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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18702/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 19 gennaio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione maturata prima della sentenza di appello e le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 3/6/2020 che ha dichiarato la colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita commesso il 21/9/2011.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1Violazione di legge poiché la corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato ascritto al Ruggieri per intervenuta prescrizione . 2.2 Violazione di legge poiché la corte avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod.pen. 3.11 ricorso è parzialmente fondato.

Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché come correttamente osservato dalla corte a pag. 4 della sentenza il danno cagionato dal comportamento illecito dell'imputato e indicato nell'imputazione in oltre 14.000 euro non può di certo ritenersi di infima rilevanza.

Il primo motivo è fondato ed impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Ed infatti nonostante la ritenuta recidiva specifica e le sospensioni intervenute nel corso del giudizio di primo grado dal 21/10/2019 al 25/11/2019, dal 23/12/2019 al 10/2/2020, dal 10/2/2020 al 4/3/2020 e dal 4/3/2020 al 22/4/2020 e di 62 giorni per la sospensione COVID per complessivi 7 mesi circa, il termine decennale di prescrizione del reato contestato è maturato prima della pronunzia della sentenza di secondo grado.

Il reato si è pertanto estinto prima della sentenza di appello che avrebbe dovuto rilevare ex art. 129 cod. proc.pen. la causa di estinzione sopravvenuta.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Roma 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D a [OSCURATO:PERSONA] 3Er-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 19 gennaio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione maturata prima della sentenza di appello e le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 3/6/2020 che ha dichiarato la colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita commesso il 21/9/2011. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1Violazione di legge poiché la corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato ascritto al Ruggieri per intervenuta prescrizione . 2.2 Violazione di legge poiché la corte avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod.pen. 3.11 ricorso è parzialmente fondato. Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché come correttamente osservato dalla corte a pag. 4 della sentenza il danno cagionato dal comportamento illecito dell'imputato e indicato nell'imputazione in oltre 14.000 euro non può di certo ritenersi di infima rilevanza. Il primo motivo è fondato ed impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ed infatti nonostante la ritenuta recidiva specifica e le sospensioni intervenute nel corso del giudizio di primo grado dal 21/10/2019 al 25/11/2019, dal 23/12/2019 al 10/2/2020, dal 10/2/2020 al 4/3/2020 e dal 4/3/2020 al 22/4/2020 e di 62 giorni per la sospensione COVID per complessivi 7 mesi circa, il termine decennale di prescrizione del reato contestato è maturato prima della pronunzia della sentenza di secondo grado. Il reato si è pertanto estinto prima della sentenza di appello che avrebbe dovuto rilevare ex art. 129 cod. proc.pen. la causa di estinzione sopravvenuta. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Roma 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D a [OSCURATO:PERSONA] 3Er-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18702/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris