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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 19492/2026

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tore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, dichiarando il non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo C), ha parzialmente riformato la pronunzia del Tribunale di Catania del 19 gennaio 2023, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato ed insolvenza fraudolenta; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di furto eccependo in particolare l'assenza dell'elemento della sottrazione, è manifestamente infondato in quanto in tema di furto è consolidato il principio per cui il requisito della sottrazione sussiste anche quando l'agente ottenga la consegna del bene con la collaborazione della persona offesa, purché tale collaborazione sia frutto di errore o di inganno e non espressione di una libera e consapevole volontà dispositiva (v. sul punto Sez. 4, n. 30823 del 2022, Maior, non mass.); - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancanza della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2026.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 28 '2026 Furte_,\ Ì 440

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, dichiarando il non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo C), ha parzialmente riformato la pronunzia del Tribunale di Catania del 19 gennaio 2023, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato ed insolvenza fraudolenta; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di furto eccependo in particolare l'assenza dell'elemento della sottrazione, è manifestamente infondato in quanto in tema di furto è consolidato il principio per cui il requisito della sottrazione sussiste anche quando l'agente ottenga la consegna del bene con la collaborazione della persona offesa, purché tale collaborazione sia frutto di errore o di inganno e non espressione di una libera e consapevole volontà dispositiva (v. sul punto Sez. 4, n. 30823 del 2022, Maior, non mass.); - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancanza della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 28 '2026 Furte_,\ Ì 440