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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 49606/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA nel procedimento de plano promosso di ufficio ai sensi dell'art. 625, comma 3, in relazione all'art. 130, cod. proc. pen., avente ad oggetto la: correzione dell'errore materiale della sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Sez. 1, n. 45166 del 08/07/2022, emessa sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Lecce in data 08/04/2021 udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Esaminati gli atti del procedimento n. 41798/2022 R.G., avente ad oggetto la correzione di errore materiale promossa di ufficio con riferimento alla sentenza della Corte di cassazione, Sez. 1, n. 45166 del 08/07/2022, depositata il 28/11/2022, sentenza che ha definito il procedimento n. 45408/2021 R.G. - ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Lecce del 08/04/2021 - disponendo l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto; - Rilevato che, nel dispositivo della sentenza-documento depositata il 28/11/2022, per errore esclusivamente materiale, è stato indicato il giudice del rinvio nella "Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto", in luogo della corretta individuazione di tale giudice nella "Corte di assise di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto", disguido risultante ictu ocuii, essendo indiscutibile l'esattezza del giudice indicato nella decisione letta in udienza, come riportata nel dispositivo inserito nel ruolo; - Ritenuto che, trattandosi all'evidenza di errore materiale l'emendamento del quale non comporta modificazioni essenziali e non incide su interessi delle parti, si possa senz'altro provvedere alla relativa correzione de plano, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, in relazione all'art. 130, cod. proc. pen.; P.Q.M. - Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza-documento emessa dalla Prima sezione penale della Corte di cassazione n. 45166 del 08/07/2022, depositata il 28/11/2022, nel senso che, ove è scritto "Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto", deve intendersi scritto e leggersi "Corte di assise di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto". - Manda alla Cancelleria per l'annotazione sull'originale.

Così deciso il 21 dicembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA nel procedimento de plano promosso di ufficio ai sensi dell'art. 625, comma 3, in relazione all'art. 130, cod. proc. pen., avente ad oggetto la: correzione dell'errore materiale della sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Sez. 1, n. 45166 del 08/07/2022, emessa sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Lecce in data 08/04/2021 udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Esaminati gli atti del procedimento n. 41798/2022 R.G., avente ad oggetto la correzione di errore materiale promossa di ufficio con riferimento alla sentenza della Corte di cassazione, Sez. 1, n. 45166 del 08/07/2022, depositata il 28/11/2022, sentenza che ha definito il procedimento n. 45408/2021 R.G. - ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Lecce del 08/04/2021 - disponendo l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto; - Rilevato che, nel dispositivo della sentenza-documento depositata il 28/11/2022, per errore esclusivamente materiale, è stato indicato il giudice del rinvio nella "Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto", in luogo della corretta individuazione di tale giudice nella "Corte di assise di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto", disguido risultante ictu ocuii, essendo indiscutibile l'esattezza del giudice indicato nella decisione letta in udienza, come riportata nel dispositivo inserito nel ruolo; - Ritenuto che, trattandosi all'evidenza di errore materiale l'emendamento del quale non comporta modificazioni essenziali e non incide su interessi delle parti, si possa senz'altro provvedere alla relativa correzione de plano, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, in relazione all'art. 130, cod. proc. pen.; P.Q.M. - Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza-documento emessa dalla Prima sezione penale della Corte di cassazione n. 45166 del 08/07/2022, depositata il 28/11/2022, nel senso che, ove è scritto "Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto", deve intendersi scritto e leggersi "Corte di assise di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto". - Manda alla Cancelleria per l'annotazione sull'originale. Così deciso il 21 dicembre 202
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