CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2025
Cassazione n. 29165/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso 06804/2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimata - in relazione all’ordinanza della C orte S uprema di C assazione n. 7732/2025,depositata il 24/03/2025; Oggetto: correzione errore materiale AC –22/10/2025 r.g. n. 06804/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Fraulini. Rilevato che con istanza depositata in data 28 marzo 2025, il procuratore delle ricorrenti ha evidenziato la sussistenza di un errore materiale contenuto nell’ordinanza della Sezione prima civile di questa Corten. 7732 del 2 4 / 0 3 /202 5 che , nel d isporre la cassazione sia della sentenza non definitiva che di quella definitiva, entrambe impugnat e con il medesimo ricorso colà accolto, ha fatto riferimento per due volte alla sola sentenza non definitiva. Considerato che 1. i l rimedio azionato risulta ammissibile (Cass. Sez. U, 31033/19, 16037/10) e meritevole di accoglimento, risultando evidentedalla lettura della motivazione dell’ordinanza di questa Corte n. 7732/2025 che la cassazione ivi disposta èriferibile a entrambe le sentenzeimpugnate, sia quella non definitiva della Corte di appello di Lecce n. 1125/2018, sia quella definitiva della medesima Corte n. 582/2020; 2. sussistono , dunque , i presupposti per procedere d’ufficio alla correzione del rappresentato errore materiale, ai sensi dell’art. 391 - bis, comma 1, cod.proc. c iv . ; 3. nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-biscod. p roc . c iv . non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass.,Sez. U., n. 9438/2002; Cass., n. 27196/2018). P.Q.M La Corte d ispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 7732 /202 5 , nel senso che, nel secondo periodo, do ve si legge : « cassa la sentenza non definitiva, in relazione al motivo accolto, e quella non definitiva» si r.g. n. 06804/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] deve intendere: « cassa la sentenza non definitiva, in relazione al motivo accolto, e quella definitiva;». Ordina che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale dell’ordinanza di questa Corte n. 7732/25, depositata il 24/03/2025. Così deciso ne