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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 26797/2026

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a Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si sostiene laricorrenza di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione, non è formulato intermini consentiti dalla legge in questa sede essendo, oltre che manifestamenteinfondato, meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e giàcongruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (Sez.2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01);che, dunque, le suddette doglianze devono ritenersi prive di effettivaspecificità e meramente apparenti, omettendo un effettivo confronto con lacongrua e logica motivazione, conforme ai principi consolidati nellagiurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv.277334 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01; Sez. 4,n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897 – 01), posta a basedella piena integrazione della fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen., anche sottoil profilo soggettivo (si veda pag. 5 della impugnata sentenza, ove si sonoevidenziati gli indici univoci da cui è desumibile la consapevolezza dellaprovenienza delittuosa del bene e il carattere palesemente artificioso einattendibile della spiegazione offerta dall’imputato in ordine alla ricezione delbene);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si sostiene laricorrenza di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione, non è formulato intermini consentiti dalla legge in questa sede essendo, oltre che manifestamenteinfondato, meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e giàcongruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (Sez.2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01);che, dunque, le suddette doglianze devono ritenersi prive di effettivaspecificità e meramente apparenti, omettendo un effettivo confronto con lacongrua e logica motivazione, conforme ai principi consolidati nellagiurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv.277334 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01; Sez. 4,n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897 – 01), posta a basedella piena integrazione della fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen., anche sottoil profilo soggettivo (si veda pag. 5 della impugnata sentenza, ove si sonoevidenziati gli indici univoci da cui è desumibile la consapevolezza dellaprovenienza delittuosa del bene e il carattere palesemente artificioso einattendibile della spiegazione offerta dall’imputato in ordine alla ricezione delbene);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26797/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris