CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31369/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti in sede di legittimità atteso che i primi due rilievi attingono il giudizio di responsabilità quando l'appello riguardava unicamente aspetti inerenti al trattamento sanzionatorio e si legano a valutazioni in fatto che non possono essere proposte per la prima volta in sede di legittimità anche quanto mirano a rilevare asserite violazioni di legge, nel caso peraltro insussistenti pur guardano al dato fattuale cristallizatto dalla decisione di primo grado; gli altri motivi censurano la tenuta anche motivazionale della decisione gravata avuto riguardo alla conferma della recidiva, alla misura della pena irrogata, alla rivendicata ma non riconosciuta continuazione esterna con altre evasioni separatamente giudicate nonché alla esclusa tenuità del fatto per la riscontrata abitualità ostativa, il tutto articolando rilievi critici disattesi dalla Corte del merito con argomentare giuridicamente corretto e con valutazioni coerenti alla situazione in fatto riscontrata, puntuali rispetto alle doglianze difensive e privi di manifeste incongruenze logiche, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M