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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46600/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0535AX4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente l'esclusione della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello espressamente e congruamente motivato in ordine alle ragioni per cui la condotta di spaccio è tale da far ritenere una gravità non marginale del fatto (disponibilità di sostanze diverse, presenza fin dal primo mattino in luogo notoriamente deputato allo spaccio, pluralità delle cessioni); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0535AX4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente l'esclusione della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello espressamente e congruamente motivato in ordine alle ragioni per cui la condotta di spaccio è tale da far ritenere una gravità non marginale del fatto (disponibilità di sostanze diverse, presenza fin dal primo mattino in luogo notoriamente deputato allo spaccio, pluralità delle cessioni); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 46600/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris