CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29055/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PADOVA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 aprile 2018, la Corte di appello di Potenza ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Matera del 7 dicembre 2015 riqualificando i reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della «[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.» (cui erano state contestate violazioni dell'art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000 n.74) come violazioni dell'art. 4 d.lgs. n. 74/2000. La Corte di appello di Potenza ha dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, in relazione ai fatti così diversamente qualificati, limitatamente agli anni di imposta 2006, 2007, 2008, 2009 e ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in relazione all'anno d'imposta 2010. Ha conseguentemente rideterminato la pena e ridotto l'importo del sequestro preventivo. Il 12 aprile 2019 la sentenza della Corte di appello di Potenza è stata annullata dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. La Corte di legittimità ha ritenuto che una richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata dalla difesa nel giudizio di appello (volta all'acquisizione dei verbali delle prove assunte in altro procedimento che aveva ad oggetto lo stesso reato, consumato in Matera il 24 settembre 2012, e si era concluso con sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile) fosse stata respinta dalla Corte di appello di Potenza senza fornire adeguata motivazione. Si trattava infatti di prove sopravvenute che, ai sensi dell'art. 603 comma 2, cod. proc. pen., avrebbero potuto non essere ammesse solo in caso di ritenuta manifesta superfluità e tale giudizio non era stato «espresso con adeguata motivazione». Con sentenza del 2 febbraio 2021, decidendo quale giudice di rinvio, la Corte di appello di Salerno: ha dichiarato non doversi procedere in relazione alle condotte riferibili ai periodi di imposta 2006, 2007, 2008, 2009 e ha ritenuto la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000, commesso il 28 settembre 2011, in relazione al periodo di imposta 2010; ha rideterminato la pena per tale contestazione in anni uno e mesi sei di reclusione; ha ridotto l'importo del sequestro preventivo ad euro 365.600,00; ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Matera. La Corte di appello di Salerno non ha ritenuto di dover procedere alla rinnovazione istruttoria chiesta dalla difesa. Ha rilevato, infatti, che la sentenza rescindente, avendo censurato la mancanza di motivazione sul punto, non imponeva l'acquisizione delle prove sopravvenute (verbali delle testimonianze assunte nel diverso procedimento), ma richiedeva una più attenta valutazione della richiesta e ha ritenuto che la rinnovazione istruttoria si riferisse a «prove, sì sopravvenute, perché assunte successivamente al procedimento che occupa, ma decisamente superflue». 2. Per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Salerno. Il ricorso si articola in tre motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 D.Igs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Col primo motivo, il difensore lamenta violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen. Sostiene che il giudice di rinvio avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione istruttoria uniformandosi alla trama motivazionale indicata nella sentenza di annullamento e non lo ha fatto. Sottolinea che la sentenza rescindente ha ritenuto non manifestamente superflua l'acquisizione dei verbali delle prove assunte nel procedimento concluso con sentenza definitiva di assoluzione, ma la Corte di appello di Salerno non si è uniformata a tale indicazione e ha nuovamente respinto l'istanza di rinnovazione istruttoria avanzata dalla difesa. 2.2. Il secondo motivo di ricorso costituisce una specificazione del primo. Il ricorrente lamenta travisamento del fatto e sostiene che la Corte di appello di Salerno ha ignorato che le prove di cui si chiedeva l'acquisizione documentavano la costante esecuzione di controlli da parte del collegio sindacale e la regolarità dei consumi di materia prima e di energia anche negli anni precedenti al 2011. Rileva che la sentenza impugnata ha ignorato o travisato questo dato perché ha argomentato la manifesta superfluità delle prove richieste sostenendo che sarebbero state riferibili a un periodo successivo a quello oggetto di imputazione. Osserva, inoltre, che la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Matera con riferimento al periodo di imposta 2011 è stata acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. e i dati in essa irrevocabilmente accertati (id est: la costante esecuzione di controlli da parte del collegio sindacale e la regolarità dei consumi di materia prima e di energia anche negli anni precedenti al 2011) dovevano essere fatti propri dalla Corte di Salerno, la quale non poteva discostarsene. 2.3. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta falsa applicazione dei criteri della manifesta superfluità o irrilevanza delle prove da assumere in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e quindi violazione degli artt. 603 comma 2, 495 comma 1 e 190 comma 1 cod. proc. pen. Osserva: che, ai sensi dell'art. 603 comma 2 del codice di rito, l'acquisizione di prove sopravvenute è un atto dovuto e non meramente discrezionale; che, di conseguenza, l'acquisizione può essere rifiutata solo se la superfluità o irrilevanza sono manifeste e deve essere disposta ogniqualvolta sia anche solo probabile che la prova richiesta sia rilevante e non superflua.Sottolinea, in particolare: che «può essere superflua solo ed esclusivamente la prova tendente a confermare un risultato conoscitivo che il giudice ritiene di aver già acquisito, giammai quella che lo smentisce»; che sono rilevanti «non solo le prove che attingono il fatto principale, direttamente riconducibile alla fattispecie normativa contestata come violata, ma anche quelle che hanno ad oggetto tutti quei fatti secondari dai quali è possibile desumere, in via inferenziale, delle conclusioni in ordine al fatto principale». [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 2. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quando procede ad annullamento con rinvio, la Cassazione risolve una questione di diritto anche se giudica inadempiuto l'obbligo della motivazione su un punto della decisione. In questi casi il giudice di rinvio resta libero di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto relativa al punto annullato e ha gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato annullato. È tenuto, però, a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento. Ne consegue che il giudice di rinvio può essere vincolato al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, che la sentenza di annullamento abbia ritenuto di determinante rilevanza ai fini della decisione; oppure essere tenuto all'esame, non effettuato in precedenza, di specifiche istanze difensive, incidenti sul giudizio conclusivo (cfr., fra le tante: Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, dep. 2013, Scavetto, Rv. 254830; Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999; Sez. 1, n. 12690 del 03/12/2019, dep. 2020, Belcastro, v. 278703). Muovendo da queste premesse, appare evidente che gli spazi di valutazione, spettanti al giudice in sede di rinvio, sono inversamente proporzionali alla specificità dei princìpi di diritto e delle ulteriori statuizioni rassegnati dal giudice di legittimità con la sentenza di annullamento. Nel caso di specie, la sentenza rescindente ha ritenuto carente la motivazione con la quale la Corte di appello di Potenza aveva respinto l'istanza di acquisizione dei verbali delle dichiarazioni testimoniali (a carico e a discarico) rese in altro procedimento definito con sentenza irrevocabile. Nel farlo, ha rilevato che, secondo i giudici di appello, l'assoluzione del ricorrente per i fatti relativi all'anno di imposta 2011 era dipesa «non dalla forza delle diverse emergenze scaturenti dalle prove dichiarative in quella sede assunte, ma dalla sola incompletezza della documentazione extracontabile relativa all'anno di imposta in oggetto, risultando la stessa interrotta al mese di luglio e dunque non in grado di dimostrare l'evasione con documentazione extracontabile per l'intero anno 2011» e ha ritenuto che tale motivazione non fosse sufficiente perché, trattandosi di prove sopravvenute, solo la manifesta superfluità avrebbe consentito di non ammetterle. A sostegno di tali conclusioni, la sentenza di annullamento ha osservato che la sentenza pronunciata dal Tribunale di Matera il 31 ottobre 2018, divenuta irrevocabile il 17 dicembre 2016, (acquisita agli atti del presente procedimento ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.) con la quale Tormena è stato assolto dal reato di cui all'art. 3 d.lgs. 74/2000 che era accusato di aver commesso nella dichiarazione relativa ai redditi del 2011, faceva riferimento anche ad accertamenti relativi ai periodi di imposta precedenti sicché la manifesta superfluità delle dichiarazioni raccolte in quel processo (delle quali la difesa aveva chiesto l'acquisizione ex art. 603 comma 2 cod. proc. pen.) avrebbe dovuto essere specificamente motivata. Il ricorrente sostiene che, essendo tenuti al rispetto del principio diritto affermato dalla sentenza di annullamento, i giudici di rinvio erano obbligati alla acquisizione dei verbali delle prove assunte nel procedimento definito con sentenza di assoluzione, ma tali conclusioni non possono essere condivise. A seguito di annullamento per vizio di motivazione, infatti, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire allo stesso risultato decisorio, non solo utilizzando argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità, ma anche integrando o completando quelle argomentazioni. Nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento, infatti, il giudice di rinvio conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione e alla valutazione dei dati processuali (tra le tante: Sez. 2, n. 47060 del 25/09/2013, Mazzoni, Rv. 257490; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259811). Nel caso in esame, la sentenza rescindente ha affermato il principio di diritto secondo il quale le prove sopravvenute, la cui ammissione era stata richiesta in sede di appello, potevano essere escluse solo se manifestamente superflue e ha censurato la motivazione adottata dalla Corte territoriale dalla quale poteva desumersi la non necessarietà, ma non la manifesta superfluità di quelle prove. La sentenza impugnata ha ritenuto di non dover procedere all'acquisizione delle prove sopravvenute osservando: - che la sentenza di primo grado è giunta all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in forza dell'accertata esistenza di una documentazione extracontabile salvata su tre pennette USB rinvenute dalla Guardia di Finanza nel bagagliaio di un'auto aziendale in uso a Tormena, nello scomparto dedicato alla cassetta del pronto soccorso; - che tale documentazione extracontabile, raffrontata con la contabilità "ufficiale", ha evidenziato sottofatturazioni nella misura del 60% grazie alle quali è stata ricavata una riserva di "fondi neri" utilizzati per pagare operazioni non fatturate né fatturabili; - che Tormena è stato assolto dall'accusa di aver compiuto dichiarazioni infedeli o fraudolente in relazione all'anno di imposta 2011 con sentenza del 31 ottobre 2016 (irrevocabile il 17 dicembre 2016) non soltanto perché in relazione a quell'anno di imposta non è stata rinvenuta una contabilità parallela, ma anche perché, in assenza di documentazione contabile diversa da quella ufficiale, le dichiarazioni rese dai testimoni a discarico non potevano essere contrastate; - che, in presenza di una documentazione extracontabile chiara e coerente relativa al periodo 2006 - 2010, potevano essere considerate manifestamente superflue le dichiarazioni rese dai testimoni a discarico nel giudizio definito con sentenza di assoluzione, dalle quali risultava (come era peraltro risultato anche nel giudizio in corso) la regolarità dei consumi di materie prime e di energia rispetto alla produzione dichiarata e regolarmente contabilizzata, l'esistenza di una politica societaria che impediva ai dipendenti di effettuare lavoro straordinario, la regolarità dei controlli eseguiti dal collegio sindacale sulla contabilità ufficiale. La motivazione tiene conto dei rilievi contenuti nella sentenza rescindente e li supera, perché integra e completa le argomentazioni censurate dalla Corte di legittimità sottolineando che i documenti acquisiti a seguito del rinvenimento delle chiavette USB costituiscono «una vera e propria confessione stragiudiziale», tale da rendere «decisamente superflua» la rinnovazione istruttoria richiesta. 3. È manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso. Le sentenze di merito - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei ripetuti richiami che la sentenza d'appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - sottolineano che la contabilità ufficiale e quella parallela coincidevano nell'indicazione dei clienti e dei fornitori e che nella contabilità parallela, accanto ad ogni importo - significativamente coincidente con il dato contabile ufficiale sia per le vendite che per gli acquisti delle merci - compariva un importo "bis". La sentenza impugnata riferisce che, nella documentazione extracontabile, era riportata una voce «vendite salotti», il cui importo era coincidente con la voce contenuta nella documentazione ufficiale «con la differenza che, in seguito all'aggiunta di un piccolo trattino, seguiva la locuzione "vendite bis" che riportava un importo maggiore e diverso rispetto a quello indicato nel documento contabile». Riferisce, inoltre, che anche la voce «merci contro acquisti» aveva un «suffisso "bis"» recante «un importo maggiore rispetto a quello indicato nella contabilità ufficiale». Le sentenze di merito, inoltre, prendono espressamente in esame prove a discarico che sono state assunte nel dibattimento e sono in larga parte coincidenti con quelle assunte nel procedimento relativo ai fatti del 2011 delle quali è stata chiesta l'acquisizione. Osservano, in particolare, che la sottofatturazione aveva consentito di creare fondi "in nero" e che le dichiarazioni rese dai responsabili dell'ufficio acquisiti di Treviso e dello stabilimento di Matera (cui è stato dato rilievo nel procedimento relativo al periodo di imposta 2011), non erano idonee a confutare la prova documentale derivante dall'acquisizione della contabilità parallela, che, con riferimento all'anno 2011, era invece mancante o, comunque, incompleta. La motivazione appare esauriente, scevra da profili di contraddittorietà e manifesta illogicità, e non si discosta da quanto definitivamente accertato con la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Matera con riferimento al periodo di imposta 2011 (acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.); non contesta, infatti, che il collegio sindacale abbia eseguito costanti controlli sulla contabilità ufficiale, né che i consumi di materia prima e di energia indicati dal consulente tecnico della difesa (esaminato sia nel presente giudizio che in quello concluso con la sentenza di assoluzione) fossero compatibili con la produzione dichiarata e regolarmente contabilizzata. 4. Col terzo motivo, il ricorrente sostiene che «può essere superflua solo ed esclusivamente la prova tendente a confermare un risultato conoscitivo che il giudice ritiene di aver già acquisito, giammai quella che lo smentisce» e sono rilevanti «non solo le prove che attingono il fatto principale, direttamente riconducibile alla fattispecie normativa contestata come violata, ma anche quelle che hanno ad oggetto tutti quei fatti secondari dai quali è possibile desumere, in via inferenziale, delle conclusioni in ordine al fatto principale». L'argomentazione è suggestiva ma non convincente. Ignora, infatti, che la gran parte dei verbali di cui si chiedeva l'acquisizione si riferivano a deposizioni rese nel corso di diverso procedimento da testimoni e consulenti già esaminati nel presente giudizio (il Mar. Zaccaro della G.d.F. di Matera, i testi a discarico [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il consulente tecnico della difesa dott. [OSCURATO:PERSONA]). Trascura poi che [OSCURATO:PERSONA] (unico testimone non esaminato nel presente giudizio, ma esaminato nel processo concluso con sentenza di assoluzione) risulta aver riferito sulla regolare tenuta della contabilità ufficiale oltre che sui controlli eseguiti dal collegio sindacale, circostanze che (come risulta dalla sentenza impugnata e anche dal ricorso) non sono controverse e, per quanto riguarda i controlli da parte dell'ufficio sindacale, sono docurnentalmente provate. Ne consegue che la decisione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto manifestamente superflua l'acquisizione dei verbali relativi all'assunzione delle prove indicate non può essere censurata, né può esserlo la valutazione di irrilevanza di tale acquisizione. Nel motivarla, infatti, non si è sostenuto - come assume il ricorrente - che si trattava di prove riguardanti un fatto diverso da quello principale, ma che - alla luce della sentenza del Tribunale di Matera del 31 ottobre 2016 (irrevocabile il 17 dicembre 2016) - quei verbali non potessero essere di alcuna utilità ai fini della decisione. Si tratta di valutazioni coerenti col contenuto della sentenza irrevocabile acquisita ex art. 238-bis cod. proc. pen. Compiendole, i giudici di rinvio hanno integrato la motivazione contenuta nella sentenza annullata dalla Corte di cassazione. La richiesta di rinnovazione istruttoria è stata quindi respinta - nel rispetto dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. - sulla base di argomenti ulteriori e diversi rispetto a quelli ritenuti carenti dalla sentenza rescindente 5. La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso ne comporta l'inammissibilità ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Conseguentemente non deve essere dichiarata la prescrizione del reato che sarebbe maturata dopo la sentenza d'appello. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 6. All'inammissibilità del ricorso conseclue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammis