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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 16278/2026

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osto da: HE Qilong (CUI 0220WN5), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 01/04/2025 dalla Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Firenze; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso associandosi alle richieste del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Prato, in data 23/11/2023, con la quale HE Qilong era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di coltivazione e illecita detenzione di quantità ingenti di marijuana.

2. Ricorre per cassazione lo HE, a mezzo del proprio difensore, deducendo:t

2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata traduzione della sentenza in lingua cinese nota all'imputato.

Si censura - anche ai sensi del recente intervento delle Sezioni Unite - la decisione dal momento che, essendo l'imputato alloglotta, si era proceduto alla traduzione sia del decreto di giudizio immediato, sia della sentenza di primo grado. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità.

Si censura la sentenza per non aver considerato il minimo superamento della soglia individuata dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'aggravante, e per aver tratto conclusioni congetturali circa la percentuale di principio attivo ricavabile all'esito del ciclo produttivo della coltivazione in corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le concordi conclusioni delle parti circa la fondatezza del primo motivo di ricorso devono essere condivise, e rendono ultroneo l'esame delle ulteriori doglianze formulate nell'interesse del ricorrente.

2. Invero, la mancata traduzione della sentenza emessa dalla Corte fiorentina, nonostante l'accertata condizione di alloglotta del ricorrente (condizione che aveva determinato la traduzione sia del decreto di giudizio immediato, sia della sentenza di condanna emessa dal G.u.p. di Prato), impone di fare applicazione del principio, di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «l'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione» (Sez.

U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 - 01).

È appena il caso di precisare che tale principio - pur massimato con riferimento alla sola sentenza di primo grado - risulta certamente applicabile, per evidenti ragioni logico-sistematiche, anche alla decisione resa in appello, come del resto espressamente chiarito, nella motivazione, dal [OSCURATO:PERSONA] (cfr. il § 5.6).

2. Quanto precede impone, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Firenze per la traduzione. 2 P.Q.M(),•u-1 06 MAG. 2026 • 'A [OSCURATO:PERSONA] Dott.? [OSCURATO:PERSONA] 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: HE Qilong (CUI 0220WN5), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 01/04/2025 dalla Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Firenze; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso associandosi alle richieste del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Prato, in data 23/11/2023, con la quale HE Qilong era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di coltivazione e illecita detenzione di quantità ingenti di marijuana. 2. Ricorre per cassazione lo HE, a mezzo del proprio difensore, deducendo:t 2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata traduzione della sentenza in lingua cinese nota all'imputato. Si censura - anche ai sensi del recente intervento delle Sezioni Unite - la decisione dal momento che, essendo l'imputato alloglotta, si era proceduto alla traduzione sia del decreto di giudizio immediato, sia della sentenza di primo grado. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità. Si censura la sentenza per non aver considerato il minimo superamento della soglia individuata dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'aggravante, e per aver tratto conclusioni congetturali circa la percentuale di principio attivo ricavabile all'esito del ciclo produttivo della coltivazione in corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le concordi conclusioni delle parti circa la fondatezza del primo motivo di ricorso devono essere condivise, e rendono ultroneo l'esame delle ulteriori doglianze formulate nell'interesse del ricorrente. 2. Invero, la mancata traduzione della sentenza emessa dalla Corte fiorentina, nonostante l'accertata condizione di alloglotta del ricorrente (condizione che aveva determinato la traduzione sia del decreto di giudizio immediato, sia della sentenza di condanna emessa dal G.u.p. di Prato), impone di fare applicazione del principio, di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «l'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione» (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 - 01). È appena il caso di precisare che tale principio - pur massimato con riferimento alla sola sentenza di primo grado - risulta certamente applicabile, per evidenti ragioni logico-sistematiche, anche alla decisione resa in appello, come del resto espressamente chiarito, nella motivazione, dal [OSCURATO:PERSONA] (cfr. il § 5.6). 2. Quanto precede impone, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Firenze per la traduzione. 2 P.Q.M(),•u-1 06 MAG. 2026 • 'A [OSCURATO:PERSONA] Dott.? [OSCURATO:PERSONA] 3
Decreto Cassazione n. 16278/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris