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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00784/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Letta la memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell'accoglimento del ricorso e nella declaratoria di prescrizione del reato.

Lette le conclusioni scritte e nota spese depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile Comune di Napoli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, in relazione ai reati di cui agli artt. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 1); art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004 (capo 3), artt. 93- 94 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capo 2) per avere, in qualità di proprietaria committente, realizzato, in assenza di permesso a costruire e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, sottotetto termico di circa mq. 160 in legno a doppia falda spiovente a copertura dell'intero manufatto, di altezza mt. 0,30, in zona sismica, omettendo il deposito del progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato al Genio civile, alla pena di mesi due di arresto e C 60.000,00 di ammenda.

Accertato in Napoli il 13/01/2014.

Con la medesima sentenza l'imputata era stata condannata al risarcimento del danno in favore della parte civile, Comune di Napoli, da liquidarsi in separato giudizio.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, con il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. attu. cod.proc.pen. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 131 bis cod.pen. (primo motivo).

La corte territoriale avrebbe escluso l'applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto sul rilievo che i lavori accedevano ad immobile già abusivo da cui ha tratto la maggior intensità del dolo, non considerando che l'imputato è persona incensurata e non sarebbe dimostrata la precedente abusività dell'immobile. -Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 546 comma 3 cod.proc.pen., erroneo calcolo della pena pecuniaria (secondo e terzo motivo).

Sostiene la ricorrente che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto corretto il calcolo di pena operato dal giudice di primo grado con riguardo all'aumento per i reati satellite, aumento operato per due reati satellite come ritenuto dal tribunale, erroneamente ritenendo che i reati satelliti fossero tre sul rilievo che le condotte indicate negli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380 del 2001, la cui pena è indicata nel successivo art. 95, integrano distinti reati.

Dunque, la pena pecuniaria, indicata in C 60.000,00 di ammenda sarebbe frutto di un errore di calcolo giacchè, come indicato dal tribunale, dovrebbe essere indicata in C 57.000,00 di ammenda, pari alla somma sulla pena base di C 50.000,00, l'ulteriore aumento di 5.000,00 per i due reati satellite (C 2.500,00 per ciascuno reato). -Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 159 cod.pen., estinzione del reato per intervenuta prescrizione prima della sentenza in grado di appello (quarto motivo).

Secondo la ricorrente erroneamente, il Tribunale, avrebbe rinviato il processo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'esame dell'imputata non comparsa, su richiesta del difensore di costei, sospendendo i termini di prescrizione sino all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Trattasi di un generico rinvio disposto ex art. 470 comma 1 e 477 cod.proc.pen. finalizzato all'assunzione di un mezzo di prova, sicchè non dovrebbe operare la sospensione del processo.

Stante l'assenza dell'imputata il rinvio per l'assunzione del mezzo di prova (esame) non avrebbe dovuto comportare la sospensione del corso della prescrizione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Seguendo l'ordine logico dei motivi, va disattesa in quanto manifestamente infondata la censura devoluta nel quarto motivo di ricorso.

Va premesso, in punto di fatto, che all'udienza del 6 maggio 2016, il difensore dell'imputata aveva richiesto rinvio per consentire l'esame dell'imputata non presente, richiesta accordata dal giudice che aveva rinviato il procedimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per esame dell'imputata e discussione con sospensione dei termini di prescrizione.

Va rammentato l'insegnamento constante secondo cui il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio ex art. 159 cod. pen., a prescindere dalle ragioni che la stessa parte ha posto a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del difensore poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni (Sez. 7, n. 8124 del 25/01/2016, Nascio, Rv. 266469 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 41349 del 28/05/2014, Zappalorti, Rv. 260753 - 01) Va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. 28 novembre 2001, n. 1021) hanno affermato, proprio con riferimento alla disciplina della prescrizione, che il processo penale vive prevalentemente delle iniziative non solo istruttorie delle parti anche private, che hanno il potere di contribuire autonomamente a determinare tempi, modalità e contenuti delle attività processuali.

Infatti, le parti non hanno più solo poteri limitativi dell'autorità del giudice, ma condividono con il giudice la responsabilità dell'andamento del processo e devono assumersi conseguentemente gli oneri connessi all'esercizio dei loro poteri.

Tale responsabilità comporta, dunque, l'incongruità di una interpretazione della norma che consenta alla stessa parte che ha chiesto ed ottenuto il rinvio della udienza, pur in mancanza dei presupposti legittimanti, di lamentare la correlata considerazione della sospensione della prescrizione proprio da tale rinvio derivante.

Ciò vale, in particolare come nel caso in esame, laddove, appunto, la sospensione sia adottata in vista delle esigenze della parte instante ivi compresa la necessità di rinvio onde potere espletare l'interrogatorio dell'imputata non presente e non legittimamente impedito.Né è invocabile la giurisprudenza secondo cui nel caso di concomitante ragione di rinvio, per legittimo impedimento del difensore e/o dell'imputato e necessità istruttoria, quest'ultima debba prevalere sicchè non opera la sospensione della prescrizione, poiché nel caso in esame non vi era alcun impedimento dell'imputata a rendere l'esame che non si è tenuto in quanto assente.

Non sono in contestazione i periodi di sospensione del corso della prescrizione come indicati nella sentenza impugnata (astensione dalle udienze e sospensione del corso della prescrizione per complessivi anni uno mesi cinque e giorni quattro) e, dunque, la prescrizione non era maturata prima della sentenza impugnata essendo maturata al 17/06/2020, successiva al 27/01/2020, data di pronuncia della sentenza di appello.

Il che non impedisce la dichiarazione di prescrizione del reato per essere i reati estinti nelle more del giudizio di legittimità in dipendenza della fondatezza del secondo motivo di ricorso in presenza di illegalità della pena pecuniaria (vedi in fra).

5. Va, ancora, scrutinato il primo motivo di ricorso che risulta manifestamente infondato in quanto contrario all'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità.

L'esclusione della speciale causa di non punibilità è stata argomentata sul rilievo che, pur essendo i lavori di non grande rilevanza, questi accedevano ad un immobile abusivo.

Come è noto, ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento (Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, P.M. in proc.

Derossi, Rv. 265450 - 01; Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586 - 01).

A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata che con motivazione immune da censure ha escluso l'applicazione della speciale causa di non punibilità.

6. È fondato il secondo motivo di ricorso con limitato riguardo alla pena pecuniaria.

La questione concerne il calcolo della pena pecuniaria irrogata per i reati satellite, Il Tribunale ha irrogato la pena di mesi due di arresto e C 60.000,00 di ammenda secondo il seguente calcolo (cfr. pag. 6): pena base per il reato più grave di cui all'art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, mesi uno di arresto e C 52.000,00 di ammenda, aumentata per la continuazione per ciascuno dei reati satellitizdi giorni quindici di arresto e C 2.500 di ammenda.

Il calcolo della pena pecuniaria è all'evidenza errato là dove, in presenza di due reati satellite (181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004 e art. 93 — 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, omesso deposito del progetto presso l'ufficio del Genio Civile (ora sportello Unico dell'edilizia) ha irrogato la pena di C 60.000,00 di ammenda in luogo di C 57.000,00 di ammenda.

Dal canto suo, la corte territoriale, in risposta alla censura difensiva, ha fatto mal governo della legge penale là dove ritiene che i reati satellite fossero tre facendo leva sulla mera indicazione delle singole violazioni indicate nel capo di imputazione (art. 93- 94), ma nel caso in esame dalla lettura del capo 2) risulta che era contestato solo l'omesso deposito dei progetti.

In ogni caso, giammai, la pena pecuniaria sarebbe pari a C 60.000,00 di ammenda.

7. La rilevata illegalità della pena pecuniaria consente il rilievo della prescrizione dei reati maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza in grado di appello.

La sentenza va, pertanto, annullata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Consegue, altresì la revoca dell'ordine di demolizione e di remissione in pristino dello stato dei luoghi.

8. In presenza della parte civile Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 578 cod.proc.pen., vanno confermate le statuizioni civili in presenza di accertamento della responsabilità penale dell'imputata per i reati di costruzione abusiva, reato paesaggistico e violazione disposizione leggi antisismica, come meglio descritti sub. par

1. del ritenuto in fatto.

Si osserva, con rilievo di carattere dirimente, che la ricorrente non ha neppure affrontato nei motivi di ricorso per cassazione il tema della responsabilità penale che è rimasto privo di censure, a fronte di un doppio accertamento conforme.

La corte territoriale, in continuità con il Tribunale, ha argomentato sulla scorta degli accertamenti in punto di fatto, qui non più rivisitabile, l'esecuzione di lavori, in qualità di proprietaria committente, in assenza di permesso a costruire e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, consistiti in sottotetto termico di circa mq. 160 in legno a doppia falda spiovente a copertura dell'intero manufatto, di altezza mt. 0,30, in zona sismica, omettendo il deposito del progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato al Genio civile.

Consegue la conferma delle statuizioni civili.L'imputata va, infine, condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Comune di Napoli, nel presente giudizio, che si liquidano in C 1755,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

Revoca l'ordine di demolizione e di remissione in pristino dello stato dei luoghi.

Conferma le statuizioni civilistiche di condanna.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e dife

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2020 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell'accoglimento del ricorso e nella declaratoria di prescrizione del reato. Lette le conclusioni scritte e nota spese depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile Comune di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, in relazione ai reati di cui agli artt. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 1); art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004 (capo 3), artt. 93- 94 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capo 2) per avere, in qualità di proprietaria committente, realizzato, in assenza di permesso a costruire e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, sottotetto termico di circa mq. 160 in legno a doppia falda spiovente a copertura dell'intero manufatto, di altezza mt. 0,30, in zona sismica, omettendo il deposito del progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato al Genio civile, alla pena di mesi due di arresto e C 60.000,00 di ammenda. Accertato in Napoli il 13/01/2014. Con la medesima sentenza l'imputata era stata condannata al risarcimento del danno in favore della parte civile, Comune di Napoli, da liquidarsi in separato giudizio. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, con il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. attu. cod.proc.pen. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 131 bis cod.pen. (primo motivo). La corte territoriale avrebbe escluso l'applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto sul rilievo che i lavori accedevano ad immobile già abusivo da cui ha tratto la maggior intensità del dolo, non considerando che l'imputato è persona incensurata e non sarebbe dimostrata la precedente abusività dell'immobile. -Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 546 comma 3 cod.proc.pen., erroneo calcolo della pena pecuniaria (secondo e terzo motivo). Sostiene la ricorrente che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto corretto il calcolo di pena operato dal giudice di primo grado con riguardo all'aumento per i reati satellite, aumento operato per due reati satellite come ritenuto dal tribunale, erroneamente ritenendo che i reati satelliti fossero tre sul rilievo che le condotte indicate negli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380 del 2001, la cui pena è indicata nel successivo art. 95, integrano distinti reati. Dunque, la pena pecuniaria, indicata in C 60.000,00 di ammenda sarebbe frutto di un errore di calcolo giacchè, come indicato dal tribunale, dovrebbe essere indicata in C 57.000,00 di ammenda, pari alla somma sulla pena base di C 50.000,00, l'ulteriore aumento di 5.000,00 per i due reati satellite (C 2.500,00 per ciascuno reato). -Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 159 cod.pen., estinzione del reato per intervenuta prescrizione prima della sentenza in grado di appello (quarto motivo). Secondo la ricorrente erroneamente, il Tribunale, avrebbe rinviato il processo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'esame dell'imputata non comparsa, su richiesta del difensore di costei, sospendendo i termini di prescrizione sino all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Trattasi di un generico rinvio disposto ex art. 470 comma 1 e 477 cod.proc.pen. finalizzato all'assunzione di un mezzo di prova, sicchè non dovrebbe operare la sospensione del processo. Stante l'assenza dell'imputata il rinvio per l'assunzione del mezzo di prova (esame) non avrebbe dovuto comportare la sospensione del corso della prescrizione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Seguendo l'ordine logico dei motivi, va disattesa in quanto manifestamente infondata la censura devoluta nel quarto motivo di ricorso. Va premesso, in punto di fatto, che all'udienza del 6 maggio 2016, il difensore dell'imputata aveva richiesto rinvio per consentire l'esame dell'imputata non presente, richiesta accordata dal giudice che aveva rinviato il procedimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per esame dell'imputata e discussione con sospensione dei termini di prescrizione. Va rammentato l'insegnamento constante secondo cui il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio ex art. 159 cod. pen., a prescindere dalle ragioni che la stessa parte ha posto a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del difensore poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni (Sez. 7, n. 8124 del 25/01/2016, Nascio, Rv. 266469 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 41349 del 28/05/2014, Zappalorti, Rv. 260753 - 01) Va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. 28 novembre 2001, n. 1021) hanno affermato, proprio con riferimento alla disciplina della prescrizione, che il processo penale vive prevalentemente delle iniziative non solo istruttorie delle parti anche private, che hanno il potere di contribuire autonomamente a determinare tempi, modalità e contenuti delle attività processuali. Infatti, le parti non hanno più solo poteri limitativi dell'autorità del giudice, ma condividono con il giudice la responsabilità dell'andamento del processo e devono assumersi conseguentemente gli oneri connessi all'esercizio dei loro poteri. Tale responsabilità comporta, dunque, l'incongruità di una interpretazione della norma che consenta alla stessa parte che ha chiesto ed ottenuto il rinvio della udienza, pur in mancanza dei presupposti legittimanti, di lamentare la correlata considerazione della sospensione della prescrizione proprio da tale rinvio derivante. Ciò vale, in particolare come nel caso in esame, laddove, appunto, la sospensione sia adottata in vista delle esigenze della parte instante ivi compresa la necessità di rinvio onde potere espletare l'interrogatorio dell'imputata non presente e non legittimamente impedito.Né è invocabile la giurisprudenza secondo cui nel caso di concomitante ragione di rinvio, per legittimo impedimento del difensore e/o dell'imputato e necessità istruttoria, quest'ultima debba prevalere sicchè non opera la sospensione della prescrizione, poiché nel caso in esame non vi era alcun impedimento dell'imputata a rendere l'esame che non si è tenuto in quanto assente. Non sono in contestazione i periodi di sospensione del corso della prescrizione come indicati nella sentenza impugnata (astensione dalle udienze e sospensione del corso della prescrizione per complessivi anni uno mesi cinque e giorni quattro) e, dunque, la prescrizione non era maturata prima della sentenza impugnata essendo maturata al 17/06/2020, successiva al 27/01/2020, data di pronuncia della sentenza di appello. Il che non impedisce la dichiarazione di prescrizione del reato per essere i reati estinti nelle more del giudizio di legittimità in dipendenza della fondatezza del secondo motivo di ricorso in presenza di illegalità della pena pecuniaria (vedi in fra). 5. Va, ancora, scrutinato il primo motivo di ricorso che risulta manifestamente infondato in quanto contrario all'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità. L'esclusione della speciale causa di non punibilità è stata argomentata sul rilievo che, pur essendo i lavori di non grande rilevanza, questi accedevano ad un immobile abusivo. Come è noto, ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento (Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, P.M. in proc. Derossi, Rv. 265450 - 01; Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586 - 01). A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata che con motivazione immune da censure ha escluso l'applicazione della speciale causa di non punibilità. 6. È fondato il secondo motivo di ricorso con limitato riguardo alla pena pecuniaria. La questione concerne il calcolo della pena pecuniaria irrogata per i reati satellite, Il Tribunale ha irrogato la pena di mesi due di arresto e C 60.000,00 di ammenda secondo il seguente calcolo (cfr. pag. 6): pena base per il reato più grave di cui all'art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, mesi uno di arresto e C 52.000,00 di ammenda, aumentata per la continuazione per ciascuno dei reati satellitizdi giorni quindici di arresto e C 2.500 di ammenda. Il calcolo della pena pecuniaria è all'evidenza errato là dove, in presenza di due reati satellite (181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004 e art. 93 — 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, omesso deposito del progetto presso l'ufficio del Genio Civile (ora sportello Unico dell'edilizia) ha irrogato la pena di C 60.000,00 di ammenda in luogo di C 57.000,00 di ammenda. Dal canto suo, la corte territoriale, in risposta alla censura difensiva, ha fatto mal governo della legge penale là dove ritiene che i reati satellite fossero tre facendo leva sulla mera indicazione delle singole violazioni indicate nel capo di imputazione (art. 93- 94), ma nel caso in esame dalla lettura del capo 2) risulta che era contestato solo l'omesso deposito dei progetti. In ogni caso, giammai, la pena pecuniaria sarebbe pari a C 60.000,00 di ammenda. 7. La rilevata illegalità della pena pecuniaria consente il rilievo della prescrizione dei reati maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza in grado di appello. La sentenza va, pertanto, annullata perché i reati sono estinti per prescrizione. Consegue, altresì la revoca dell'ordine di demolizione e di remissione in pristino dello stato dei luoghi. 8. In presenza della parte civile Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 578 cod.proc.pen., vanno confermate le statuizioni civili in presenza di accertamento della responsabilità penale dell'imputata per i reati di costruzione abusiva, reato paesaggistico e violazione disposizione leggi antisismica, come meglio descritti sub. par 1. del ritenuto in fatto. Si osserva, con rilievo di carattere dirimente, che la ricorrente non ha neppure affrontato nei motivi di ricorso per cassazione il tema della responsabilità penale che è rimasto privo di censure, a fronte di un doppio accertamento conforme. La corte territoriale, in continuità con il Tribunale, ha argomentato sulla scorta degli accertamenti in punto di fatto, qui non più rivisitabile, l'esecuzione di lavori, in qualità di proprietaria committente, in assenza di permesso a costruire e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, consistiti in sottotetto termico di circa mq. 160 in legno a doppia falda spiovente a copertura dell'intero manufatto, di altezza mt. 0,30, in zona sismica, omettendo il deposito del progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato al Genio civile. Consegue la conferma delle statuizioni civili.L'imputata va, infine, condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Comune di Napoli, nel presente giudizio, che si liquidano in C 1755,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Revoca l'ordine di demolizione e di remissione in pristino dello stato dei luoghi. Conferma le statuizioni civilistiche di condanna. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e dife
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