poi essere raggiunto dallo stesso dichiarante che lo avrebbe reso edotto dell'accaduto.

Il ricorrente, in particolare, si chiede come possa ritenersi possibile che un soggetto, con il casco in testa, possa aver udito il rumore causato dall'urto tra autocarro e bici.

Per la censura in esame, poi, sarebbe fantasiosa la ricostruzione della dinamica del sinistro, come ricostruita in entrambe le sentenze di merito, per la quale l'autocarro avrebbe urtato la bicicletta all'altezza dello sportello destro per poi arrotare la persona offesa con la ruota anteriore destra.

La detta ricostruzione, per il ricorrente, si scontrerebbe con le «incontrovertibili leggi della fisica» posto che nello specifico autocarro, per come sostenuto in ricorso anche riproducendo una foto del veicolo (pag. 6), lo sportello si troverebbe in posizione arretrata rispetto alla ruota.

Partendo dal paraurti anteriore e proseguendo verso la parte posteriore dell'autocarro, un osservatore esterno, a detta del ricorrente, noterebbe prima la ruota anteriore e poi lo sportello.

2.3. Con il quinto motivo di ricorso si sostiene altresì la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., non avendo assolto l'imputato nonostante il ragionevole circa la ricostruzione alternativa suggerita dalla difesa, per la quale la ciclista, con manovra azzardata e imprudente, avrebbe tentato di superare l'autocarro sulla destra per poi perdere l'equilibrio e finire sotto la ruota anteriore destra del veicolo.

2.4. Sarebbe altresì errata e al tempo stesso immotivata, per il terzo motivo di ricorso, la ricostruzione fatta dalla Corte territoriale, e prima ancora dal giudice di primo grado, dei fatti integranti l'addebito colposo mosso all'imputato per aver la sentenza accertato la non percorribilità della rampa da parte dell'autocarro (in quanto non proveniente da ovest) nonostante l'insussistenza di un segnale verticale di divieto.

2.5. Qualora si volesse ritenere accreditata la detta ricostruzione operata in sentenza, comunque, per il quarto motivo di ricorso, la Corte territoriale avrebbe violato o quantomeno erroneamente applicato l'art. 40 cod. pen. per la mancanza della c.d.

«causalità della colpa», non essendo l'evento verificatosi concretizzazione del rischio per la cui gestione l'ordinamento avrebbe sancito la regola violata.

2.6. Con il secondo motivo di ricorso, infine, si deducono inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 350 e 63 cod. proc. pen.) per aver la Corte territoriale ritenuto utilizzabili in sede di abbreviato, ponendole a fondamento della decisione, le spontanee dichiarazioni rese da Castello, in assenza del proprio difensore, alla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti e nonostante fosse stato immediatamente raggiunto da elementi indizianti di reità.

Trattasi in particolare di dichiarazioni con le quali l'attuale imputato avrebbe nell'immediatezza dei fatti evidenziato di aver imboccato la rampa con manovra vietata non avendo potuto imboccare poco prima la relativa bretella, a causa di una errata indicazione del navigatore, e temendo di non giungere a destinazione in tempo.

3. Ha depositato conclusioni scritte, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

I motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni sottese ai rispettivi oggetti, e presentano diversi profili di inammissibilità.

Si deve sin da ora chiarire che il ricorrente nel dedurre con il secondo motivo la violazione degli artt. 350 e 63 cod. proc. pen., prospettando che la Corte territoriale avrebbe ritenuto utilizzabili, ponendole a fondamento della decisione, le spontanee dichiarazioni rese da Castello, non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza che, invece, ha chiarito di non aver posto a fondamento della responsabilità dell'imputato, in termini tanto oggettivi quanto soggettivi, il contenuto delle dette dichiarazioni.

3. La Corte territoriale, correttamente e con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, mostrando di considerare tutte le specifiche censure mosse con l'appello, ha ricostruito la dinamica del sinistro per poi esplicitare gli addebiti in capo all'imputato a titolo di colpa, non solo generica ma anche specifica e con riferimento agli artt. 140 e 154 cod. strada, evidenziando le ragioni sottese alla ritenuta concretizzazione del rischio che le stesse norme miravano a evitare (c.d.

«causalità della colpa»).

Nel dettaglio, l'imputato è stato ritenuto responsabile dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] commesso con colpa consistita in negligenza imprudenza e imperizia nonché nella violazione degli artt. 140 e 154, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito anche «cod. strada»).

Castello, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, alla guida di un autocarro, nello svoltare a destra e imboccare un ramo della bretella dedicato a altri veicoli (quelli provenienti da ovest) e senza assicurarsi di poter effettuare la detta manovra in modo da non creare pericolo o intralcio agli utenti della strada, ha investito con la parte anteriore laterale destra la persona offesa intenta a percorrere, correttamente, in bicicletta la medesima corsia nella parte destra.

La ricostruzione di cui innanzi si è basata sulla valutazione, supportata da iter logico-giuridico esente dalle prospettate censure, di una pluralità di elementi probatori convergenti.

Tra essi la Corte territoriale ha valorizzato, in particolare, gli accertamenti autoptici circa la causa del decesso della ciclista, le tracce di contatto tra la bici e l'autocarro condotto dall'imputato nella parte anteriore laterale destra, il rinvenimento di materiale cerebrale della persona offesa nella parte posteriore del copriruota anteriore destro nonché il luogo e le condizioni di rinvenimento tanto del corpo della donna quanto della bicicletta.

I dati obiettivi di cui innanzi sono stati infine ritenuti convergenti con le dichiarazioni di Gregoli, soggetto considerato credibile dalla Corte.

Questi, difatti, per quanto emerge dalla sentenza d'appello conforme a quella di primo grado, fermo sul suo motoveicolo, contestualmente alla percezione di un rumore ha visto l'autocarro e la bici ancora in marcia e poi la seconda cadere, con ancora in sella la persona offesa, e l'autocarro proseguie nella sua svolta a destra.

4. Orbene, a fronte dell'apparato argomentativo di cui innanzi, si mostra inammissibile per aspecificità, in quanto meramente ipotetico, il profilo di censura con il quale ci si limita a chiedersi come possa ritenersi possibile che un soggetto (Gregoli), con il casco in testa, possa aver udito il rumore causato dall'urto tra autocarro e bici.

Non dissimili sono le sorti del profilo deducente il vizio di motivazione per aver la sentenza impugnata accertato l'impatto tra bici e sportello anteriore destro dell'autocarro, seguito da arrotamento con la ruota anteriore destra, anche se, a detta del ricorrente, la ruota, osservando l'autocarro dalla parte anteriore a quella posteriore, precederebbe l'indicato sportello.

La Corte territoriale difatti, tutt'altro che silente sul punto e in considerazione delle specifiche deduzioni difensive, ha chiarito che, nella specie, osservando l'autocarro dalla parte anteriore a quella posteriore, la parte iniziale dello sportello precede quella iniziale della ruota anteriore, così mostrandosi non manifestamente illogica la motivazione nel ritenere l'impatto tra bici e sportello precedere l'arrotamento.

Mostra altresì di non dialogare con la sentenza impugnata anche la censura con la quale, peraltro con deduzioni manifestamente infondate, si prospetta l'errore nell'aver la Corte territoriale ritenuto sussistente l'addebito a titolo di colpa nonostante l'insussistenza di un segnale verticale di divieto di svolta a destra.

La sentenza impugnata, difatti, con motivazione esente dai dedotti vizi, ha compiutamente argomentato, anche mediante riferimenti a elementi tecnici del tratto stradale, il perché della non utilizzabilità dello svincolo in questione da parte dell'autocarro e ha indicato la condotta dell'imputato ritenuta rimproverabile non solo a titolo di colpa generica ma anche per la specifica violazione delle regole cautelari volte a governare il rischio che si è invece concretizzato.

Tali sono stati ritenuti gli artt. 140 e 154 cod. strada, avendo Castello, proprio con la manovra di imbocco dello svincolo sulla sua destra, creato intralcio per la circolazione, nella specie quella della ciclista che procedeva alla destra dell'autocarro.

È infine inammissibile il profilo di censura con il quale il ricorrente deduce la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. limitandosi però a prospettare altra dinamica, a suo dire supportata da non specificate «incontrovertibili leggi della fisica», che vedrebbe la ciclista tentare il sorpasso dalla destra dell'autocarro per finire con l'essere arrotata.

La regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.), difatti, rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione, differentemente da quanto avvenuto nella specie, si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avendo la Suprema Corte alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01, nonché, con particolare riferimento ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245-01).

In sede di legittimità, poi, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (ex plurimis, Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01).

5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Ancona, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha riformato (in melius) solo con riferimento al trattamento sanzionatorio la sentenza con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il G.u.p presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589, commi primo e secondo, cod. pen., oltre che al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile (con provvisionale). Nel dettaglio, l'imputato è stato ritenuto responsabile dell'omicidio colposo della ciclista [OSCURATO:PERSONA] per averla arrotata con l'autocarro da lui condotto. 2. Avverso la sentenza d'appello Castello ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con i motivi di ricorso, eccettuato il secondo, si deducono mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della sentenza. Tali vizi dell'apparato argomentativo avrebbero peraltro finito nella specie per concretizzare anche un errore nell'applicazione dell'art. 40 cod. pen. 2.2. Nel dettaglio, per il primo motivo di ricorso, la sentenza sarebbe affetta da motivazione contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui avrebbe ritenuto attendibili le dichiarazioni resa da Gregori. Questi, in particolare, come evidenziato nel ricorso, in sosta con il suo motoveicolo, udito un rumore, avrebbe contemporaneamente visto l'autocarro e la bici ancora in marcia e poi la seconda cadere, con ancora in sella la persona offesa, e l'autocarro proseguire nella sua svolta a destra e imboccare la rampa, per poi essere raggiunto dallo stesso dichiarante che lo avrebbe reso edotto dell'accaduto. Il ricorrente, in particolare, si chiede come possa ritenersi possibile che un soggetto, con il casco in testa, possa aver udito il rumore causato dall'urto tra autocarro e bici. Per la censura in esame, poi, sarebbe fantasiosa la ricostruzione della dinamica del sinistro, come ricostruita in entrambe le sentenze di merito, per la quale l'autocarro avrebbe urtato la bicicletta all'altezza dello sportello destro per poi arrotare la persona offesa con la ruota anteriore destra. La detta ricostruzione, per il ricorrente, si scontrerebbe con le «incontrovertibili leggi della fisica» posto che nello specifico autocarro, per come sostenuto in ricorso anche riproducendo una foto del veicolo (pag. 6), lo sportello si troverebbe in posizione arretrata rispetto alla ruota. Partendo dal paraurti anteriore e proseguendo verso la parte posteriore dell'autocarro, un osservatore esterno, a detta del ricorrente, noterebbe prima la ruota anteriore e poi lo sportello. 2.3. Con il quinto motivo di ricorso si sostiene altresì la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., non avendo assolto l'imputato nonostante il ragionevole circa la ricostruzione alternativa suggerita dalla difesa, per la quale la ciclista, con manovra azzardata e imprudente, avrebbe tentato di superare l'autocarro sulla destra per poi perdere l'equilibrio e finire sotto la ruota anteriore destra del veicolo. 2.4. Sarebbe altresì errata e al tempo stesso immotivata, per il terzo motivo di ricorso, la ricostruzione fatta dalla Corte territoriale, e prima ancora dal giudice di primo grado, dei fatti integranti l'addebito colposo mosso all'imputato per aver la sentenza accertato la non percorribilità della rampa da parte dell'autocarro (in quanto non proveniente da ovest) nonostante l'insussistenza di un segnale verticale di divieto. 2.5. Qualora si volesse ritenere accreditata la detta ricostruzione operata in sentenza, comunque, per il quarto motivo di ricorso, la Corte territoriale avrebbe violato o quantomeno erroneamente applicato l'art. 40 cod. pen. per la mancanza della c.d. «causalità della colpa», non essendo l'evento verificatosi concretizzazione del rischio per la cui gestione l'ordinamento avrebbe sancito la regola violata. 2.6. Con il secondo motivo di ricorso, infine, si deducono inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 350 e 63 cod. proc. pen.) per aver la Corte territoriale ritenuto utilizzabili in sede di abbreviato, ponendole a fondamento della decisione, le spontanee dichiarazioni rese da Castello, in assenza del proprio difensore, alla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti e nonostante fosse stato immediatamente raggiunto da elementi indizianti di reità. Trattasi in particolare di dichiarazioni con le quali l'attuale imputato avrebbe nell'immediatezza dei fatti evidenziato di aver imboccato la rampa con manovra vietata non avendo potuto imboccare poco prima la relativa bretella, a causa di una errata indicazione del navigatore, e temendo di non giungere a destinazione in tempo. 3. Ha depositato conclusioni scritte, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. I motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni sottese ai rispettivi oggetti, e presentano diversi profili di inammissibilità. Si deve sin da ora chiarire che il ricorrente nel dedurre con il secondo motivo la violazione degli artt. 350 e 63 cod. proc. pen., prospettando che la Corte territoriale avrebbe ritenuto utilizzabili, ponendole a fondamento della decisione, le spontanee dichiarazioni rese da Castello, non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza che, invece, ha chiarito di non aver posto a fondamento della responsabilità dell'imputato, in termini tanto oggettivi quanto soggettivi, il contenuto delle dette dichiarazioni. 3. La Corte territoriale, correttamente e con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, mostrando di considerare tutte le specifiche censure mosse con l'appello, ha ricostruito la dinamica del sinistro per poi esplicitare gli addebiti in capo all'imputato a titolo di colpa, non solo generica ma anche specifica e con riferimento agli artt. 140 e 154 cod. strada, evidenziando le ragioni sottese alla ritenuta concretizzazione del rischio che le stesse norme miravano a evitare (c.d. «causalità della colpa»). Nel dettaglio, l'imputato è stato ritenuto responsabile dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] commesso con colpa consistita in negligenza imprudenza e imperizia nonché nella violazione degli artt. 140 e 154, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito anche «cod. strada»). Castello, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, alla guida di un autocarro, nello svoltare a destra e imboccare un ramo della bretella dedicato a altri veicoli (quelli provenienti da ovest) e senza assicurarsi di poter effettuare la detta manovra in modo da non creare pericolo o intralcio agli utenti della strada, ha investito con la parte anteriore laterale destra la persona offesa intenta a percorrere, correttamente, in bicicletta la medesima corsia nella parte destra. La ricostruzione di cui innanzi si è basata sulla valutazione, supportata da iter logico-giuridico esente dalle prospettate censure, di una pluralità di elementi probatori convergenti. Tra essi la Corte territoriale ha valorizzato, in particolare, gli accertamenti autoptici circa la causa del decesso della ciclista, le tracce di contatto tra la bici e l'autocarro condotto dall'imputato nella parte anteriore laterale destra, il rinvenimento di materiale cerebrale della persona offesa nella parte posteriore del copriruota anteriore destro nonché il luogo e le condizioni di rinvenimento tanto del corpo della donna quanto della bicicletta. I dati obiettivi di cui innanzi sono stati infine ritenuti convergenti con le dichiarazioni di Gregoli, soggetto considerato credibile dalla Corte. Questi, difatti, per quanto emerge dalla sentenza d'appello conforme a quella di primo grado, fermo sul suo motoveicolo, contestualmente alla percezione di un rumore ha visto l'autocarro e la bici ancora in marcia e poi la seconda cadere, con ancora in sella la persona offesa, e l'autocarro proseguie nella sua svolta a destra. 4. Orbene, a fronte dell'apparato argomentativo di cui innanzi, si mostra inammissibile per aspecificità, in quanto meramente ipotetico, il profilo di censura con il quale ci si limita a chiedersi come possa ritenersi possibile che un soggetto (Gregoli), con il casco in testa, possa aver udito il rumore causato dall'urto tra autocarro e bici. Non dissimili sono le sorti del profilo deducente il vizio di motivazione per aver la sentenza impugnata accertato l'impatto tra bici e sportello anteriore destro dell'autocarro, seguito da arrotamento con la ruota anteriore destra, anche se, a detta del ricorrente, la ruota, osservando l'autocarro dalla parte anteriore a quella posteriore, precederebbe l'indicato sportello. La Corte territoriale difatti, tutt'altro che silente sul punto e in considerazione delle specifiche deduzioni difensive, ha chiarito che, nella specie, osservando l'autocarro dalla parte anteriore a quella posteriore, la parte iniziale dello sportello precede quella iniziale della ruota anteriore, così mostrandosi non manifestamente illogica la motivazione nel ritenere l'impatto tra bici e sportello precedere l'arrotamento. Mostra altresì di non dialogare con la sentenza impugnata anche la censura con la quale, peraltro con deduzioni manifestamente infondate, si prospetta l'errore nell'aver la Corte territoriale ritenuto sussistente l'addebito a titolo di colpa nonostante l'insussistenza di un segnale verticale di divieto di svolta a destra. La sentenza impugnata, difatti, con motivazione esente dai dedotti vizi, ha compiutamente argomentato, anche mediante riferimenti a elementi tecnici del tratto stradale, il perché della non utilizzabilità dello svincolo in questione da parte dell'autocarro e ha indicato la condotta dell'imputato ritenuta rimproverabile non solo a titolo di colpa generica ma anche per la specifica violazione delle regole cautelari volte a governare il rischio che si è invece concretizzato. Tali sono stati ritenuti gli artt. 140 e 154 cod. strada, avendo Castello, proprio con la manovra di imbocco dello svincolo sulla sua destra, creato intralcio per la circolazione, nella specie quella della ciclista che procedeva alla destra dell'autocarro. È infine inammissibile il profilo di censura con il quale il ricorrente deduce la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. limitandosi però a prospettare altra dinamica, a suo dire supportata da non specificate «incontrovertibili leggi della fisica», che vedrebbe la ciclista tentare il sorpasso dalla destra dell'autocarro per finire con l'essere arrotata. La regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.), difatti, rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione, differentemente da quanto avvenuto nella specie, si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avendo la Suprema Corte alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01, nonché, con particolare riferimento ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245-01). In sede di legittimità, poi, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (ex plurimis, Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01). 5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre
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