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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 26149/2025

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreFULVIO BALDI che ha concluso chiedendola dichiarazione di inammissibilità del ricorso .

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] difesa di [OSCURATO:PERSONA] G abriele T eodoro dopo dibattimento insiste per l'accoglimento del ricorso.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] A ndreussi in difesa d ella parte civile A ndrea R oberto S caramella dopo dibattimento deposita in udienza le conclusioni scritte a cui si riporta unitamente alla nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] appello di Milano confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di una e-mailche riproduceva una conversazione privata intercorsa tra gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: le indagini si sarebbero protratte oltre i termini di legge e l’azione penale sarebbe stata esercitata tardivamente;

2.2. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità: non sarebbe stato valutato il diligente comportamento del ricorrente che avevadenunciato l’illecita acquisizione della e -mail sia alla Procura della Repubblica, che al Consiglio distrettuale di disciplina della Corte di appello di Milano; la denuncia, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, sarebbe stata tempestiva,anche tenuto conto dei carichi di lavoro e familiari incombenti sul ricorrente; si deduceva, inoltre, che avere rivelato l’apprensione illecita della e-mail- non avrebbe condotto ad ottenere alcun vantaggio personale e che si tratterebbe , invece della manifestazione dell’esercizio di un diritto che avrebbe dovuto condurre i giudici di merito a scriminare la condotta ai sensi dell’art. 51 cod. pen.

In sintesi: si deduceva che il ricorrente avrebbe tempestivamente e diligentemente denunciato l’illegittima acquisizione della corrispondenza del quale era venuto a conoscenza con la ricezione della raccomandata e che,in ogni caso,l’uso della stessa a fini difensivi avrebbe dovuto essere scriminata ai sensi dell’art. 51 cod. pen.;

2.3. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbe stata valutata adeguatamente la consulenza tecnica di parte prodotta dalla difesa del ricorrente nel corso del giudizio di primo grado.

Si deduceva , altresì , che - illegittimamente – non sarebbe stata tenuta l’udienza preliminare;

2.4. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della sussistenza dell’elemento soggettivo, che avrebbe dovuto essere valutato al momento della ricezione della raccomandata contenente l’e-mailillecitamente carpita e non in relazione al successivo utilizzo che veniva effettuato della stessa; 2.5.violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione: non sussisterebbero gli elementi costitutivi della ricettazione e l’utilizzo della e-mail illecitamente carpita avrebbe costituito solo la manifestazione dell’esercizio di un diritto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il secondo ed il quarto motivo di ricorso sono fondati ed assorbono gli altri. 1.1.Il collegio riafferma che il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, a nulla rilevando, al fine di configurare differenti ipotesi di ricettazione in relazione allo stesso bene, la condotta successiva alla ricezione volta al conseguimento di un ingiusto profitto, che non rappresenta un elemento costitutivo del reato(Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, Silvestri, Rv. 279969 –01;Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 - 01 ) .

In coerenza con tali linee ermeneutiche deve rite nersi che il delitto di ricettazione contestato nel caso in esame sia sta to co nsumato all ’ atto dell a ricezione della raccomandata contenente la pen-drivenella quale era stata salvata la e-mailillecitamente captata.

Dalcompendio motivazionale integrato emergente dalle d ue sentenze di merito non emerge la dimostrazione della sussistenza del dolodi ricettazione in capo al [OSCURATO:PERSONA] all’atto dellaricezione della raccomandata.

Le sentenze di merito e quella di appello in particolare, ricavano invece la sussistenza dell’elemento soggettiva dal tempo che il ricorrente ha impiegato per sporgere la denuncia, cioè da un comportamento successivo alla ricezione dell’atto, in contrasto con le indicazioniermeneutiche sopra richiamate.

A ciò si aggiunge che il fatto di sporgere denuncia manifesta , comunque - sebbene ex postrispetto al delitto contestato - una direzione della volontà incompatibile con il dolo di ricettazione.

La sentenza impugnata deve,pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata,perché il fatto non costitu isce reato .

Così deciso,il giorno 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreFULVIO BALDI che ha concluso chiedendola dichiarazione di inammissibilità del ricorso . L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] difesa di [OSCURATO:PERSONA] G abriele T eodoro dopo dibattimento insiste per l'accoglimento del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] A ndreussi in difesa d ella parte civile A ndrea R oberto S caramella dopo dibattimento deposita in udienza le conclusioni scritte a cui si riporta unitamente alla nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] appello di Milano confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di una e-mailche riproduceva una conversazione privata intercorsa tra gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: le indagini si sarebbero protratte oltre i termini di legge e l’azione penale sarebbe stata esercitata tardivamente; 2.2. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità: non sarebbe stato valutato il diligente comportamento del ricorrente che avevadenunciato l’illecita acquisizione della e -mail sia alla Procura della Repubblica, che al Consiglio distrettuale di disciplina della Corte di appello di Milano; la denuncia, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, sarebbe stata tempestiva,anche tenuto conto dei carichi di lavoro e familiari incombenti sul ricorrente; si deduceva, inoltre, che avere rivelato l’apprensione illecita della e-mail- non avrebbe condotto ad ottenere alcun vantaggio personale e che si tratterebbe , invece della manifestazione dell’esercizio di un diritto che avrebbe dovuto condurre i giudici di merito a scriminare la condotta ai sensi dell’art. 51 cod. pen. In sintesi: si deduceva che il ricorrente avrebbe tempestivamente e diligentemente denunciato l’illegittima acquisizione della corrispondenza del quale era venuto a conoscenza con la ricezione della raccomandata e che,in ogni caso,l’uso della stessa a fini difensivi avrebbe dovuto essere scriminata ai sensi dell’art. 51 cod. pen.; 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbe stata valutata adeguatamente la consulenza tecnica di parte prodotta dalla difesa del ricorrente nel corso del giudizio di primo grado. Si deduceva , altresì , che - illegittimamente – non sarebbe stata tenuta l’udienza preliminare; 2.4. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della sussistenza dell’elemento soggettivo, che avrebbe dovuto essere valutato al momento della ricezione della raccomandata contenente l’e-mailillecitamente carpita e non in relazione al successivo utilizzo che veniva effettuato della stessa; 2.5.violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione: non sussisterebbero gli elementi costitutivi della ricettazione e l’utilizzo della e-mail illecitamente carpita avrebbe costituito solo la manifestazione dell’esercizio di un diritto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il secondo ed il quarto motivo di ricorso sono fondati ed assorbono gli altri. 1.1.Il collegio riafferma che il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, a nulla rilevando, al fine di configurare differenti ipotesi di ricettazione in relazione allo stesso bene, la condotta successiva alla ricezione volta al conseguimento di un ingiusto profitto, che non rappresenta un elemento costitutivo del reato(Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, Silvestri, Rv. 279969 –01;Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 - 01 ) . In coerenza con tali linee ermeneutiche deve rite nersi che il delitto di ricettazione contestato nel caso in esame sia sta to co nsumato all ’ atto dell a ricezione della raccomandata contenente la pen-drivenella quale era stata salvata la e-mailillecitamente captata. Dalcompendio motivazionale integrato emergente dalle d ue sentenze di merito non emerge la dimostrazione della sussistenza del dolodi ricettazione in capo al [OSCURATO:PERSONA] all’atto dellaricezione della raccomandata. Le sentenze di merito e quella di appello in particolare, ricavano invece la sussistenza dell’elemento soggettiva dal tempo che il ricorrente ha impiegato per sporgere la denuncia, cioè da un comportamento successivo alla ricezione dell’atto, in contrasto con le indicazioniermeneutiche sopra richiamate. A ciò si aggiunge che il fatto di sporgere denuncia manifesta , comunque - sebbene ex postrispetto al delitto contestato - una direzione della volontà incompatibile con il dolo di ricettazione. La sentenza impugnata deve,pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata,perché il fatto non costitu isce reato . Così deciso,il giorno 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26149/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris