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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 10817/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 19 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in data 4 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che a pagina 4 ha logicamente sottolineato la pacifica integrazione del delitto contestato, anche sotto il profilo soggettivo, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Considerato che la censura, contenuta anch'essa all'interno del primo motivo di ricorso, che lamenta un'omessa motivazione sotto il profilo sanzionatorio, è manifestamente infondata, avendo i giudici di merito puntualmente argomentato sulla pena irrogata, evidenziandone la congruità e l'impossibilità di ulteriore diminuzione, in ragione della gravità del fatto, accentuata dalla sua reiterazione, nonché del danno patito dalla persona offesa; Osservato, in ogni caso, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Rilavato che anche l'ultimo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto l'esclusione risulta giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 1310412017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 19 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in data 4 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che a pagina 4 ha logicamente sottolineato la pacifica integrazione del delitto contestato, anche sotto il profilo soggettivo, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Considerato che la censura, contenuta anch'essa all'interno del primo motivo di ricorso, che lamenta un'omessa motivazione sotto il profilo sanzionatorio, è manifestamente infondata, avendo i giudici di merito puntualmente argomentato sulla pena irrogata, evidenziandone la congruità e l'impossibilità di ulteriore diminuzione, in ragione della gravità del fatto, accentuata dalla sua reiterazione, nonché del danno patito dalla persona offesa; Osservato, in ogni caso, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Rilavato che anche l'ultimo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto l'esclusione risulta giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 1310412017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.
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